Convenzione dell’Aja sui trusts

La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento è stata ratificata dall’Italia con legge 364/1989 (Convenzione dell’Aja sui trusts).


 Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 (pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989).

Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985.

Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’art. 1 a decorrere  dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 30 della convenzione stessa.

Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



 Detta Convenzione – in vigore dal 1 gennaio 1992 – consente (art.6) che il costituente un trust determini secondo la propria volontà la legge applicabile al proprio trust.
Molto spesso, viene scelta all’uopo la Legge di Jersey.