Formalità burocratiche per indagini anti-dumping e anti-sovvenzioni in Cina relative ad esportazione di vino.
Quale reazione all’apertura di una procedura antidumping da parte della Commissione dell’Unione Europea contro i pannelli solari prodotti in Cina, nel giugno 2013 le autorità cinesi hanno a koro volta promosso analoghe iniziative contro i vini europei commercializzati sul proprio territorio, così colpendo in modo evidentemente disomogeneo gli Stati aderenti all’Unione.
La manovra è peraltro agevolata dalla circostanza che, durante i vari negoziati in sede WTO (World Trade Organization, e cioè l’Organizzazione Mondiale del Commercio) sulla liberalizzazione degli scambi, i paesi europei sono stati ripetutamente accusati di sovvenzionare la propria produzione agricola, cosa che ha spesso determinato varie impasse nelle trattative.
A fine luglio 2013 le autorità cinesi hanno raggiunto un accordo con quelle europee per quanto concerne la vicenda dei pannelli solari. Resta ora da capire se ciò produrrà effetto anche in favore dei produttori di vino, colpiti per “reazione”.
Successivamente, verso la fine di marzo 2014 è stato anche raggiunto un accordo per comporre la controversia sul vino europeo.
Ciò è avvenuto sulla base di un memorandum d’intesa tra CEEV (Comité européen des entreprises vins) e CADA (Chinese alcohol drinks association), rispettivamente in rappresentanza delle imprese vitivinicole europee e cinesi.
L’accordo privato prevede, in cambio della chiusura dell’indagine cinese, l’impegno dei produttori europei a fornire e ospitalità agli stagisti e consulenza ai produttori cinesi in merito allo studio delle tecniche viticole in uso in Europa.
Ciò indica la chiara intenzione della Cina di divenire un produttore di vino su larga scala e, quindi, un futuro competitor delle imprese europee.
Verosimilmente, la partita da giocare ora per le imprese europee è quella di investire il più possibile sui marketing e la promozione dell’immagine del nostro vino nel mondo, specie nei potenziali mercati dove la cultura del vino è poco affermata e, dunque, non si sa riconoscere la qualità.
In appresso si ricordano le formalità all’epoca introdotte per effetto dell’apertura in Cina dell’indagine sul vino.
A chi intendeva esportare vino in Cina le autorità locali avevano imposto di effettuare ulteriori registrazioni presso altri uffici, e cioè al BOFT ed all’IBII.
Tali registrazioni – “procedura AD” (anti-dumping), e “procedura AS” (anti-sovvenzioni) – si applicano alle importazioni sul territorio della Cina: pertanto sono esenti le esportazioni verso Macao e Hong Kong, a meno che il produttore/esportatore abbia conoscenza che tali località sono solo mercati di transito, essendo la Cina la destinazione finale della merce. In tale eventualità, le registrazioni in questione sono allora egualmente necessarie.
Per quanto concerne il BOFT, va inoltrato un “modulo di registrazione all’investigazione anti-sovvenzioni” ed un “modulo di investigazione all’indagine anti-dumping”.
Questi formulari prevedono la comunicazione dei dati dei produttori (nome – sia quello italiano, sia quello cinese – e recapiti della società che si registra, oltre a quello dell’eventuale legale cinese venga incaricato di seguire la procedura, cosa però non obbligatoria) nonché il volume ed il valore in euro del vino esportato in Cina nel periodo 1/1/2012-31/12/2012.
La registrazione al BOFT va inoltrata per fax (ai numeri +8610 85093400 e +8610 65198172) o per corriere espresso, essendo invece preferibile evitare la posta aerea, in quanto quest’ultima non assicura che la registrazione giunga velocemente. BOFT suggerisce comunque di utilizzare il fax.
Anche per quanto concerne gli adempimenti presso IBII, si tratta di effettuare due registrazioni, una per l’indagine anti-sovvenzioni e l’altra per l’indagine anti-dumping. In questo caso, però, i dati da comunicare sono più numerosi.
In appresso faremo riferimento ad una traduzione dei formulari in questione offerta dal Ministero dello sviluppo economico in italiano, che rappresenta tuttavia un mero testo di riferimento.
In primo luogo, i dati della società che effettua la comunicazione vanno integrati indicando anche la “categoria del produttore (produttore nazionale o rivenditore /importatore, produttore estero (regionale) o esportatore o altri)”. I produttori italiani rientrano nella categoria dei “produttori esteri o esportatori” (“overseas producers/export dealers”), in quanto quella dei “domestic producers” e “importers” concerne invece gli operatori locali cinesi.
