Produzione commercializzazione bevande spiritose

Nell’Unione Europea la regolamentazione sulla produzione e sulla commercializzazione delle “bevande spiritose” è svolta dal regolamento CE n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (produzione commercializzazione bevande spiritose)


Il legislatore comunitario si è proposto di rendere più funzionale e schematica la disciplinasulla produzione  commercializzazione bevande spiritose, quasi a richiamare una sorta di vago parallelismo con quella in materia vitivinicola (decisamente più ampia e dettagliata), in modo da chiarire  il quadro normativo vigente a livello comunitario.

In primo luogo, vengono individuate le bevande soggette alla sua applicazione, e cioè quelle “spiritose”  prodotte o commercializzate nella Comunità , fissandone i requisiti qualitativi minimi universalmente validi , ma prevedendo lo spazio per apposite deroghe in favore di prodotti destinati all’esportazione, se necessarie per soddisfare differenti requisiti, eventualmente imposti dalla legislazione del paese terzo destinatario . Ciò non dovrebbe comunque pregiudicare eventuali deroghe in favore di prodotti importati nell’Unione, se concordate nel contesto di accordi internazionali di cui la Comunità è parte .

In secondo luogo, si mira a elevare la qualità delle bevande in questione , tramite due vie.

Da un canto, ne vengono ora tipizzate 46 diverse categorie,  ciascuna caratterizzata da una specifica denominazione e dai corrispondenti  requisiti tecnici definiti a livello comunitario. Rispetto alla normativa precedente, che già disponeva in tal senso, quella attuale non solo presenta definizioni più precise e dettagliate, sì da meglio individuare le caratteristiche di ciascun tipo di bevanda “spiritosa”, ma introduce aggiornamenti a tali definizioni (particolarmente significativo il caso della Vodka ), quando necessario per colmare lacune ovvero per tenere conto dei miglioramenti apportabili al prodotto grazie all’innovazione tecnologica. Tuttavia, siffatti interventi legislativi non vogliono pregiudicare affatto le pratiche tradizionali di produzione, considerate l’elemento chiave per la reputazione delle bevande in questione .

Dall’altro, si proteggono le indicazioni geografiche nazionali abbinabili ad ognuna delle tipizzate categorie appena menzionate. Ciò implica riconoscere ai singoli Stati membri la facoltà di fissare requisiti qualitativi e standard di produzione più rigorosi per le indicazioni relative al loro territorio nonché di salvaguardare anche in tal modo i metodi tradizionali di produzione. Detta  protezione è pure estesa alle indicazioni geografiche di Stati terzi, in modo più conforme ai vincoli discendenti dall’accordo TRIPS .

In terzo luogo, quale corollario dei principi appena illustrati , vengono regolate più compiutamente le modalità di designazione , presentazione  ed etichettatura  delle bevande spiritose prodotte nella Comunità o lì importate.


Il regolamento UE sulle bevande spiritose