Regolamenti autorizzazioni impianti viticoli

In base ai poteri conferitole mediante la riforma della OCM Vino avvenuta nel 2013, nel contesto della più globale riforma della PEC, la Commissione UE ha adottato due regolamenti in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli (regolamenti autorizzazioni impianti viticoli), e precisamente:

 

Essi sono poi stati abrogati a fine 2017, venendo rispettivamente sostituiti da:

 

La circolazione dei diritti di impianto, ormani sostituiti dalle autorizzazioni, è definitivamente cessata il 31/12/2015.


In Italia, le norme attuative di tale disciplina sono adesso contenute nel decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015, portante la disciplina sul sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli.

A detto decreto ha fatto prima seguito la circolare ACIU.2016.49 emanata dall’AGEA il 1/2/2016, che disciplina nello specifico la materia (dando fra l’altro alcune disposizioni sul contenuto del fascicolo aziendale).

Attualmente essa non è più in vigore, poiché sostituita  circolare AGEA n. 18162 del 01 marzo 2017 (che a sua volta ha però perso efficacia nell’anno 2018, per effetto della circolare 21923 del 13 marzo 2018, di cui infra).

Le domande per le autorizzazioni vanno presentate in via telemamatica (all’interno del SIAN) nel periodo tra il 15 febbraio ed il 31 marzo di ogni anno in modalità telematica.

Le autorizzazioni, se disponibili (si ricorda che ogni anno la superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è solo l’uno per cento della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente)  dovranno essere rilasciate dalle Regioni entro il 1 giugno dell’anno in cui sono richieste.

Esse avranno validità triennale.


Successivamente, il Ministero ha diramato la circolare 5852 del 25/10/2016, mediante la quale viene legata l’autorizzazione al soggetto cui essa è stata conferita, cosa che tuttavia fa insorgere notevoli dubbi di compatibilità con i principi fissati nella OCM Unica al riguardo.

Essa è richiamata anche nella circolare 21923 del 13 marzo 2018 (di cui infra).


Con decreto 30/1/2017, n-527, il Ministero ha poi modificato il citato D.M.12272/2015, introducendo:

  • prescrizioni in merito ai cirteri di ammissibilità delle domande per nuovi impianti (nuovo art. 5 bis del D.M.12272/2015), volti a contrastare i fenomeni elusivi di distribuzione regionale dei nuovi impianti, che paiono più corretti rispetto a quelli indicati nella citata circolare 5852/2016, di cui ci si domanda se permanga la sua vigenza;
  • alcuni criteri di priorità nella scelta delle domande per nuovi impianti (nuovo art. 7 bis), che ciascuna Regione ha facoltà di applicare nell’ipotesi in cui esse riguardino un numero di ettari superiore a quello disponibile
  • garanzie su una distribuzione minima della  superficie impiantabile annualmente disponibile tra tutti i richiedenti (art.9 bis) nonchè modalità procedurali per l’assegnazione delle autorizzazioni, fondate sulla creazione di una graduatoria.

Tali nuovi principi sono stati quindi trattati nella circolare AGEA n. 18162 del 01 marzo 2017 (che ha però cessato il suo vigore nell’anno 2018, essendo sostituita dalla circolare 21923 del 13 marzo 2018, di cui infra).

 

Più nel dettaglio.

Per contrastare i fenomeni elusivi di distribuzione regionale dei nuovi impianti, viene sancito che:

“a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto”.

L’adozione dei nuovi criteri di priorità (poi modificati l’anno successivo) è rimessa alla discrezionalità di ogni singola Regione, la quale può introdurli con riferimento a solo il 50% della superficie annuale disponibile.

I criteri in questione sono alcuni di quelli previsti dalla normativa comunitaria (regolamento 560/2015 della Commissione) , e precisamente:

  • accrescere la dimensioni di aziende piccole e medie
  • consentire la conservazione dell’ambiente, così privilegiandosi i viticoltori che hanno effettivamente applicato le norme sulla produzione biologica nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda
  • aiutare le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità.

 


Ulteriori modificazioni al quadro legislativo sono quindi intervenute con il D.M. 935 del 13 febbraio 2018.

Le novità più rilevanti sono le seguenti (comportanti modificazioni agli art. 6, 7 bis, 9 e 10 del citato decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015, portante la disciplina sul sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli):

  • dal 2018 è applicato un limite massimo di 50 ettari per ogni domanda di autorizzazione di nuovi impianti, che può essere ridotto dalle singole Regioni;

 

“Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell’azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e a livello regionale;

g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell’ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.”

 

  • viene garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia da parte dei richiedenti;

 

  • modificati i criteri di priorità che le Regioni possono seguire – adesso adottandoli per tutta la superficie annuale disponibile – per assegnare le nuove autorizzazioni (è stato cioè sostituito l’art.7 bis al D.M. 12272/2015, che era stato introdotto dal D.M. 527/2017), volti a favorirne l’assegnazione a:
    • organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità;
    • casi in cui l‘impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente;
    • chi utilizza le nuove autorizzazioni su terreni difficili, e cioè su superfici:
      • 1) soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
      • 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
      • 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
      • 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
      • 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
      • 6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

 

  • introdotte nuove norme  volte a contrastare il fenomeno dell’elusione sia al principio di gratuità delle nuove autorizzazione, sia a quello di non trasferibilità, specificandosi adesso che:

«Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’articolo 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo».

Restano comunque ferme le nome anti-elusione adottate l’anno precedente.

 

La nuova situazione viene illustrata nella     circolare AGEA n.21293 del 13 marzo 2018, cui ha fatto seguito la circolare AGEA del 12599 del 14/2/2019 (ove viene però aggiunto qualche limite).

 


Normativa su autorizzazione impianto vigneti


Autorizzazioni all'impianto nella Regione Piemonte


Autorizzazioni all'impianto: il trasferimento fra Regioni


Approfondimento: lo stato delle autorizzazioni per nuovi impianti nel 2017 


Autorizzazioni impianto vigneti chieste per il 2016




Chi possiede ancora vecchi diritti di impianto (ormai non più cedibili) dovrà invece richiedere la loro conversione in autorizzazione, cosa da farsi non oltre la data di scadenza del diritto.

L’autorizzazione così ottenuta avrà la stessa validità del diritto che l’ha generata.

I diritti, che non riportano scadenza, sono convertibili in autorizzazioni in un qualunque momento fino al 31 dicembre 2020: le relative autorizzazioni scadranno il 31 dicembre 2023.


Regolamenti autorizzazione impianti viticoli