In secondo luogo – relativamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 – bisogna comunicare: la “produzione e volume di vendita dei produttori nazionali”; il “volume d’importazione e valore d’importazione degli importatori nazionali”; la “capacità di produzione dei produttori stranieri, produzione, scorte, progetti in corso o piani di espansione”; il “volume d’esportazione e valore d’esportazione dei produttori esteri /esportatori verso la Cina”.
Per quanto concerne un’azienda italiana, ciò significa che va comunicata:
- la produzione ed il volume di vendita dell’azienda negli anni richiesti (si ricorda: 2009, 2010, 2011 e 2012);
- la capacità di produzione di vino dell’azienda stessa nei medesimi periodi che, a seconda dell’operatore interessato, può riferirsi a: superficie in produzione; capacità di vinificazione (in cantina); capacità di confezionamento/imbottigliamento (in bottiglie);
- le scorte di vino presenti in azienda negli anni considerati;
- i volumi di esportazione (espressi in 1.000 litri) realizzati in Cina dall’azienda negli anni 2009, 2010,2011 e 2012 ed il relativo valore economico (espresso in euro).
- i piani di espansione, in relazione ai quali al momento sembra basti rispondere con “si” o “no”, a seconda dei propositi in capo all’azienda interessata.
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui i vini “prodotti o importati ricadono in più categorie di classificazione”, vanno descritte “le differenti classificazioni e le maggiori similarità, differenze e aspetti competitivi delle differenti categorie”.
Il nostro Ministero ha comunicato che “le categorie di classificazione dei prodotti da utilizzare sono le seguenti:
- H 22041000 relativo ai vini spumanti;
- H 22042100 relativo ai vini imbottigliati in confezioni da 2 litri o meno: tutte le categorie di vino: vini fermi rossi, rosé e bianchi e vini liquorosi;
- HS 22042900 relativo ai vini sfusi: tutte le categorie di vino: vini fermi rossi, rosé e bianchi e vini liquorosi”.
Diversamente da quanto richiesto da BOFT, la registrazione all’IBII va spedita in originale e solamente via posta aerea o tramite corriere. Sembrerebbe che faccia fede il timbro postale con la data della spedizione, ma insorge qualche legittimo dubbio leggendo le ultime comunicazioni rilasciate dal nostro Ministero del commercio, il quale ha segnalato che “IBII accetterà anche i moduli spediti via posta aerea con il timbro postale precedente al 22 luglio ma non assicura che prenderà in considerazione i moduli ricevuti troppo tardi (es. quelli che arriveranno dopo il 25 luglio)”. Pertanto, la modalità prudenziale da seguire sembra la spedizione attraverso corriere, da farsi prima del 22 luglio 2013.
E’ bene ricordare che sia il formulario da inoltrare a BOFT, sia quello per IBII, vanno debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società che richiede la registrazione e devono avere apposto il timbro ufficiale della società stessa.
Tutti i formulari in questione vanno compilati in cinese.
Il nostro Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto un apposito servizio di traduzione, che riguarda però solo i due modelli per la registrazione presso IBII.
Per accedere a tale servizio, è necessario inviare alla casella anti.dumping@mise.gov.it “esclusivamente i moduli IBII AD/AS, non firmati”, unitamente alla sola prima pagina ed eventualmente l’ultima della visura camerale o altro documento corrispondente alla Business Licence.
Il Ministero ha altresì specificato che il servizio di traduzione viene offerto “a tutte le imprese che intendono registrarsi e per garantirlo in tempi utili non può procedere all’esame singolo della documentazione inviata, né è compito degli interpreti capire e scremare la documentazione inviata. Tutti i soggetti in indirizzo sono pertanto invitati a collaborare con i propri iscritti per assicurarsi dell’esattezza del materiale trasmesso al Ministero per la traduzione. La trasmissione di materiale non corrispondente alle indicazioni fornite dovrà purtroppo essere rinviata al mittente”.
Il servizio in questione concerne comunque solo la traduzione di detti formulari, mentre il loro invio – debitamente sottoscritti e timbrati – nel termine del 22 luglio 2013 resta comunque un adempimento delle aziende interessate.
Sono evidenti e prevedibili le difficoltà in cui si trovano ad incorrere le aziende europee per assolvere – in lingue cinese – a quanto richiesto in un termine così stretto: la spiegazione tuttavia risiede verosimilmente nella natura stessa dell’intera operazione e dal contesto in cui essa nasce.