Trust

Il trust  –  istituto originario del sistema giuridico anglosassone,  ma ormai da tempo realizzabile anche in Italia – serve a “segregare” un determinato patrimonio in modo da destinarlo ad un fine specifico, sì da soddisfare svariati scopi, quali l’isolamento e protezione di patrimoni,  la creazione di gestioni patrimoniali controllate, pianificare le successioni e la fiscalità.


 

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi, cui è possibile ricorrere mediante l’atto costitutivo a seconda di quale siala finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche”, sono le seguenti:

  • il disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust;
  • l’amministratore/gestore (tustee);
  • il beneficiario (beneficiary);
  • il guardiano (protector), che può essere eventualmente presente.

In estrema sintesi,  l’idea fondamentale del trust è che il disponente intesta beni mobili/immobili all’amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust fissate dal disponente in favore del beneficiario.

“Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel “trust autodichiarato” in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee, cosa che però può inficiare la validità setssa del trust in alcune giursdizioni), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

Per “trust interno” si intende quello in cui l’unico elemento di estraneità rispetto all’Italia, dove si trovano i beni segregati e risiedono i soggetti coinvolti nel trust, è dato dalla legge regolatrice del trust.

Vediamo allora come la giurisprudenza italiana tratta oggi le principali questioni giuridiche poste da tale istituto, introdotto nel nostro paese per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (portante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985 ):

  • Effetti del trust;
  • Profili fiscali;
  • “Sham trust”;
  • Appropriazione indebita commessa dal trustee.


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