Nell’Unione Europea, la produzione ed il commercio di vino biologico sono disciplinati dal Regolamento della Commissione 889/2008, per effetto delle modificazioni ad esso introdotte dal regolamento 203/2012.
Dal 1 gennaio 2021, invece, la disciplina sarà quella portata dal nuovo regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento.
Disciplina applicabile al vino biologico dal 1 gennaio 2021
Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:
- Regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento (che entrerà però in vigore solo nell’anno 2021, sostituendo da tale momento il regolamento 834/2007;
- Regolamento attuativo della Commissione 464/2020.
Per quanto concerne il regolamento 848/2018, con riferimento alla produzione del vino rileva il considerando 18 nonché l’aert.18 (che rinvia all’allegato II, parte VI).
Il considerando 27 sancisce:
“ |
È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica”. |
L’art.18 prevede:
Norme di produzione per il vino
1. Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:
a) |
all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi; |
b) |
all’allegato II, parte VI, il punto 3.3. |
Di conseguenza, salvi atti delegati adottati dalla Commissione, le norme per la produzione di vino biologico sono essenzialmente contenute nell’Allegato II, parte VI, al regolamento 848/2018.
Quanto alle norme esecutive, il regolamento esecuutivo 464/2020,
- contiene apposite norme (art.10) sulle resine scambiatrici di cationi.
- stabilisce (art.1) le modalità per la presentazione delle domande volte ad ottenbere il riconoscimento dei periodi precedenti a quello della notifica alle competenti autorità circa la conversione dei fondi ad agricoltura biologica (ex art.10, comma 3, del regolamento 848/2018).
Disciplina vigente per il vino biologico sino all’anno 2021.
Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:
- Regolamento 834/2007/UE di Consiglio e Parlamento
- Regolamento di esecuzione della Commissione 889/2008/UE.
Detto regolamento esecutivo della Commissione contiene dunque specifiche disposizioni per la produzione e la designazione del ‘vino biologico’, le quali costituiscono le misure applicative al settore vitivinicolo della normativa generale in materia di prodotti biologici, quest’ultima costituita dal Regolamento del Consiglio 834/2007.
Oltre a doversi conformare alle norme in materia di etichettatura applicabili a tutti i vini, l’etichetta di tale tipologia di vino deve altresì:
- contenere l’espressione ‘vino biologico’ nell’etichettatura;
- il logo biologico dell’Ue e
- il numero di codice del competente organismo di certificazione.
Per il vino biologico – che deve essere ottenuto solo da uve biologiche (art.29, comma quater, del citato regolamento attuativo) – sono imposte alcune restrizioni nell’impiego di additivi e nelle pratiche di cantina.
A) Presenza di anidride solforosa (allegato VIII bis al regolamento di attazione, con la possibilità di applicare le derroghe previste dall’art.47 dello stesso per le annate caratterizzate da particolri avversità climatiche)
Nel vino biologico è consentito un limite massimo di solfiti inferiore a quello dei vini “tradizionali”.
Infatti, per il vino biologico vigono le seguenti soglie:
- 100 mg/l per i vini rossi
- 150 per i vini bianchi e rosati, in pratica 50 mg in meno per ogni categoria, rispetto ai livelli attuali dei vini tradizionali.
Sono previste deroghe
- nei vini in cui è presente un tenore di zucchero residuo superiore a 2 g/l, la presenza limite di solfiti per il vino biologico è di 120 mg/l per i vini rossi e 170 per quelli bianchi e rosati.
- nei vini spumanti il limite di SO2 è pari a 155 mg/l
- nei vini spumanti di qualità, 205 mg/l
B) Divieto di ricorrere ad alcune pratiche di cantina (art.29 quinquies, comma 2, di detto regolamento).
Nel produrre vino biologico non si può ricorrere alle seguenti tecniche:
- elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica dei vini,
- crioconcentrazione parziale,
- eliminazione dell’anidride solforosa,
- scambiatori di cationi
- dealcolizzazione parziale dei vini
C) Limiti ad alcune pratiche (art.29 quinquies, comma 3).
Sono consentite, ma nei seguenti limiti:
- il trattamento termico (massimo 70°C)
- le filtrazioni (dimensioni minime dei pori delle membrane: non inferiori a 2 micron).
Tutte le altre pratiche enologiche, indicate dal regolamento della Commissione 934/2019 (portante il “Codice Enologico Comunitario”, che ha sostituito – senza significative variazioni di sostanza – il precedente regolamento 606/2009, ma ha introdotto la distinzione tra eccipienti ed addittivi, utile ai fini delle future norme sull’indicazione degli ingredienti del vino), sono consentite anche per i vini biologici, con gli stessi eventuali limiti lì specificati.
Nelle operazioni di elaborazione dei vini biologici vanno impiegati prodotti di origine biologica, il che vale anche per quel che riguarda i lieviti, le gelatine, i mosti, ecc.. (art.29 quater, comma 2, del regolamento attuativo).
In base alle conclusioni raggiunte dal gruppo di esperti indipendenti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), la Commissione ha poi prorogato di altre tre anni la vigente disciplina che autorizza le pratiche enologiche – in particolare i trattamenti termici, l’uso di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa – nella produzione del vino biologico (dunque sino al 1 agosto 2018, così modificandosi l’art.29 quinquies, comma 4, del regolamento attuativo).
Mediante il regolamento di esecuzione 2164/2019, la Commissione ha poi chiarito quali sono i nomi precisi degli addititivi utilizzabili nella produzione del vino biologico (sostituendo l’allegato VIII bis al regolamento 889/2008).
Nel mese di aprile 2018 si è concluso il procedimento legislativo per la modificazione del regolamento generale dell’Unione sull’agricoltura biologica, che entrerà in vigore nell’anno 2021.
Bisognerà quindi capire quali implicazioni ciò comporti per il vino biologico: in effetti, anche il citato regolamento attuativo andrà modificato.
Il vino biologico non va confuso con il vino “naturale”, la cui essenza sta nell’idea che nulla debba essere aggiunto.
Allo stato il vino “naturale” non è oggetto di disciplina alcuna, fervendo ancora il dibattito su quale sia la vera definizione di tale prodotto.
Alla luce di ciò, nell’anno 2020 la Commissione ha ritenuto illecito indicare in etichetta il termine “vino naturale”, perché ingannevole per il consumatore.
In Italia, al vino biologico è deidcato un articolo del Testo Unico del Vino, che però nulla sancisce nel merito, limitandosi a richiamare la legislazione comunitaria.
Art. 20 – Prodotti vitivinicoli biologici
1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto concerne i controlli sulla produzione biologica, in Italia dispone adesso il d. lgs. 23 febbraio 2018, n.20.