Responsabilità appalto condominiale


Responsabilità appalto condominiale: in capo a chi insorge?


 

In caso di appalto commissionato da un condominio, se l’attività svolta o l’opera realizzata cagiona danni, sussiste solitamente la responsabilità dell’impresa appaltante.

Oltre ad essa, può anche configurarsi la responsabilità del direttore dei lavori nonché quella dell’amministratore, ma in ipotesi molto più limitate.

La Cassazione ha fatto il punto della situazione nella propria sentenza del 7 luglio – 30 settembre 2014, n. 20557, i cui passi fondamentali sono i seguenti:

“Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete (sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, 20 aprile 2004, n. 7499, 2 marzo 2005, n. 4361, e 29 marzo 2007, n. 7755). E’ stata poi riconosciuta una responsabilità del committente anche quando sia configurabile in capo al medesimo una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad un’impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio 2011, n. 11757, e 15 novembre 2013, n. 25758).

… omissis …

L’amministratore, però, non costituisce un’entità diversa dal condominio del quale è rappresentante, perché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica diversa da quella dei singoli condomini (ordinanza 11 gennaio 2012, n. 177). Ciò significa che il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato, come nella specie, da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare l’amministratore come un soggetto terzo ed estraneo; dovrà comunque rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del condominio il quale, a sua volta, valuterà se esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell’amministratore. Del resto, anche la sentenza 16 ottobre 2008, n. 25251, di questa Terza Sezione, che pure ha riconosciuto una sorta di responsabilità allargata in capo all’amministratore di condominio, ha tuttavia escluso che il potere di controllo sui beni comuni permanga quando l’appaltatore sia posto in condizioni di “esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori“.

Né può pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del ruolo di direttore dei lavori, (quando affidato all’amministratore stesso: n.d.r.).  Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un’opera professionale in esecuzione di  un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (v. sentenze 20 luglio 2005, n. 15255, e 24 aprile 2008, n. 10728). Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti  dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.

Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili – tutto sommato marginali – come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto.  … omissis …

In altre parole, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l’appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, in conformità alla giurisprudenza in tema di appalto sopra ricordata deve ribadirsi che l’appaltatore rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione dei lavori, nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell’esecuzione“.

Per quanto concerne la responsabilità del direttore dei lavori, nella sentenza 7180 del 30 maggio 2000, la Cassazione ha sancito che essa insorge nel seguente caso:

L’obbligazione del direttore dei lavori è effettivamente di mezzi, consistendo in un’attività di carattere intellettuale che non si estrinseca in un risultato di tangibile consistenza (v., per tutte, Cass. 22 marzo 1995 n. 3264). Ciò non significa, tuttavia, che l’incarico debba intendersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, poiché il direttore dei lavori – così come l’appaltatore e ancora a maggior ragione, stante la sua preparazione tecnica – è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali, che impediscano quella “buona riuscita” per la quale egli è tenuto ad adoperarsi, secondo la prescrizione di legge … (cfr. Cass. 26 luglio 1999 n. 8075).

In materia la giurisprudenza della Cassazione è piuttosto abbondante.

Nella rencente sentenza del 13 aprile 2015, n.7373, la Suprema Corte ne ha riassunto i principali aspetti, così dicendo:

“Quanto all’asserita violazione di legge, sotto il profilo della natura “di mezzi” e non “di risultato” dell’obbligazione posta a carico del direttore dei lavori, rileva il consolidato orientamento di legittimità; secondo il quale – pur essendo vero che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, questi presta un’opera professionale implicante un1obbligazione di mezzi e non di risultato – il direttore dei lavori è tuttavia chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, sicchè egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Ne deriva che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; sicchè rientrano nelle obbligazioni su di lui gravanti l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne segue che non può ritenersi esente da responsabilità il direttore dei lavori che, nell’ambito di siffatto ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in ciò concretandosi quell’alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo (attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa) della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento (Cass. n. 10728 del 24/04/2008; Cass. n. 15255 del 20/07/2005; Cass. n. 15124 del 28/11/2001)”.

Inoltre, sempre in tale sentenza, la Cassazione ha ricordato quali sono le circostanze in cui insorge la responsabilità dell’appaltatore e come quest’ultima si rapporti con quella del direttore dei lavori:

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. n. 8016 del 21/05/2012); ed ancora: “In tema di appalto, l’appaltatore, ogni qualvolta non sia un mero esecutore di ordini (“nudus minister”), risponde anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione, che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto, e tale sua responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui l’opera sia stata compiuta sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di determinazione e di decisione dell’appaltatore medesimo (Cass. n. 6202 del 13/03/2009)”.