Comunicazione cessione fabbricato

Il locatore deve inviare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri o in mancanza, il Sindaco) la “comunicazione cessione fabbricato”, quando stipula un nuovo contratto di locazione?


 

Egli deve cioè trasmettere la comunicazione cessione fabbricato (la “denuncia antiterrorismo”, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n.59/78)  alla polizia entro 48 ore dalla stipulazione di un contratto di locazione o di comodato, qualora il rapporto comporta una permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni)?

In via di massima no: tale formalità (la comunicazione cessione fabbricato) è stata eliminata in relazione agli immobili oggetto di contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso.

La soppressione è stata disposta con l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore dal 21 giugno 2012.

La registrazione del contratto, infatti “assorbe” adesso l’obbligo in questione.

In alcuni casi, invece, permane ancora l’obbligo di inviare la comunicazione cessione fabbricato.

In primo luogo, nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali (quando ammessi), permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.

In primo luogo, quando l’immobile viene locato ovvero concesso in comodato ad un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (così dispone l’art.7 del D.Lgs. 286/1998, T.U. sull’immigrazione.

In secondo luogo,  nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali (quando ammessi, in quanto i contratti di locazione vanno redatti per iscritto), a prescindere dalla cittadinanza di chi occupa i locali.