A quali condizioni è lecito il distacco impianto riscaldamento centralizzato?
In seguito alla cosiddetta riforma del condominio (legge 220/2012), è stata inserita un’apposta norma nel codice civile, che disciplina il distacco impianto riscaldamento centralizzato.
Sancisce infatti l’art.1118 c.c. all’ultimo comma:
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Ciò posto, chi deve provare la sussistenza delle condizioni che consentono il distacco impianto riscaldamento centralizzato? In altre parole, fornire tale prova compete al condòmino che desidera staccarsi oppure al Condominio che intende eventualmente opporsi al distacco dell’unità immobiliare dall’impianto centralizzato?
Di recente, la risposta è stata data dalla Cassazione (sentenza 22285/2016), che così ha deciso:
“… la questione relativa al distacco di un condominio dall’impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 c.c. come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, cc.dd. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.
L’onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno, come bene ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto Con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o “aggravi” per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perchè diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Nè, ed è bene precisarlo, l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 c.c., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”, poichè tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini“.
In definitva, la prova in questione spetta al singolo condòmino che vuole staccarsi, il quale è tenuto a debitamente documentare la situazione: serve dunque una perizia tecnica, attestante che il distacco impianto riscaldamento centralizzato non provoca squilibrii all’impianto stesso
L’aspetto in realtà più interessante di detta sentenza è che la Cassazione ha ritenuto del tutto irrilevante – e cioè non ha ritenuto costituire una prova in favore della legittimità del distacco – la circostanza che nella fattispecie “l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all’amministrazione ed ai condomini, epperò, in tutto il tempo in cui l’appartamento del condòmino risultava distaccato dal riscaldamento, nè l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, nè aggravi di spesa per i rimanenti condomini“.
La Cassazione ha quindi negato, come invece prospettava il condòmino ricorrente, che “la prova che sussistessero i presupposti per il distacco di cui si dice era nello stesso comportamento del Condominio“, il quale non aveva inizialmente reagito al distacco.