Autorizzazioni impianto vigneti 2019: pubblicata una nuova guida di AGEA (circolare AGEA 12599 del 14 febbraio 2019).
La guida (circolare AGEA n.12599 del 14 febbraio 2019) fa il punto sulla legislazione nazionale nonché sulle posizioni adottate dalle Regioni in merito ai criteri di priorità nell’assegnazione delle nuove Autorizzazioni impianto vigneti 2019.
Il tutto in applicazione delle regole portate dalla OCM Unica (Regolamento UE 1308/2013, articoli 62 e seguenti, che a sua volta è stato oggetto di successive modificazioni).
La guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019) appare particolarmente interessante, poiché affronta il tema del trasferimento delle autorizzazioni fra Regioni, che è stato oggetto di apposita regolamentazione negli ultimi anni, al fine di evitare abusi, tali da depauperare il potenziale viticolo delle Regioni da cui “emigrano” le autorizzazioni.
Gia nelle premesse, la guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019) richiama il parere della Commissione europea (ARES 2017-5680223), secondo cui:
“l’affitto di superfici vitate, al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione ed al reimpianto in località differente e molto distante, non può essere considerato una normale attività agricola, sopratutto se la superficie vitata oggetto di estirpazione non è gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto di affitto è rescisso dopo l’estirpazione”.
Alla luce di ciò e delle disposizioni contenute nelle citate norme comunitarie ed italiane, AGEA conclude (pag.11):
” NON è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.
Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo 2018, data della registrazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente. Per tale finalità, nelle sole Regioni che hanno una procedura che prevede una “comunicazione di intenzione di estirpo” a cui segue – dopo verifica regionale – l’estirpo effettivo, la “comunicazione d’intenzione di estirpo”, o la data nel successivo Nulla Osta regionale se previsto, è da ritenersi equivalente all’estirpo effettivo.
Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente”.
Quest’ultimo requisito (necessità che il terreno nella Regione di “importazione” sia in locazione da almeno sei anni prima del trasferimento della autorizzazioni da usare su di esso) non trova però corrispondenza in una norma di legge, il che pare discutibile.
Sempre in tale ottica, AGEA aggiunge (pag.12):
“Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche neirambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:
1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfìci oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.
2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto“.
Quest’ultima restrizione vale anche se il trasferimento dovesse avvenire su fondi in altra Regione che siano di proprietà dell’azienda che procede all’espianto.
La guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019) non menziona però la circolare MIPAAF 5852 del 25/10/2016, mediante la quale il Ministero aveva anche stabilito che:
“in caso di vendita,“la vendita di una particella o azienda non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente, anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche. Il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto è vietato al fine di evitare ogni forma di speculazione. Colui che vende conserva nel proprio portafoglio le autorizzazioni”.
Fermo quindi l’obbligo di mantenere i nuovi impianti per almeno 5 anni sul fondo ove il vigneto è stato messo a dimora, sussistono ulteriori elementi per ritenere che tale obbligo – sulla cui legitttimità già si dubitava, perlomeno nei casi in cui le autorizzazioni non siano state assegnate in base a criteri di priorità – non sia più in essere. Quanto meno, la situazione non è chiara.