Il 19 febbraio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole ha adottato il decreto 1213, mediante il quale viene regolamentata la conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto, in base a quanto previsto dalla riforma della PAC (Politica Agricola Comune) del 2013.
In base all’art.1 di detto decreto, “il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020“.
L’art. 2 sancisce poi che “qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L’autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023“.
E’ stata altresì abolita la norma che vietava il trasferimento dei diritti di impianto fra le regioni (che era costituita dal comma 6, lettera b, dell’art.4 del decreto MIPAAF del 27/07/2000, secondo cui “ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può (poteva: n.d.r.) limitare l’esercizio del diritto di reimpianto … ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili“).
Di conseguenza, sino al 31 dicembre 2015 i diritti di impianto potevano circolare su tutto il territorio italiano.
In base a quanto si legge (pag.16) nella circolare ACIU.2016.49 emanata dall’AGEA il 1/2/2016, che disciplina nello specifico la materia, il trasferimento si intende perfezionato se entro il 31 dicembre 2015 il relativo contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Decorsa detta scadenza, i diritti di impianto hanno perso la loro natura di “diritti” e si sono trasformati in autorizzazioni.
Ciò impedisce il loro trasferimento dopo il 31 dicembre 2015, in quanto – per loro natura – le autorizzazioni sono inscindibilmente legate al vigneto (e cioè al terreno) al quale si riferiscono: potrà quindi trasferirsi solo più il terreno sui cui insiste il vigneto autorizzato ovvero l’azienda titolare dell’autorizzazione.
Ne discende che la citata scadenza del 31 dicembre 2015 non potrà essere prorogata, in quanto l’eventuale provvedimento amministrativo di proroga contrasterebbe con il diritto comunitario e, pertanto, non sarebbe comunque valido.