Accordo UE USA sul vino

L’Accordo UE USA sul vino del 2006 ha per oggetto varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d’origine, l’etichettatura, la certificazione del prodotto e le modalità di espletamento per le relative incombenze burocratiche.

Tale Accordo viene considerato dalle parti contraenti come un primo provvisorio passo per disciplinare meglio la materia.

L’esistenza dell’Accordo va a condizionare le trattative sul futuro TTIP – Trattato UE USA sul commercio.


 

A) Tutela delle denominazioni di origine.

L’Accordo del 2006 ha incrementato il livello di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee sul territorio degli Stati Uniti.

Le denominazioni europee (definite nell’Accordo “temini geografici”, in quanto gli USA continuano comunque a contestare l’idea sottostante le indicazioni geografiche) sono state innalzate al rango di “non-generic” designations of geographic significance,  ai sensi di  27 CFR, section 4.24: in quanto tali, esse sono state riservate ai soli vini provenienti dalle corrispondenti regioni geografiche dell’Unione Europea (art.7 dell’Accordo).

Resta però qualche – rilevante! – eccezione, per quanto concerne i termini Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay: in effetti, l’Accordo del 2006 ha comunque permesso di continuare ad utilizzare negli USA dette 17 denominazioni europee sull’etichetta di vini non originari dell’Unione Europea, se tale termine era utilizzato negli Stati Uniti anteriormente al 13 dicembre 2005 (art.6 dell’Accordo).

 

B) Riconoscimento delle tecniche di cantina.

Nell’ottica dell’Accordo l’unico limite alle tecniche di cantina è quello di non arrivare al punto di fuorviare la sensazione del consumatore sulle qualità organolettiche del prodotto finale, creando un vino in cui non sia più riconoscibile il «carattere» conferitogli dalle uve da cui trae origine. Resta tuttavia indeterminato un punto essenziale: in via di principio, quanto deve essere riconoscibile detto «carattere»?

Le tecniche di cantina rilevano dunque nell’Accordo (art.4 e 5)  sotto il profilo della protezione del solo interesse economico del consumatore (e ovviamente delle conseguenti ripercussioni per i produttori sul piano commerciale), esulando invece quello della tutela della sua salute. Sebbene i due aspetti siano strettamente correlati e – come detto – vengano solitamente contemplati entrambe dalle normative in tema di pratiche di cantina, le parti contraenti dell’Accordo restano comunque libere di adottare i più opportuni provvedimenti per salvaguardare la sicurezza alimentare, anche nei confronti dei vini prodotti applicando le «buone pratiche enologiche».

Il principio del reciproco riconoscimento vede come suo naturale corollario l’obbligo per ciascuna parte dell’Accordo UE/USA a non creare ostacolo – invocando le proprie disposizioni interne concernenti le specifiche per le tecniche di cantina – all’importazione, alla commercializzazione ed alla vendita sul proprio territorio di un vino originario del territorio dell’altro contraente, quando il prodotto sia stato ottenuto applicando esclusivamente le «pratiche enologiche» contemplate nel citato Allegato .

In primo luogo, il vino deve non solo essere «originario» del territorio di una parte contraente l’Accordo UE/USA, nel senso di derivare interamente da uve lì coltivate, ma anche essere stato prodotto in modo pienamente conforme a norme vigenti sul medesimo territorio che siano inclusi nell’Allegato I.

In secondo luogo, oltre avere le caratteristiche appena indicate, bisogna altresì che il vino risponda ai requisiti fissati nell’art. 3 dell’Accordo stesso, e precisamente:

  • derivare dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche (della specie vitis vinifera), pigiate o meno, eventualmente addizionata di una qualsiasi delle componenti delle uve fresche autorizzate dalla parte produttrice in conformità alle pratiche di cantina previste nell’Allegato I
  • avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% e non superiore a 22%
  • non contenere coloranti artificiali, né aromatizzanti, né aggiunta di acqua oltre a quanto necessario per esigenze tecniche.

Nel nuovo regolamento base sull’organizzazione comune di mercato, le pratiche enologiche ricevono una regolamentazione meno puntuale e dettagliata rispetto al passato, siccome la scelta legislativa è stata quella di ribadire solo alcuni previgenti principi, quelli ritenuti politicamente più significativi, delegando più estesamente la Commissione a disciplinare la materia sulla base di appositi prefissati criteri.

Agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di inasprire ulteriormente i paletti posti a livello comunitario, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali proprio dei vini con indicazione di qualità prodotti sul loro territorio. In Italia ciò avviene mediante la miriade dei noti disciplinari, principalmente adottati mediante decreto ministeriale, che regolano (con maggiore o minore puntiglio, a seconda dei casi) la produzione dei vini Igt, Doc e Docg del nostro paese.

Per effetto dell’Accordo UE/USA, la Comunità riconosce a sua volta quelle parti della normativa federale americana dal cui insieme si ricava la regolamentazione delle pratiche di cantina. Con riferimento alle disposizioni statunitensi individuate nell’Allegato I, occorrono comunque due importanti rilievi.

Innanzitutto, esse sono contenute in testi normativi di portata molto più ampia ed eterogenea rispetto a quelli comunitari, essendo i primi da un canto non specificamente dedicati al settore vitivinicolo e, dall’altro, incentrati piuttosto su questioni di carattere fiscale.

