OCM Unica 2013 e prodotti vitivinicoli

 

OCM Unica 2013 e prodotti vitivinicoli: quali sono le norme della OCM Unica prima che concernono la produzione ed il commercio del vino?

A decorrere dall’anno 2009, le norme concernenti i prodotti vitivinicoli sono ormai “sparse” nel regolamento sulla OCM Unica per i prodotti agricoli, quest’ultima costituita dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1308/2013.

Data la mole di tale documento, diviene quindi difficile individuarle.

Per orientarsi, può essere utile quanto segue, ove si indicano le parti del regolamento sulla OCM unica che si applicano ai prodotti vitivinivoli.


 

INDICE REGOLAMENTO 1308/2013
(“OCM Unica 2013”)

Il testo del Regolamento è organizzato seguendo la seguente suddivisione: Parte Titolo (presente solo nella Parte II) → CapoSezioneSottosezione



PARTE I → Disposizioni introduttive

(1 → Abito di applicazione: OCM si applica anche al settore Vitivinicolo, il quale comprende i prodotti indicati nell’Allegato 1, Parte XII)
(2 → Disposizioni generali sulla PAC)
(3 → Definizioni → Allegato 2, parte IV: definizioni per la vite e per i prodotti che compongono il settore Vitivinicolo)
(4 → Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli)
(6 → Campagne commercializzazione → dal 1 agosto ad 31 luglio)



PARTE II → Mercato interno


Titolo I → Intervento sul mercato


Capo 1 → Intervento pubblico e aiuto all’ammasso privato

Sezione I → Disposizioni generali
(11 → non si applica al settore Vitivinicolo)


Capo II → Regimi di aiuto

Sezione IV → Programmi di sostegno nel settore Vitivinicolo
(39 → 54)

Sottosezione 1 → Disposizioni generali e misure ammissibili
(39 → disciplina concessione risorse UE e loro uso da parte degli Stati attraverso piani quinquennali che contengano le “misure ammissibili”)
(43 → misure ammissibili)

Sottosezione 2 → Misure di sostegno specifiche
(45 → Promozione)
(46 → Ristrutturazione e riconversione vigneti)
(47 → Vendemmia verde)
(48 → Fondi mutualizzazione)
(49 → Assicurazione del raccolto)
(50 → Investimenti)
(51 → Innovazione)
(52 → Distillazione dei sotto-prodotti)

Sottosezione 3 → Disposizione procedurali
(53 → Poteri delegato, procedura art.227)
(54 → Competenze di esecuzione, procedura art.229)


Capo III → Autorizzazioni per gli impianti viticoli

(61 → Durata: dal 1/1/2016 al 31/12/2030)

Sezione I → Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
(62 → Autorizzazioni)
(63 → Meccanismo di salvaguardia per i nuovi impianti)
(64 → Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti)
(65 → Ruolo organizzazioni professionali)
(66 → Reimpianti)
(67 → Norma de minimis)
(68 → Disposizioni transitorie, conversione dei diritti in autorizzazioni)
(69 → Poteri delegati, procedura art.229)
(70 → Competenze di esecuzione, procedura art.229)

Sezione 2 → Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
(71 → Impianti non autorizzati)
(72 → Competenze di esecuzione, procedura art.229)


Titolo II → Norma applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori


Capo I → Disposizioni in materia di commercializzazione

Sezione 1 → Norme di commercializzazione

Sottosezione 1 →Disposizioni introduttive
(73 → Ambito di applicazione, viene salvaguardata applicazione altre norme relative a prodotti agricoli nonché quelle adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare)

Sottosezione 2 → Norme di commercializzazione per settore o per prodotto
(74 → Principio generale, divieto di commercializzare prodotti non conformi)
(75 → Fissazione e contenuto: vedere comma 3, lettere d-f-g-h-k-m; comma 4; comma 5)
(78 → Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti, si applica Allegato 7, Parte II)
(80 → Pratiche enologiche e metodi di analisi → Pratiche, sono quelle dell’Allegato 8; Metodi, sono quelli dell’art.75, comma 5, lettera d, che richiama quelli adottati da OIV)
(81 → Varietà di uve da vino)
(82 → Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’Allegato 7, Parte II: solo consumo famigliare o produzione aceto))
(83 → Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori: comma 2, potere degli Stati di vietare o limitare pratiche enologiche; comma 3, potere degli Stati di permettere uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate)

Sottosezione 3 → Menzioni riservate facoltative
(84 → Disposizione generale: non si applica a prodotti vitivinicoli)

Sottosezione 4 → Norme di commercializzazione per l’importazione e l’esportazione
(90 → Disposizioni particolari per le importazioni di vino: salvo disposizione contraria contenuta in accordi internazionali, al succo d’uva, ai mosti ed ai vini ottenuti da uve fresche si applicano: norme su denominazioni e menzioni portate dagli art. da 92 a 116; definizioni, e designazioni di vendita di cui all’art.78, che rinvia all’Allegato 7 Parte II; pratiche enologiche di cui all’art.80; in ogni caso l’importazione è soggetta alla presentazione di un certificato attestante il rispetto dei precedenti requisiti)

Sottosezione 5 → Disposizioni comuni

Sezione 2 → Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione 1 → Disposizioni introduttive
(92 → Ambito di applicazione: vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzate, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino ottenuto da uve appassite, vino da uve stramature)

Sottosezione 2 → Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
(93 → Definizioni: DOP – IGP – Menzioni tradizionali)
(94 → Domande di protezione)
(95 → Richiedenti)
(96 → Procedura nazionale preliminare)
(97 → Esame da parte della Commissione)
(98 → Procedura di opposizione)
(99 → Decisione sulla protezione)
(100 → Omonimi)
(101 → Ulteriori motivi di rigetto della protezione)
(102 → Relazione con i marchi commerciali)
(103 → Protezione)
(104 → Registro)
(105 → Modifiche del disciplinare)
(106 → Cancellazione)
(107 → Denominazioni di vini protette preesistenti)
(108 → Tasse)
(109 → Poteri delegati)
(110 → Competenze di esecuzione)
(111 → Altre competenze di esecuzione)

