Testo unico vino

Testo Unico Vino: legge 12 dicembre 2016, n.238.


Il Testo Unico Vino costituisce la codificazione della legislazione italiana in materia di produzione e commercio del vino, coerente con la recente riforma della OCM Vino del 2013.

Sfatiamo però un mito: ciò che viene comunemente definito come “Testo Unico Vino”, in realtà non è affatto tale. Più corretto e corrispondente al vero, quindi, il definirlo con la sua corretta denominazione, e cioè: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino“.

Legge 238/2016: Testo Unico Vino

Esso riunisce semplicemente le principali norme italiane vigenti – a livello legislativo – in materia di coltivazione delle viti e produzione e commercializzazione del vino.

In realtà, la disciplina di tale materia è suddivisa su differenti livelli:

In sostanza, la disciplina sulla coltivazione delle viti nonché quella sulla produzione e la commercializzazione del vino è portata da una normativa avente una struttura gerarchica piramidale, il cui vertice è rappresentato dalla OCM Unica.


Fermo restando che l’adozione del “Testo Unico Vino” ha dunque principalmente rappresentato un’operazione di parziale riunione delle previgenti norme italiane a livello legislativo, rispetto al passato vi sono anche alcune alcune novità, che possono così sinteticamente riassumersi:

  • il vino, al vite ed i territori viticoli vengono adesso riconosciuti come un  “patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art.1), un vero e proprio manifesto politico, che eleva vino, vite e territorio a patrimonio culturale italiano. Da ciò consegue fra l’altro:
  • introduzione a livello legislativo della nozione di “cantina” o “stabilimento enologico (art.9), che risulta ampliata rispetto a quella in precedenza contenuta nei regolamenti ministeriali, giacché si includono ora anche le relative pertinenze,  ad  eccezione:
    • delle distillerie, 
    • degli  acetifici,
    • degli  stabilimenti  in  cui  tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come  ingredienti  nella preparazione di altri prodotti alimentari,
    • dei  depositi  di  soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine  o stabilimenti enologici, anche attraverso  cortili,  a  qualunque  uso destinati.
  • di conseguenza, “lo  spostamento  dei  recipienti   nell’ambito   dello   stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione“, come invece accadeva prima;
  • autorizzate in determinati casi le rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale (quest’ultimo va dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno) per i vini portanti la menzione tradizionale “vivace” nonché per i vini senza indicazione geografica, purché individuati da apposito decreto ministeriale (art.10);
  • consentita l’utilizzazione dei “superi” produttivi (art.35), purche nel limite del 20%, non solo in senso discendente (DOCG –> DOC –> IGT –> senza indicazione geografica), ma anche in senso orizzontale (da DOP –> altra DOP; IGP –> altra IGP);
  • introdotta la menzione “gran selezione” per vini DOCG (art.31);
  • i requisiti di rappresentanza dei Consorzi restando invariati, ma si stabilisce che i loro livelli di rappresentatività vadano “intesi come media” (art.41, comma 3 e 4);
  • agli  agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela da un rapporto di lavoro, è riconosciuto il compito di addetti all’accertamento delle violazioni da essi rilevate nell’ambito delle proprie funzioni di controllo (art.41, comma 6);
  •  demandato al Ministero regolare “le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei Consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi” nonchè definire “le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi” (art.41, comma 12);
  • ai Consorzi con poteri “erga omes”, viene adesso:
    • attribuita una nuova competenza, consistente nello “esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione” (art.41, comma 4, lett. d);
    • concessa la facoltà di favorire e promuovere attività di promozione dell’enoturismo (art.41, comma 11);
  • quanto alle etichette ed alla tracciabilità dei prodotti, viene introdotta la facoltà per i consorzi (o, in loro assenza, per le Regioni), di “avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato” (art.48, comma 8);
  • i contrassegni per vini DOCG e DOC potranno anche essere stampati da tipografie autorizzate, oltre che dall’Istituito Poligrafico e Zecca dello Stato (art.48, comma 6);
  • i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo (a prescindere se esse siano imprese agricole o meno) confluiranno nel registro unico dei controlli ispettivi, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (art.63), che nello specifico è disciplinato dal D.M. 22/7/2015;
  • introdotto il principio che ogni azienda deve avere un solo controllore: petanto, se un’azienda possiede più enti certificatori, in quanto produce vini a denominazione diversi, soggetti a differenti enti di controllo, questi ultimi devono accordarsi tra loro per stabilire chi fra loro curi le ispezioni: “Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l’utilizzatore della DO o dell’IG sia immesso nel sistema dicontrollo di più organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo: a) individuare l’organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuarel’interscambio delle informazioni …” (art.64, comma 14);
  • inasprite le sanzioni per le violazioni gravi;
  • le norme portanti le sanzioni amministrative risultano riformulate (titolo VII), in quanto le singole fattispecie vengono generalmente costruite nel seguente modo: “salvo che il fatto costitusca reato, chiunque …….. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro …... Tale impostazione appare crtitica, in quanto:
    • crea difficoltà per l’agente accertatore, siccome viene gravato del difficile compito di qualificare la fattispecie al momento del controllo, irrogando la sanzione se ravvisa un mero illecito amministrativo ovvero segnalando la situazione all’Autorità giudiziaria se sospetta la presenza di un reato (con il rischio a suo carico di omettere un atto di ufficio, se non segnala un fatto che in realtà costituisce reato)
    • porta a situazioni comportanti la palese violazione del divieto di “ne bis in idem“, da valutarsi non tanto alla luce dei principi fissati dall’art. della legge 689/1981 (art.9, comma 1, secon cui: “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”),  ma piuttosto alla luce dei principi recentemente enuniciati dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, seconda sezione, nella sentenza resa il 4 marzo 2014 nel caso Grande Stevens ed altri c. Italia (ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10), che mettono in crisi l’intero sistema sanzionatorio italiano basato sul meccanismo del cosidetto “doppo binario”, e cioè il colpire una stessa condotta mediante sanzione penale e sanzione amministrativa.  Sull’attualità di tale problema, si veda anche Corte Costituzionale, sentenza 102/2016 nonché Cassazione Cass. Civ., sez. Trib., ordinanza 13 ottobre 2016, n. 20675 (che ora ha chiamato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a  pronunciarsi in merito);
  • previsto l’istituito del ravvedimento operoso (art.85): si ricorda che quello della diffida resta disciplinato dal cosiddetto “decreto Campolibero”, e cioè il citato decreto legge 91/2014;
  • apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP e IGP da parte delle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino” (art.87): ciò consentea tali aziende  di organizzare degustazioni, offrendo insieme al vino anche alimenti che non siano di produzione propria, così favorendosi l’enoturismo.

