Sanzioni mancata contabilizzazione calore

Sanzioni mancata contabilizzazione calore sono adesso previste dal decreto legislativo 102/2014: da 500 a 2500 euro, la cui applicazione è facilitata dall’esistenza del catasto elettronico degli impianti termici, ormai istituito da varie Regioni (quali Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, …)


Le sanzioni mancata contabilizzazione calore sono stabilite dal comma 8 dell’art.16 del d. lgs. 102/2014 (nel testo vigente), il quale diviene uno strumento di pressione nei confronti delle assemblee condominiali poco disposte ad approvare l’installazione dei sistemi di contabilizzazione dewl riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria centralizzata:

Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.


Il controllo e l’irrogazione delle sanzioni viene decisamente facilitato dall’esistenza del catasto elettronico impianti termici, istituito in Piemonte come in altre Regioni (quali Veneto, Emilia Romagna, …)


Il Catasto elettronico impianti termici permette di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione, in linea con la normativa che prevede che dal 5 ottobre 2014 si utilizzino i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza per le attività di installazione o manutenzione degli impianti termici.


 

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Gli obiettivi del Catasto elettronico impianti termici:

  • realizzare la dematerializzazione delle pratiche amministrative;
  • uniformare le procedure per la gestione degli impianti termici;
  • assicurare la raccolta e la condivisione di dati omogenei sul territorio regionale;
  • realizzare servizi per i soggetti coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
  • fornire alle autorità competenti e agli ispettori strumenti per le attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
  • gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola e il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione.