Certificazione energetica

Quali implicazioni esercita la normativa la nornativa in materia di risparmio energetico sui contratti di locazione? Chi è tenuto alla certificazione energetica?


La disciplina del rendimento termico nell’edilizia è contenuta nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, con cui il nostro paese ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n.2002/91/CE

Le ultime modificazioni apportate a tale normativa sono quelle contenute  della legge del 21 febbraio 2014, n.9 (conversione del decreto legge 145/2013).

In sintesi, emerge la seguente disciplina  con riferimento all’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Nel caso di nuova locazione di interi edifici:

  • ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato dell’APE, il proprietario è  tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (cosa però non necessaria se l’immobile è già dotato di ACE, purché si tratti di Attestato in corso di validità e sia stato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE (art. 6, comma 10).
  • il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al futuro nuovo conduttore all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
  • gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’Indice di Prestazione Energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6, comma 8).  Un decreto interministeriale  indicherà i contenuti di dettaglio che l’APE dovrà avere, fornirà anche uno schema di annuncio, in modo da rendere uniformi le informazioni fornite ai cittadini sulla qualità energetica degli edifici.
  • nel contratto di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • a pena di sanzioni (non più la nullità dell’atto, come accadeva in precedenza) l’APE va allegato al nuovo contratti di locazione, che dovrà dunque essere presente al momento della registrazione del contratto stesso.

Nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari:

  • ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato dell’APE, il proprietario è  tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (cosa però non necessaria se l’immobile è già dotato di ACE, purché si tratti di Attestato in corso di validità e sia stato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE (art. 6, comma 10).
  • il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al futuro nuovo conduttore all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
  • gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’Indice di Prestazione Energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6, comma 8).  Un decreto interministeriale  indicherà i contenuti di dettaglio che l’APE dovrà avere, fornirà anche uno schema di annuncio, in modo da rendere uniformi le informazioni fornite ai cittadini sulla qualità energetica degli edifici.
  • nel contratto di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • NON è necessario allegare al contratto di locazione l’APE

In caso di compravendita, valgono le stesse regole stabilite per la locazione di interi edifici.

Per contro, gli obblighi relativi all’APE non sussistono in caso di atti a titolo gratuito (comodato o donazione dell’immobile).

APPROFONDIMENTO

 

 

In conclusione:

L’attestato di prestazione  energetica va messo a disposizione del conduttore già nel corso delle trattiva.

Nei contratti di locazione va sempre inserita una clausola, con cui il conduttore attesta di avere ricevuto le informazioni sull’attestazione energetica dell’edificio.

L’attestato va anche allegato al contratto di locazione, ma solo se si tratta della locazione di un intero fabbricato: in mancanza, scattano delle sanzioni.