Certificazione energetica

Per effetto delle modificazioni apportate dalla legge 90/2013 (di conversione del decreto legge 63/2013) sono state introdotte, oltre ad alcune misure fiscali volte ad incentivare la miglior efficienza energetica degli edifici, anche numerose modifiche al testo del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il quale dispone sulla certificazione energetica degli edifici. Queste norme sono poi ancora state modificate mediante il decreto legge “Salva Italia” (145/2013).

Tale provvedimento istituisce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari:

  • ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato dell’APE, il proprietario è  tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica.
  • in ogni caso, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
  • gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’Indice di Prestazione Energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6, comma 8).  Un decreto interministeriale  indicherà i contenuti di dettaglio che l’APE dovrà avere, fornirà anche uno schema di annuncio, in modo da rendere uniformi le informazioni for
  • nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola, con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • l’APE va allegato nei nuovi contratti di vendita o di locazione di interi edifici (cosa invece non richiesta per i contratti di locazione relativi a  singole unità immobiliari). La mancata allegazione, quando obbligatoria,  NON costituisce comunque causa di nullità di tali contratti. Ciò per i contratti stipulato dopo l’entrata in vigore delle nuove norme.

La produzione di un APE non sarà necessaria nel caso di locazione di un immobile già dotato di ACE, purché si tratti di Attestato in corso di validità e sia stato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE (art. 6, comma 10).

SANZIONI:  Il nuovo testo dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 introduce sanzioni legate alla mancata osservanza di quasi tutti gli obblighi introdotti dalla norma.

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