Inoltre, le disposizioni americane – ritagliate da tale precipuo contesto dall’Allegato I – non sono comunque tout court applicabili ai rapporti con la Comunità, giacché esse concernono le tecniche di cantina per la produzione non solo di «vino» come inteso al menzionato art. 3 dell’Accordo UE/USA, ma anche per quella di altre bevande non rientranti nell’ambito di applicazione dell’Accordo stesso, sebbene definite nella legislazione americana come particolari categorie di «wine». Queste ultime, infatti, sono bevande ottenute dalla fermentazione di frutti diversi dall’uva oppure risultanti dalla miscela di vino d’uva con aromatizzanti o altri prodotti.

Negli USA, è innanzitutto ammesso l’uso di acqua durante la pigiatura e la fermentazione nonché per ridurre l’acidità, mentre nella Comunità è vietato. A prima vista, l’Accordo stesso sembrerebbe apportare correttivi, giacché esso comprende nel suo ambito di applicazione solo i vini cui non sia stata aggiunta acqua, oltre a quanto necessario «per esigenze tecniche». Tuttavia ciò non è così chiaro. Interpretando l’Accordo, infatti, a queste ultime potrebbe benissimo attribuirsi una portata che non si limita alla concezione comunitaria di impiegare l’acqua quale mero diluente, ma che si estende alla prassi americana di ricorrere a tale mezzo anche per facilitare pigiatura, fermentazione e disacidificazione.

Inoltre (e questo pare un argomento forte), le norme statunitensi permissive quanto all’uso dell’acqua rientrano proprio fra quelle espressamente indicate nell’Allegato I, il che porterebbe a concludere che la Comunità abbia consentito tali pratiche sui vini americani importati. Bisogna poi domandarsi – sul piano pratico, se si volesse seguire la meno probabile tesi restrittiva – quanto una violazione dell’Art.3 dell’Accordo sia verificabile mediante un controllo effettuato nel luogo di importazione sul vino ormai pronto al consumo.

Ancora, negli USA il «taglio» del vino è ampiamente consentito (unico limite è che deve trattarsi di prodotti fatti con il medesimo tipo di frutta, mentre in Europa sussistono limitazioni.

Negli Stati Uniti è ammessa sia la vinificazione del succo d’uva nonché l’aggiunta ad esso di «volatile fruit-flavor concentrate»  per ripristinare profumi andati persi durante la trasformazione dell’uva in succo, cose invece vietate in Europa, dove invece si permette nella vinificazione il solo impiego di mosto d’uva, concentrato o meno, purché di origine comunitaria.

Con riferimento poi ai vari prodotti utilizzabili per le pratiche di cantina, merita evidenziare il principio di fondo della normativa americana, secondo cui non è permessa l’aggiunta di qualsiasi sostanza estranea al vino che ne cambia il carattere, se ciò risulta non conforme alla «good commercial practice».

C) Etichettatura

Un apposito Protocollo regolamenta l’etichettatura. Per quanto concerne gli impegni assunti dagli Stati Uniti, le «informazioni supplementari» – consentite sull’etichetta dei vini comunitari importati – vengono innanzitutto individuate richiamando la normativa americana (27 CFR, Part 4, Subpart D, §4.38, letter f ). Solo le informazioni rientranti in tale definizione sono dunque ammissibili, ma a due condizioni.

Innanzitutto, deve trattarsi di indicazioni rese conformemente alla legislazione comunitaria espressamente individuata. Il suo rispetto, tuttavia, non costituisce di per sé titolo per inserire legittimamente in etichetta le informazioni in questione.

Nonostante ciò, scatta infatti la seconda condizione, volta: da un canto, ad evitare il superamento dei divieti o degli obblighi posti dalla regolamentazione statunitense in materia di etichettatura; dall’altro, a controllare il contenuto delle informazioni facoltative stesse, imponendo che esse «siano veritiere, precise, specifiche e non siano denigratorie né fuorvianti».

Ad ogni modo, le parti contraenti si sono impegnate a non imporre l’obbligo di indicare sull’etichetta i processi, i trattamenti o le tecniche usate nella vinificazione .

Da quanto sopra, si intuisce che la materia non può dirsi compiutamente disciplinata nell’Accordo UE/USA, ma necessita di ulteriore trattazione.



U.S. Code of federal regulations


Accordi dell’UE con altri Stati concernenti il commercio del vino.

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è oggetto di disciplina anche negli accordi conclusi dalla Comunità con l’Australia, il Cile e la Repubblica Sudafricana.

In detti tre casi, la tecnica legislativa utilizzata è sostanzialmente la medesima: mediante un apposito allegato, vengono individuate le denominazioni e le indicazioni geografiche appartenenti a ciascun contraente, al quale l’altro si impegna a riservarne l’uso sul proprio territorio, sancendo altresì che il loro impiego può avvenire unicamente in conformità alla legislazione della parte cui esse attengono.

Lo stesso dicasi per i riferimenti ai nomi degli Stati stessi, che non possono essere usati sull’etichetta di un vino non prodotto sul loro rispettivo territorio.

Circa l’estensione della protezione così accordata, i tre accordi in esame specificano che l’usurpazione dell’indicazione geografica sussiste anche qualora in etichetta venga indicata la vera origine del vino nonché qualora l’indicazione stessa è utilizzata in una traduzione ovvero accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

Ancora, tutti i detti tre accordi disciplinano il caso delle eventuali indicazioni geografiche omonime, stabilendo che sono protette entrambe nonché (fatta eccezione per il Cile) impegnandosi ad individuare soluzioni pratiche al fine di assicurare un trattamento equo ai produttori interessati nonché evitare ai consumatori di cadere in errore.

Per quanto concerne le tecniche di cantina, i vari accordi contemplano in sostanza un reciproco riconoscimento, anche se non totale.


Accordi internazionali della UE sul vino


Per un approfondimento, mi permetto di rinviare al mio scritto “Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348).