Regolamento controlli ufficiali

Emanato il Regolamento controlli ufficiali (Regolamento UE 2017/625) per i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.


Il Regolamento controlli ufficiali mira a stabilire un quadro armonizzato ed unitario a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (diverse dai controlli stessi) nell’intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle previgenti norme sui controlli ufficiali (di cui al regolamento CE n. 882/2004) e alla pertinente legislazione settoriale, da un canto, e dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme, dall’altro.

Gli Stati membri devono designare autorità competenti in tutti i settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento in questione.  Dette autorità devono agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e attrezzate noncè offrire offrano garanzie di imparzialità e professionalità. Ciò al fine di consentire loro di a garantire la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali.

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l’impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.

Al fine di salvaguardare l’efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità, non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario ai fini dell’esecuzione dei controlli (ad esempio nel caso in cui tali controlli ufficiali siano eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione e necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore) o la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda (come è il caso in particolare relativamente alle attività di audit)

Per la verifica della conformità alle norme sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d’oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema consolidato e specifico di controlli. Il nuovo Regolamento 625/2017 non dovrebbe quindi applicarsi alla verifica della conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (OCM Unica prodotti agricoli), salvo qualora i controlli svolti in relazione alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio indichino possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli.