TTIP tutela denominazioni origine vini

Sussiste il rischio che nei futuri accordi TTIP venga pregiudicato negli Stati Uniti l’attuale livello di tutela delle denominazioni di origine dei vini dell’Unione Europea (TTIP tutela denominazioni origine vini)?


Unione Europea e Stati Uniti d’America stanno negoziando da qualche anno gli accordi TTIP sugli scambi commerciali (The Transatlantic Trade Investment Partnership), che – se verranno in essere  (cosa che oggi appare alquanto incerta, alla luce di quanto dichiarato nell’agosto 2016 dal ministro tedesco per l’economia) – concerneranno anche il settore vitivinicolo.

Trattandosi di una trattativa tra delegazioni diplomatiche, quanto lì accade è naturalmente coperto da segretezza.

Di conseguenza, per capire quanto sta accadendo, l’unica possibilità è “stare a guardare dalla finestra”, cercando di cogliere con attenzione tutti gli indizi emergenti dalle scarne comunicazioni che le istituzioni coinvolte divulgano al pubblico, per salvaguardare in qualche modo l’esigenza di trasparenza nella loro attività.

E’ proprio dall’esame della documentazione recentemente pubblicata sull’apposita pagina del sito della UE che emerge il seguente dubbio: con riferimento alla tutela delle denominazioni di origine dei vini, gli accordi TTIP rappresentano forse un grave passo indietro rispetto a quelli attualmente in vigore su tale tra UE ed USA su tale specifica materia, e cioè l’accordo del 2006 sugli scambi commerciali di vino?


Bozza negoziale sugli accordi internazionali in tema di proprietà industriale


 

Il perché discende dal rischio che, con la futura conclusione degli accordi TTIP, scatti il seguente perverso meccanismo.

Da molto tempo la tutela delle denominazioni di origine era già sancita negli accordi sui TRIPS (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights) intervenuta a Marrakesh il 15.4.1994, nell’ambito dello “Uruguay Round” del GATT – General Agreements on Trade and Tariffs), costituenti un trattato internazionale multilaterale, di cui Unione Europea e Stati Uniti sono tutt’oggi parte.

Nell’art.22 dei TRIPS viene infatti prevista la protezione per le denominazioni di origine, lì definite come «le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica» .

Si noti peraltro come – a rigore – entro tale definizione rientrano solo le “denominazioni di origine” dei vini dell’Unione Europea (DOC e DOCG per l’Italia, riassumibile nella sigla DOP dell’Unione: art.92, comma 1, lettera a, punto i, dell’art.93 del regolamento OCM Unica), ma non le loro “indicazioni geografiche(IGT per l’Italia, IGP per l’Unione), ove il legame tra territorio e caratteristiche dei vini appare più lasso.

In effetti, nell’Unione si intende per “indicazione geografica” i casi in cui il nome di un  territorio designa un vino che “possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica” (art.92, comma 1, lettera b, punto i, dell’art.93 del regolamento OCM Unica).

L’art.23 degli accordi TRIPS prevede poi l’obbligo per ciascuno Stato aderente ai TRIPS di approntare «i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili».

Tuttavia – almeno sino ad oggi – gli accordi TRIPS non hanno funzionato al riguardo, per due ragioni, riconducibili al loro art.24.

In primo luogo essi prevedono una tutela affievolita delle denominazioni di origine, quando confliggenti con marchi commerciali (contrariamente a quanto avviene all’interno dell’Unione Europea, per effetto delle proprie norme contenute nel regolamento sulla OCM Unica: art.102 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013).

In secondo luogo, è mancata la successiva attuazione da parte degli Stati aderenti ai TRIPS di quanto gli stessi accordi presupponevano costituire la base per la loro concreta applicazione (art.23.4), e cioè che «al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema».


Negoziati WTO su tutela denominazioni origine


 

Proprio tale lacuna ha consentito che le denominazioni d’origine dell’Unione Europea non trovassero (o del tutto ovvero in modo adeguato, a seconda dei casi) tutela sul territorio degli Stati Uniti, dove poteva essere legalmente messo in vendita un “Chianti della California” ed ove allo stesso modo i termini Champagne e Marsala ricevevano scarsissima tutela (tali nomi geografici, per noi rappresentanti importantissime denominazioni di origine, erano considerati negli USA semplici “semi-generic” names of geographic significance, ai sensi di 27 CFR, section 4.24).

Di conseguenza, sono successivamente intervenuti gli accordi bilaterali del 2006 tra UE ed USA, che hanno innalzato – migliorandolo sensibilmente – il livello di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei primi sul territorio dei secondi (innalzati al rango di “non-generic” designations of geographic significance, sempre ai sensi di  27 CFR, section 4.24, e riservati ai soli vini provenienti dalle corrispondenti regioni geografiche dell’Unione Europea, seppure con qualche eccezione per quanto concerne i termini Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay, poichè veniva comunque permesso di continuare ad utilizzare negli USA dette 17 denominazioni europee sull’etichetta di vini non originari dell’Unione Europea, se tale termine era utilizzato negli Stati Uniti anteriormente al 13 dicembre 2005: art.6 dell’Accordo stesso). Per un approfondimento, mi permetto di rinviare al mio scritto “Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348).

