Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI, il Registro Unico Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.
Scopo del Registro Unico Controlli Ispettivi (RUCI) è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.
Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.
Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:
- data;
- anno di riferimento;
- ente competente;
- ente esecutore;
- nominativo del controllore;
- impresa agricola controllata;
- settore;
- tipologia;
- documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
- esiti;
- estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.
Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:
- organi di polizia,
- organi di vigilanza,
- organismi pagatori,
- organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.
Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.
Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.
Per quanto concerne il settore vitivinicolo, mediante decreto MIPAAF del 14 giugno 2012, è stato approvato lo schema di piano dei controlli (in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61), recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Infine, va ricordato che a decorrere dal 1 genneaio 2017, è obbligatorio tenere in forma elettronica i registri nel settore vitivinicolo.