Attestato prestazione energetica

Per effetto delle modificazioni apportate dalla legge 90/2013 (di conversione del decreto legge 63/2013) sono state introdotte, oltre ad alcune misure fiscali volte ad incentivare la miglior efficienza energetica degli edifici, anche numerose modifiche al testo del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In attuazione di  quest’ultimo, nell’aprile 2013 è stato poi emanato il Dpr 75/2013, ove vengono previsti i requisiti dei professionisti e delle società che potranno produrre il nuovo Attestato Prestazione Energetica (APE). Le categorie di tecnici idonei sono state ulteriormente ampliate con la legge 9/2014 (art.8 ter).

In sintesi, le novità sono le seguenti.

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) viene sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE),

Nel nuovo testo del D.Lgs. 192/2005 (art. 2, comma I-bis) l’APE viene definito “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente Decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Così per il “vecchio” ACE, anche l’APE ha una validità decennale (art. 6, comma 5). Tuttavia l’APE va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Sul piano formale, l’APE  costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 15, comma 1).

Requisiti per i certificatori:

  • laurea in ingegneria, agraria, scienze forestali o architettura, oppure il diploma industriale, di perito agrario o geometra.
  • Iscrizione ad un ordine o collegio professionale
  • abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.
  • indipendenza e imparzialità. Ciò esclude che costruttori e proprietari di immobili possano affidare l’incarico della certificazione al coniuge o a parenti fino al quarto grado.

Fra le società abilitate a produrre l’APE rientrano:

  • enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
  • organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
  • società di servizi energetici.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere dotati di un Attestato Prestazione Energetica al termine dei lavori.

Nel caso di nuovo edificio, l’APE dovrà essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente,

Per gli edifici esistenti,  l’APE  è prodotto a cura del proprietario dell’immobile (art. 6, comma 1).