Attuazione Testo Unico Vino

Attuazione Testo Unico Vino: il punto della situazione sui regolamenti ministeriali già in essere (al 30/09/2019) e quelli ancora da adottare.


 

Il cosiddetto “Testo Unico del Vino” (e cioè la legge 236/2016, da ora T.U.) costituisce la codificazione della legislazione italiana in materia di produzione e commercio del vino, coerente con la recente riforma della OCM Unica del 2013 (e cioè le regole di base fissate dall’Unione Europea, mediante il regolamento 1308/2013 di Consiglio e Parlamento).

In realtà, il T. U. riunisce semplicemente le principali norme italiane vigenti – a livello legislativo – in materia di coltivazione delle viti e produzione e commercializzazione del vino.

Quindi non è esaustivo di tutta la materia.

Difatti la disciplina in questione è suddivisa su differenti livelli, ordinati secondo un preciso ordine gerarchico, che possiamo così individuare in ordine decrescente di importanza.

Il primo livello è rappresentato dal piano comunitario, a sua volta così suddiviso:  innanzitutto,  le rilevanti norme contenute nella OCM Unica e negli accordi internazionali conclusi in materia dalla Unione Europea (che prevalgono sulla stessa OCM Unica); poi, i vari regolamenti attuativi ed esecutivi, emanati dalla Commissione UE.

Il secondo (subordinato gerarchicamente a quello precedente) livello è dato dal piano nazionale, a sua volta costituito da:  la normativa vigente con forza di legge, tra cui rientra il “Testo Unico Vino”;  i regolamenti ministeriali attuativi (sia della normativa comunitaria che di quella nazionale),  le circolari applicative.

In sostanza, la disciplina sulla coltivazione delle viti nonché quella sulla produzione e la commercializzazione del vino è dunque portata da una normativa avente una ferrea struttura gerarchica piramidale, il cui vertice è rappresentato dalla OCM Unica.

Si comprende, quindi, che il nostro T.U. rappresenta un tassello – seppure importante – di tutto il più ampio mosaico.

Focalizzandosi allora sul solo T. U.,  rileviamo che molte sue disposizioni richiedono (vanno cioè integrate da)  norme di attuazione a livello di regolamenti ministeriali, che dovrebbero essere adottate grosso modo verso la fine di quest’anno (ma, come si vedrà, ci saranno sforamenti), almeno secondo le indicazioni date dal legislatore. Tuttavia, non si tratta di rimettere mano a tutta la regolamentazione ministeriale attualmente in essere.

Per capirlo, bisogna  infatti tenere conto delle due diverse “anime” del T. U.

Da un canto, esso rappresenta una sorta di codificazione, e cioè sono state semplicemente raccolte ed organizzate in un unico documento legislativo le norme già precedentemente in vigore, ma sparse in differenti provvedimenti. Ciò rappresenta allora un elemento di sostanziale continuità rispetto al passato: di conseguenza, non  essendo state portate apportate modificazioni alla regolamentazione a livello legislativo, anche quella ministeriale resta immutata, non dovendosi adattarla.

Dall’altro canto, però, in alcuni campi il T. U. ha apportato significative innovazioni rispetto a quanto era previsto dalla legislazione precedente. In tale ipotesi, allora, la regolamentazione ministeriale di attuazione va conseguentemente modificata.

In effetti, il T. U. ha portato varie innovazioni, che principalmente sono le seguenti.  Protezione del “vitigno autoctono italiano” (art.6) nonché  salvaguardia dei vigneti eroici o storici, che impegna lo Stato a promuovere “interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale“ (art.7). Introduzione a livello legislativo della nozione di “cantina” o “stabilimento enologico“ (art.9). Autorizzazione in certi casi delle rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale, per i vini portanti la menzione tradizionale “vivace” nonché per quelli senza indicazione geografica(art.10). Permesso di utilizzare i “superi” produttivi (art.35), purché nel limite del 20%, non solo in senso discendente, ma anche in senso orizzontale. Creazione della menzione “gran selezione” per vini DOCG (art.31). Varie modificazioni alla disciplina dei consorzi (art.41), le cui competenze sono state ampliate, consentendo loro  di “esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione”, da un canto, nonché di svolgere attività di promozione dell’enoturismo, dall’altro. Consentire altresì ai consorzi di autorizzare la possibilità di tracciare i prodotti mediante sistemi telematici di controllo, per i vini DOC e IGT confezionati (art.48). Permettere la stampa dei contrassegni di stato anche a stamperie private autorizzate (sempre art.48).  Semplificazione dei controlli, che dovrebbe avvenire facendoli tutti confluire nel “registro unico dei controlli ispettivi” (art.63) nonché introducendo il principio del controllore unico per le imprese soggette alle verifiche di più organismi (art.64). Inasprimento delle sanzioni per le violazioni più gravi, accompagnato da un trattamento invece di favore (obiettivo realizzato tramite l’istituito della diffida e del ravvedimento operoso) per chi sbaglia agendo però sostanzialmente in buona fede. Consentire la somministrazione di alimenti alle aziende poste lungo le “strade del vino” (art.87).

