Uso nomi geografici in etichetta

Circolare MIPAAF n. 30793/2015 – Chiarimenti integrativi su uso nomi geografici in etichetta e presentazione vini.


 

L’etichettatura dei prodotti vitivinicoli è regolata principalmente dal diritto dell’Unione Europea (a partire dagli art.  117 e seguenti della OCM Unica, regolamento UE 1308/2013, e relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Commissione, e cioè il suo regolamento attuativo  33 del  2019 e quello esecutivo 34/2019), giacché ciò costituisce un presupposto essenziale affinchè tali prodotti possano circolare liberamente all’interno del suo territorio.

Tale regolamento stabilisce altresì (art.118) che ai prodotti vitivinicoli si applicano – con alcune eccezioni e/o adattamenti – le regole “orizzontali” previste dal regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatuta dei prodotti alimentari

Il diritto italiano disciplina conseguentemente alcuni aspetti “secondari”, cosa che avviene principalmente mediante il regolamento MIPAAF del 13 agosto 2012.

Aspetti ancora più specifici sono disciplinati da alcune circolari ministeriali, quali quella sull’uso di taluni termini geografici.

Si tratta della circolare del Ministero delle Politiche Agricole,  la quale integra la precedente circolare  MIPAAF n.93871 del 31 dicembre 2014.

Il Ministero fornisce adesso chiarimenti relativi ad alcuni casi specifici, e precisamente:

A. Utilizzo del nome geografico più ampio (Provincia e Regione) e di altri nomi geografici/amministrativi nell’ambito dell’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore;

B. Indicazione di altri nomi geografici riferiti ad elementi fisici territoriali (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.) riservati o meno ad altre Dop o Igp;

C. Uso del nome di una unità geografica/amministrativa più piccola (Provincia o comune), riservata o meno ad altra Dop o Igp, ricadente nel territorio di altra Dop o Igp riferita a un territorio di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale.