MVV-E Documento elettronico accopagnamento prodotti vitivincoli

MVV-E  Documento elettronico accopagnamento  prodotti vitivincoli.


MVV-E Documento elettronico accopagnamento prodotti vitivincoli:  è disciplinato dal decreto 13/04/2018, ulteriore passo  per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).

 

In particolare il decreto:

  • stabilisce le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN (art. 1);
  • disciplina l’utilizzo del documento MVV-E (art. 3 e 4) e le informazioni contenute;
  • riporta indicazioni su specifici adempimenti (art. 5) quali la variazione dell’MVV-E oppure la mancata o parziale accettazione;
  • prevede una fase iniziale nella quale il documento vitivinicolo MVV-E è emesso facoltativamente in formato elettronico, al fine di consentire agli operatori un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione dei documenti.

 

Le caratteristiche dell’MVV-E sono riassumibili nei punti seguenti:

  • ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF;
    per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato alla sede legale;
  • L’MVV-E può essere utilizzato come certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Regolamento e come certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento;
  • non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza;
  • l’ora di partenza non può essere antecedente all’ora di validazione;
  • la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato;
  • dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono essere più modificati;
  • l’emissione del Documento MVV-E assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento previsti:
    • a) dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 273/2018 (ex art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto)
    • b) dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.

 

Presentazione MVV-E

 

Ecco la documentazione attuativa: