A chi può servire la mediazione?

Quali controversie sottoporre a mediazione, a chi può servire la mediazione?

La mediazione può essere utilizzata per tentare di risolvere qualunque controversia civile o commerciale avente a oggetto diritti disponibili.

In molti casi esperire un incontro informativo sulla mediazione è condizione di procedibilità per l’avvio del processo, e cioè per le liti sulle seguenti materie (art.5, comma 1, del d-lgs 28/2010):

  •  diritti reali
  •  divisione
  •  successioni ereditarie
  •  patti di famiglia
  •  locazione
  •  comodato
  •  affitto di aziende
  •  risarcimento del danno derivante da responsabilità medica  e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  •  contratti  bancari e finanziari

La parte che intende agire in giudizio ha l’onere di invitare la parte a comparire dinanzi ad un mediatore per ricevere informazioni su cosa quest’ultima consiste.

Il giudice, qualora rilevi che l’incontro di presentazione non è avvenuto  o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, rinvia il processo per consentirne lo svolgimento.

Dopo la presentazione dell’istanza di mediazione, il mediatore designato fisserà entro 30 giorni il primo incontro tra le parti. Se le parti decisono poi di avvalersi del suo servizio, il mediatore avrà 3 mesi di tempo per:

  • ricostruire un dialogo tra le parti
  • aiutare i litiganti ad elaborare una soluzione
  • formulare una proposta  non vincolante che, se accettata, avrà efficacia di titolo esecutivo.

Trascorsi senza esito i 3  mesi destinato alle trattative, se le parti decidono di non continuare il negoziato, il processo può iniziare o proseguire.

Gli avvocati sono chiamati a informare i loro clienti per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico sulle modalità di accesso alla mediazione e sulle opportunità offerte dal nuovo istituto.

Se la lite rientra tra le materie di “mediazione obbligatoria”, le parti devono partecipare alla mediazione con l’assistenza di un avvocato.