Regolamenti ministeriali attuativi Testo Unico Vino


Circolare ICQRF del 30/12/2016 su T.U. Vino  



COME SI E’ GIUNTI ALL’APPROVAZIONE DEL “TESTO UNICO VINO”

 

Nel 2014 sono stati presentati due progetti di legge, in discussione presso la Commissione agricoltura della Camera.

Si tratta della proposta di legge n. 2236, condivisa dalla quasi totalità della filiera vitivinicola, e della n. 2618, avanzata dalla Coldiretti.

La loro discussione è stata poi riunita.

Il 23 marzo 2016 detta Commissione ha adottato come testo base quello unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il 6 aprile 2016 la Commissione agricoltura della Camera ha approvato varie proposte emendative a detto testo unificato, che verranno ora trasmesse alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Approvato dalla Camera il 21 settembre 2016, il testo è passato all’esame del Senato (Disegno di legge (S. 2535), il quale – nella seduta del 17/11/2016 – lo ha licenziato a sua volta con alcune modificazioni.

Di conseguenza, il disegno di legge è tornato alla Camera, che lo ha approvato in  seconda lettura  (C.2236-2618-B).

Quindi il testo di legge approvato è quello licenziato dal Senato!


Lavori parlamentari alla Camera


Testo unificato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato


Lavori parlamentari al Senato


Legge 238/2016: Testo Unico Vino