Sequestro conservativo conti bancari in Europa

Il Regolamento(UE) N. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 rappresenta ora un nuovo strumento a disposizione dei creditori per procedere al sequestro conservativo del denaro depositato dal proprio debitore presso banche situate in altri Stati dell’Unione Europea (sequestro conservativo conti bancari in Europa).


In base a detto Regolamento (art.3), il creditore può ora ottenere  un’ordinanza di sequestro conservativo quando il conto bancario del debitore, su cui si intende effettuare il sequestro, è tenuto in uno Stato membro dell’Unione che non sia:

  • a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (cosa da farsi in base ai requisiti fissati all’articolo 6 del regolamento stesso)

oppure

  • b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

Tale strumento di tutela giudiziaria appare alquanto interessante, in quanto il creditore può ricorrervi – a certe condizioni (art.5 e 7) – anche prima di dare corso al giudizio di merito contro il debitore, al fine di ottenere l’accertamento del proprio credito ed il conseguente titolo esecutivo. In tal modo si impedisce al debitore di “svuotare” il conto corrente prima che avvenga l’esecuzione.

Il Regolamento serve a tutelare i soli crediti di natura civile e commerciale, con le seguenti esclusioni (art.2):

a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d) la sicurezza sociale;
e) l’arbitrato.

Nè il Regolamento consente di aggredire i conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro ove essi sono tenuti.

La domanda per ottenere l’ordinanza di sequestro va presentata all’autorità giudiziaria competente (indicata all’art.6) mediante un apposito formulario, il quale specifica tutti i dati ed i documenti all’upo necessari (art.8).

Va infine precisato che detto Regolamento aggiunge uno strumento di tutela giudiziaria a disposizione dei creditori, in quanto non elimina nè limita in alcun modo i mezzi a loro disposizione già esistenti in base alla vigente legislazione degli Stati membri.