Accordi, quelli del 2006, considerati dalle parti contraenti come un primo provvisorio passo per disciplinare meglio la materia.

Cosa accade ora nell’ambito dei negoziati TTIP?

Dal poco che è possibile vedere dalla nostra scomoda posizione, in base al documento “DRAFT PROVISIONS ON INTERNATIONAL AGREEMENTS RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY”, nei futuri accordi TTIP la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale (settore nel quale ricadono le denominazioni di origine, sia dei vini che degli altri prodotti alimentari) sembra ricondursi a quanto segue:

“1. The Parties reaffirm the importance they attach to the rights and obligations arising from the following international agreements relating to intellectual property and shall comply with: a) the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; b) … omissis …”

Insomma, se nulla di diverso verrà previsto negli accordi TTIP per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e se essi nemmeno faranno espressamente salvi gli accordi in materia del 2006 tra UE ed USA, appare verosimile il pericolo che si ritorni alla situazione precedente a questi ultimi, e cioè torni in essere la debolissima tutela accordata alle denominazioni di origine dagli accordi TRIPS, in precedenza illustrata.

Peraltro l’importanza di salvaguardare il citato accordo del 2006 era stata manifestata anche dall’apposita Commissione del Parlamento Europeo, che aveva suggerito all’assemblea di “.. q) incorporate the 2006 wine agreement between the EU and the USA into the TTIP, deleting the 17 semi-generic names contained in that sectoral agreement” (cosa quest’ultima importante per vietare a chiunque di utilizzare i termini Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay su etichette di vini che non siano effettivamente originari delle corrispondenti regioni geografiche europee, cosa che gli Accordi del 2006 ancora consentono entri certi limiti, come prima spiegato)

Non si intende affatto suscitare allarmismi, ma è doveroso tenere alta l’attenzione in questi momenti molto delicati.

Attualmente in sede WTO persiste la paralisi dei lavori del gruppo di negoziatori sulla creazione del sistema di riconoscimento e registrazione delle denominazioni di origine previsto dai TRIPS.

Nemmeno va sottovalutata la circostanza che i negoziati dei TTIP non sono specifici per il vino (come lo furono invece quelli che portarono agli accordi del 2006), ma concernono tutti gli scambi commerciali, per cui l’attenzione dei negoziatori dell’Unione è molto meno focalizzata sugli interessi dei produttori di vino, siccome questi ultimi rappresentano solo uno dei molteplici terreni di trattativa. Ancora, gli accordi del 2006 tra UE ed USA nemmeno prendevano in  considerazione la tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari, per cui gli interessi dei produttori di questi ultimi possono anche entrare in concorrenza con quelle dei produttori di vino: ciò può forse spiegare perchè, esprimendosi sul negoziato in corso, il Parlamento Europeo si sia limitato ad evidenziare la necessità che venga assicurato un livello adeguato di tutela per le denominazioni di origine, senza però richiamare l’accordo del 2006, come invece era stato suggerito di fare dall’apposita sua commissione.

E’ dunque adesso, quando ancora le trattative sono aperte, che bisogna sorvegliare cosa accade. Lo insegna la nota vicenda del Tokaj: avendo il governo italiano omesso di formulare espressa riserva (come fatto invece da altri Stati europei) nell’apposito protocollo agli atti di adesione dell’Ungheria all’Unione Europea, il nostro paese ha poi irrimediabilmente perso il diritto ad utilizzare tale denominazione per i vini prodotti nel Friuli Venezia Giulia,a nulla valendo le azioni successivamente poste in essere dinanzi alla Corte di Giustizia (“cercando di chiudere la porta … quando i buoi erano ormai usciti dalla stalla”).


In effetti, quanto sopra illustrato trova un certo riscontro nei documenti recentemente divulgati da GreenPeace sulle trattative per i TTIP.

L’Unione Europea propone di inserire un applosito protocollo sul commercio dei vini e liquori, che richiama grossomodo l’Accordo del 2006, il quale verrebbe invece abrogato. Gli USA però non hanno assunto posizione al riguardo.

Il punto focale sta allora negli allegati a detto protocollo, il cui contenuto continua ad essere sconosciuto: in base a quanto verrà lì inserito (se sarà recepita la posizione negoziale della UE) si riuscirà a capire quali denominazioni verranno effettivamente protette.


TTIP Leaks - Agriculture


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Per “farsi un’idea dell’aria che tira” può forse anche  essere utile leggere cosa dispone in materia di tutela delle indicazioni geografiche il TTP – The Trans Pacific Partnership, concluso nel 2015 tra USA ed altri 11 paesi che affacciano sull’oceano pacifico (Australia, Canada, Giappone, Malaysia, Mexico, Peru, Vietnam, Cile, Brunei, Singapore e Nuova Zelanda).