Brexit tutela denominazioni Regno Unito

L’indebolimento della tutela di DOP e IGP nel Regno Unito nel caso di “Hard Brexit” (Brexit tutela denominazioni Regno Unito)


L’ipotesi – ormai sempre più concreta – che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due ordinamenti giuridici (la cosiddetta “Hard Brexit”), conseguente al rifiuto del Parlamento del Regno Unito a ratificare l’accordo di “divorzio” negoziato dal suo Primo Ministro (Theresa May) con la Commissione Europea, comporterà verosimilmente un grande caos, che colpirà un po’ tutti i settori economici (Brexit tutela denominazioni Regno Unito).

Ciò avverrà principalmente nel Regno Unito, ma le relative conseguenze potranno esplicare effetti più estesi, anche a carico di chi abbia sede ed operi nell’Unione Europea (come i produttori di alimenti e vini DOP e IGP italiani), ma necessiti di vedere tutelate anche nel Regno Unito “post-Brexit” situazioni che attualmente sono protette per effetto di norme comunitarie, attualmente ancora applicabili anche nel Paese d’oltre Manica.

Questo è (anche) il caso della protezione nel territorio del Regno Unito in favore delle denominazioni di origine ed indicazione geografiche relative agli Stati che resteranno nell’Unione. Ovviamente, ciò interessa soprattutto gli Stati che, mediante DOP e IGP, proteggono le loro eccellenze alimentari ed enoiche: dunque l’Italia.

Cerchiamo allora di capire il perché.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono poco efficaci. Al punto che negli ultimi venti anni l’Unione Europea ha concluso una rete di appositi accordi internazionali con molti altri Stati – fra cui: U.S.A, Canada, Sud Africa, Cile, Australia, Giappone, … manca però la Cina) – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP.

Per stringere simili accordi, peraltro, è necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – ha in misura molto limitata.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono protette in buona parte del mondo con una certa effettività.

Ecco allora il nocciolo della questione: venendo meno l’applicazione del diritto comunitario nel Regno Unito, per effetto della sua uscita dall’Unione, per tutelare del sole DOP europee su tale territorio – in caso di “Hard Brexit” – saranno invocabili unicamente gli Accordi TRIPS, dall’efficacia però molto limitata.

Il problema nemmeno è superabile per effetto dell’Accordo di Lisbona concluso in sede WIPO (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito. Oltre al fatto che tale accordo estende sì la tutela a denominazioni ed indicazioni, ma – con riferimento a queste ultime – contiene una definizione più rigorosa rispetto a quella accolta dalla legislazione comunitaria.

Insomma: oltre a non essere certo se nel Regno Unito verranno allora protetti tutti i nomi geografici attualmente costituenti denominazioni di origine europee (escluse quindi le IGP), pure dubbia sarà l’estensione dell’eventuale protezione loro accordata: quest’ultima, infatti, potrebbe risultare molto più limitata rispetto a quella riconosciuta loro dal diritto comunitario e – forse – molto più costoso ottenerla in sede giudiziaria (Brexit tutela denominazioni Regno Unito).

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Brexit tutela denominazioni Regno Unito

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