Sottosezione 3 → Menzioni tradizionali
(112 → Definizione)
(113 → Protezione)
(114 → Delega di potere)
(115 → Competenze di esecuzione)
(116 → Altre competenze di esecuzione)

Sezione 3 → Etichettatura e presentazione nel settore Vitivinicolo
(117 → Definizione)
(118 → Applicabilità delle regole orizzontali)
(119 → Indicazioni obbligatorie)
(120 → Indicazioni facoltative)
(121 → Lingue)
(122 → Poteri delegati – tra cui etichettatura vini UE da esportare)
(123 → Competenze di esecuzione)


Capo II → Disposizioni specifiche relative a singoli settori

Sezione 2 → Vino
(115 → Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo)
(116 → Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo)
(117 → Documenti di accompagnamento e registro)


Capo III → Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

Sezione 1 → Definizione e riconoscimento
(152 → Organizzazioni di produttori)
(153 → Statuto delle organizzazioni di produttori)
(154 → Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)
(155 → Esternalizzazione)
(156 → Associazioni di organizzazioni di produttori)
(157 → Organizzazioni interprofessionali)
(158 → Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali)

Sezione 2 → Disposizioni complementari per settori specifici → NON si applica al settore Vitivinicolo

Sezione 3 → Estensione delle regole e contributi obbligatorie
(164 → Estensione delle regole)
(165 → Contributi finanziari dei produttori non aderenti)

Sezione 4 → Adeguamento dell’offerta
(166 → Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato)
(167 → Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini)

Sezione 5 → Regimi contrattuali
(168 → Relazioni contrattuali)

Sezione 6 → Norme procedurali
(173 → Poteri delegati)
(174 → Competenze di esecuzione)



PARTE III → Scambi con i paesi terzi


Capo I → Titoli di importazione e di esportazione

(176 → Norme generali – Esportazioni ed importazioni possono essere subordinate al possesso di un titolo)
(177 → Poteri delegati)
(178 → Competenze di esecuzione)
Capo II → Dazi all’importazione
(180 → Attuazione di accorsi internazionali e di determinati altri atti – Poteri delegati alla Commissione)
(181 → Regime di prezzo all’entrata … e del settore Vitivinicolo – succhi e mosti d’uva)
(182 → Dazi addizionali all’importazione)


Capo III → Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi.


Capo IV → Disposizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti

(191 → Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore Vitivinicolo)


Capo V → Salvaguardia e perfezionamento attivo

(194 → Misure di salvaguardia)
(195 → Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo)


Capo VI → Restituzioni all’esportazione – NON si applica al settore Vitivincicolo


Capo VII → Perfezionamento passivo

(205 → Sospensione del regime di perfezionamento passivo)



PARTE IV → Regole di concorrenza


Capo I → Norme applicabili alle imprese

(206 → Orientamenti della Commissione sull’applicazione delle norme sulla concorrenza all’agricoltura)
(207 → Mercato rilevante)
(208 → Posizione dominate)
(209 → Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni)
(210 → Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute)


Capo II → Norme in materia di aiuti di Stato

(211 → Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)
(212 → Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno del settore Vitivinicolo)
(216 → Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi)



PARTE V → Disposizioni generali


Capo I → Misure eccezionali

Sezione 1 → Turbative del mercato
(219 → Misure per contrastare le turbative del mercato)

Sezione 2 → Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali ed alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante – NON si applica al settore Vitivinicolo

Sezione 3 → Problemi specifici
(213 → Misure necessarie per risolvere problemi specifici)

Sezione 4 → Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio dei mercati
(222 → Applicazione dell’art.101, paragrafo 1, TFUE)


Capo II → Comunicazioni e relazioni

(223 → Comunicazioni)
(224 → Trattamento e protezione dei dati personali)

(225 → Relazioni obbligatorie della Commissione)


Capo III → Riserva per le crisi nel settore agricolo

(226 → Riserva per le crisi del settore agricolo)



PARTE VI → Deleghe di potere, disposizioni di esecuzione e disposizioni transitorie e finali


Capo I → Delega di potere e disposizioni di esecuzione

(227 → Esercizio della delega)
(228 → Procedura d’urgenza)
(229 → Procedura di comitato – per atti di esecuzione)


Capo II → Disposizioni transitorie e finali

(230 → Abrogazioni)
(231 → Disposizioni transitorie)
(232 → Entrata in vigore)




ALLEGATI


Allegato 1 → Elenco dei prodotti di cui all’art.1, comma 3 (prodotti agricoli soggetti alla OMC Unica)

Parte XIIprodotti che compongono il settore Vitivinicolo: Succhi d’uva, compresi i mosti, Vini da uve fresche, compresi i vini alcolizzati, Uve fresche diverse da quelle da tavola; Aceto di vino; vinello, fecce di vino, Vinaccia (vedere definizioni in Allegato 2, parte IV)


Allegato 2 → Definizioni di cui all’art.3, comma 1

Parte IVDefinizioni per il settore Vitivinicolo (riguardano la vite ed i prodotti)


Allegato 6 → Limiti di bilancio dei programmi di sostegno di cui all’art.44, comma 1.


Allegato 7 → Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita, di cui all’art.78

Parte II → Categorie di prodotti vitivinicoli

Appendice 1 → Zone viticole


Allegato 8 → Pratiche enologiche, di cui all’art.80.


Allegato 14 → Tavole di concordanza