Viticultura eroica storica

Il Testo Unico Vino tutela la viticultura eroica e storica, principio  ora attuato mediante apposito regolamento ministeriale (viticultura eroica storica).


Il Testo Unico Vino inizia con una vera e propria dichiarazione di principio sul piano culturale (art.1), sancendo che:

Il vino, prodotto della vite, la vitei  territori  viticoli, quali  frutto  del  lavoro,  dell’insieme  delle  competenze,   delle conoscenze, delle  pratiche  e  delle  tradizioni,  costituiscono  un patrimonio  culturale  nazionale  da  tutelare  e  valorizzare  negli aspetti di sostenibilita’ sociale, economica, produttiva,  ambientale e culturale.

 

Successivamente, oltre alla salvaguardia del vitigno autoctono italiano (art.6), e ciè quello “appartenente  alla  specie  Vitis  vinifera,  di  cui  è dimostrata l’origine  esclusiva  in  Italia  e  la  cui  presenza  è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale“, il Testo Unico Vino (art.7) impegna lo Stato a tutelare la viticultura eroica” e quella “storica”:

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici ».

2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le  particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle  peculiarità del territorio d’origine.

3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l’ordine di priorita’ di cui alla lettera d), nonche’ i potenziali beneficiari con l’indicazione di eventuali criteri di priorita’; il decreto puo’ definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all’agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicita’ e tradizione delle identita’ locali; 
c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;
d) individuare l’ordine di priorita’ che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell’ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modificazioni;
e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinchè  provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In base al tenore letterale della norma, si direbbe allora che i vigneti “eroici” non sono solo quelli  aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”, ma anche quelli che – magari senza presentare particolare pregio paesaggistico (cosa forse difficile) –  insorgono comunque in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico”.

Si tratta dunque di individuare i parametri affinchè un vigneto sia considerabile come “eroico” ovvero “storico”.

Tali parametri sono contenuti nell’apposito regolamento ministeriale, adottato nell’anno 2020.



Quanto ai vigneti “eroici”, in precedenza esistevano alcune indicazioni su come individuarli.

Si tratta di due regolamenti ministeriali,  precedentemente adottati con riferimento alle misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Sia nel regolamento MIPAAF 826 del 7/11/2012 (art.1), sia in quello 15938 del 20/12/2013 (art.8, comma 5), viene infatti previsto che le Regioni possano erogare contributi suppletivi “al fine di sostenere la viticultura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, così individuate:

  • pendenza del terreno superiore al 30%
  • altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
  • sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
  • viticultura delle piccole isole”

Inoltre, “i soggetti che beneficeranno del contributo dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paessaggio viticolo nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto”.


Il Testo Unico Vino crea così un’interessante modalità attuativa della Convenzione Europea sul Paesaggio.


Peraltro, tale azione risulta pienamente conforme agli indirizzi che hanno ispirato la riforma della PAC nell’anno 2013, siccome uno degli obiettivi era proprio quello di rafforzare la resilienza del territorio.

In effetti, così la Commissione presentava la nuova PAC:

“The  new  policy  continues  along  this  reform path,  moving   from   product   to   producer support   and   now   to   a   more   land-based approach.   This   is in   response   to   the challenges  facing  the  sector,  many  of  which are  driven  by  factors  that  are  external  to agriculture.

These  have  been  identified  as  economic (including food  security and globalisation, a declining  rate  of productivity  growth,  price  volatility,  pressures  on  production  costs due to  high  input prices and  the  deteriorating  position of farmers in the food supply chain), environmental (relating  to resource efficiency, soil and water quality and threats to  habitat s  and  biodiversity) and territorial (where rural  areas are faced with demographic, economic and social developments   including   depopulation   and relocation of businesses).

Since  the  role  of  the  CAP  is  to  provide  a policy framework     that supports    and encourages   producers   to   address   these challenges while remaining coherent  with other  EU  policies ,  this  translates  into three long-term CAP objectives:  viable    food  production, sustainable    management    of natural  resources  and  climate  action and balanced territorial development.

Given the pressure on natural resources, agriculture has to improve its environmental performance through more sustainable production methods. Farmers also have to adapt to challenges stemming from changes to the climate by pursuing climate change mitigation and adaption actions (e.g. by developing greater resilience to disasters such as flooding, drought and fire)”.


Coerentemente a tale ottica, la tutela del paesaggio rientra tra gli elementi che vanno a configurare il criterio di priorità – la cui applicazione è lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati membri – nell’assegnare annualmente le autorizzazioni all’impianto di nuovi vitigni, rappresentato dal privilegiare “superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente (art.64, comma 2, lettera b, del regolamento 1308/2013 sulla OCM Unica).

In effetti, nel relativo regolamento delegato (Allegato II al regolamento 561/2015/UE, punto B), la Commissione ha stabilito che detto criterio di priorità viene integrato anche quando

“il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:

c) regimi ambientali nazionali o regionali che attestano la conformità alla normativa ambientale per quanto riguarda la qualità dei suoli e/o delle acque, la biodiversità, la preservazione del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l’adattamento ai cambiamenti climatici e che sono adatti alla viticoltura.

 

Sussiste inoltre il criterio di priorità rappresentato dal privilegiare “superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali (art.64, comma 2, lettera d, del regolamento 1308/2013 sulla OCM Unica).

Nel relativo regolamento delegato (Allegato II al regolamento 561/2015/UE, punto D), la Commissione ha stabilito che detto criterio di priorità 

è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:

1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.