Accordo Lisbona su protezione indicazioni geografiche

L’Accordo Lisbona su protezione indicazioni geografiche, concluso in sede WIPO, è stato modificato per effetto dell’Atto di Ginevra del 2015.

A fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione allo Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.


L’Atto di Ginevra, adottato l’11 maggio 2015,  modifica il concetto di “indicazioni geografiche” previsto nell’Accordo di Lisbona.


Atto di Ginevra su tutela indicazioni geografiche in sede WIPO


 

Se originariamente (art.2 dell’Accordo di Lisbona) si intendeva per “appellation of origin

the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

 

adesso, grazie all’Atto di Ginevra, esse sono intese come “Appellations of Origin and Geographical Indications“:

 
(i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring tosuch area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation;
 
as well as
 
(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of orcontaining the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
 
In tale  modo,  il sistema WIPO accoglie adesso anche una definizione (la seconda sopra riportata) analoga a quella digeografical indications” previste dall’Accordo TRIPS (art.27) in sede WTO, secondo cu:
 

indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

 

 
Va evidenzato che in dette definizioni rientra scuramente la concezione di “denominazione di origine” (DOP) prevista dalla normativa comunitaria, ma è dubbio se ciò valga anche per quella di indicazione geografica tipica” (IGP) lì prevista.
 
 
a)denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
 
b) “indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
 

 
 Cosa quest’ultima particolarmenete delicata nel contesto delle negoziazioni dell’accordo TTIP tra UE ed USA, che il presidente Trump ha poi cancellato.