Ciò premesso, si può adesso procedere ad una ricognizione sullo “stato dell’arte” dei regolamenti ministeriali di attuazione del Testo unico: materia alquanto complessa ed attualmente non ancora completamente definita.

Entriamo nel dettaglio.

L’elenco dei prodotti realizzati usando mosto cotto (di cui all’art.12 T.U.) è stato aggiornato tramite il D.M. 14 luglio 2017.

Le produzioni biologiche (art. 20 T.U.) sono essenzialmente disciplinate a livello comunitario:

A livello italiano, la disciplina attuativa per il vino biologico è ora portata dal D.M. del 8/5/2018.

Anche la procedura di attribuzione della tutela a DOP e IGP trova essenzialmente la sua disciplina a livello comunitario, mentre in Italia è ancora regolata dal D.M. 7 novembre 2012 (sino a quando non verranno definite le nuove regole a livello comunitario, per dare esecuzione ai principi all’uopo fissati nella OCM Unica).

Lo stesso dicasi per l’etichettatura e l’utilizzo delle denominazioni, le cui norme a livello regolamentare italiano sono ancora rappresentate dal D.M. 13 agosto 2012.

Per quanto concerne il divieto di vendere vino non conforme alla normativa vigente (art.25 T.U.), dispone ora il D.M. 10 agosto 2017.

La rivendicazione delle produzioni (art.37 T.U.) è sempre integrata dal D.M. 5811 del 26/10/2015, però aggiornato dal D.M. 6523 del 5/12/2016.

Il Comitato Nazionale Vini (art.40 T.U.) è ora disciplinato anche dal D.M. 30/3/2017.

Il registro degli aceti (art.54 T.U.) trova adesso attuazione mediante il D.M. 685 del 22/6/2017.

La disciplina delle varie denaturazioni (fecce, acque ed altre sostanze, mosti per succhi, vino per aceto o contenente prodotti vietati) è portata dal nuovo D.M. 11294 del 25/9/2017.

Il registro delle sostanza zuccherine (art.60 T.U.) è regolato dal D.M. 945 del 6/9/2017 e relativo allegato.

La detenzione di mosti destinati alla preparazione di succhi d’uva (art.15 e 17 T.U.) è contenuta dal D.M.944 del 6/9/2017.

I controlli sono dsciplinati da due regolamenti:

  • D.M. 7552 del 2 agosto 2018, per quanto concerne i controlli sui  vini DOP (DOC + DOCG) e IGP (IGT), dove è stata purtroppo stralciata – non trovandosi accordo – la parte più significativa della riforma in materia portata dal Testo Unico Vino, e cioè il controllore unico (art.64 T.U.);
  • D.M. 6788 del 18 luglio 2018, per i controlli sui vini senza denominazione di origine (art.66 T.U.)

 

Per i concorsi enologici (art.42 T.U.) vige il D.M. 9/11/2017.

Le fermentazione fuori periodo (art.10 T.U.) sono disciplinate dal D.M. 6706 del 23/11/2017.

Il divieto per l’uso dei pezzi di legno di quercia per l’elaborazione e l’affinnamento dei vini DOP italiani (art.23 T.U.) è portato dal D.M. 21/6/2017.

La tracciabilità negli stabilimenti dove si detengono prodotti derivanti da uve da vino insieme a quelli derivanti da uve non iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite è portata dal D.M. 748 del 7/7/2017.

Il registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti (art.54 T.U.) è contenuto nel D.M. 685 del 22/6/2017.

La delega ai direttori generali degli uffici territoriali ICQRF della potestà di irrogare sanzioni amministrative (titolo VII T.U.) è contenuta nel D.M. 457 del 12/1/2017.

L’elenco dei prodottti agroalimentari tradizionali (art.12, comma 1, T.U.) è stato di recente aggiornato con i D.M. 14/7/2017 e 16/2/201).

I consorzi di tutela (art.41 T.U.) sono oggetto del D.M. 18 luglio 2018.

Gli esami chimici ed organolettici, ivi compresa l’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e IGP (e IGP art.64  e 65 T.U.) sono discipinati dal D.M. 12 marzo 2019.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione (art.58 T.U.) sono oggetto del D.M. 18 luglio 2019, n.7701.

 

Quanto ai lavori in corso,  sono ancora in fase di discussione – più o meno avanzata – le norme regolamentari per le seguenti materie: contrassegni e sistemi alternativi di tracciabilità (art.48 T.U.); varietà di uve utilizzabili nella produzione di prodotti vitivinicoli (art.5 T.U.); vigneti eroici e storici (art.7 T.U.); istituzione e tenuta schedario vitivinicolo (art.8 T.U.), attualmente rispettivamente disciplinati dai D.M. 16/12/2010 e dal D.M. 15/12/2015, che dunque necessitano revisione; denominazione, preparazione, trattamenti per aceti (art.49, 52 e 53 T.U.).

 

               


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