Maltrattamento cani da tartufi

Costituisce reato maltrattare un cane costingendolo a vivere all’interno di una molto male odorante capanna di circa sei metri, costruita con rete e ricoperta di lamiera e pezzi di compensato, nella quale non penetra la luce neppure nelle ore diurne e dotata di una cuccia costituita da una cassetta sconnessa (maltrattamento cani da tartufi).


Cass. pen. Sez. III, 22/01/2002, n. 8547


 

Svolgimento del processo

Con sentenza. del Tribunale, in composizione monocratica, di Forlì, datata 20/02/’01, sil sig. X veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre milioni di lire di ammenda in quanto colpevole del reato previsto dall’art. 727 c.p., del quale era chiamato a rispondere per avere custodito un cane, in Castrocaro Terme di Virano, in condizioni incompatibili con la natura di esso, detenendolo in uno spiazzo angusto e buio per diversi mesi nel corso dell’anno ’99.

Affermava, fra l’altro, il Giudice di merito:

a) che a seguito di reiterate segnalazioni di un volontario, la dott.ssa , responsabile del Corpo delle Guardie Zoofile di Forlì, aveva accertato, costatandolo personalmente, che il sig. X deteneva un cane, addestrato per la caccia e la ricerca del tartufo, in località Virano ed in zona di assai fitta vegetazione, all’interno di una molto male odorante capanna di circa sei metri, costruita con rete e ricoperta di lamiera e pezzi di compensato, nella quale non penetrava la luce neppure nelle ore diurne e la cuccia era costituita da una cassetta sconnessa;

b) che il detto volontario, tornato sul posto parecchie volte nell’arco di tempo intercorrente fra il Febbraio ed il Dicembre ’99, aveva sempre sentito il cane latrare incessantemente e non aveva mai trovato alcuno che lo accudisse;

c) che il video registrato dal volontario il 28/VllI/’00 e visionato in aula, aveva documentato in maniera inconfutabile le condizioni di sofferenza fisica in cui l’animale versava e reso di dubbia genuinità la deposizione a discolpa del teste e superflua quella del teste ;

d) che la continua permanenza dell’animale in un luogo buio, angusto e maleodorante, lontano dall’uomo, doveva ritenersi averne determinato uno stato di sofferenza ingiustificata, idonea ad integrare gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p..

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

l. che la sua responsabilità penale, in ordine al reato ascrittogli, sarebbe stata affermata illegittimamente, senza tenere nel debito conto che l’animale di che trattasi era un cane meticcio, utilizzato prevalentemente per la ricerca del tartufo e la caccia, abituato dunque a vivere all’aperto;

II. che la capanna in cui era tenuto non era angusta ed era provvista di una cuccia idonea;

III. che il cattivo odore che da essa si sprigionava era dovuto agli escrementi dello stesso animale ed alla terra bagnata dalle intemperie;

IV. che le condizioni in cui il cane era stato trovato non integrerebbero gli estremi del reato di cui in rubrica, non essendo incompatibili con la natura di esso;

V. che le deposizioni dei testi a discolpa sarebbero state immotivatamente disattese e tacciate di “dubbia genuinità”.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente – a mente dell’art. 616 c.p.p. – al pagamento delle spese processuali.

La nozione di maltrattamento di animali, ricavabile dell’art. 727 c.p., non va individuata solo con riferimento alla violenza fisica, ma comprende anche aspetti comportamentali ed ambientali di carattere sia commissivo, che omissivo e, mentre l’ipotesi dell’incrudelimento può essere ragionevolmente configurabile solo in presenza del dolo, quella della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura è configurabile anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale secondo cui delle contravvenzioni si risponde, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa (v. conf. Cass. sez. III, 24/VI/’99, ).

La “ratio” della disposizione di cui all’art. 727 c.p. è quella di voler perseguire condotte caratterizzate da un’apprezzabile componente di lesività dell’integrità fisica e/o psichica dello animale (v. conf Cass. sez. III, I/X/’96).

Ciò perché la norma da ultimo richiamata mira a tutelare gli animali, quali esseri viventi, da tutti quei comportamenti dell’uomo da quali possano scaturire non solo dolore o sofferenza, che superino la soglia della normale tollerabilità, ma anche una condizione di vita incompatibile con la loro natura o con lo stato in cui versano (v. conf Cass. sez. III, 8/X/’96, ).

Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto ed ha ritenuto che il cane del fosse tenuto in condizioni non compatibili con la propria natura argomentando in maniera incensurabile in questa sede, perché adeguata, corretta e logica, fondata sul rilievo che, dal video esaminato e dalla deposizione della dirigente del Corpo della Guardie Zoofile di Forlì, era emerso come il cane di che trattasi fosse stato tenuto, per mesi, al buio, all’interno di una maleodorante capanna, privo di assistenza ed igiene e lontano dal padrone, rivelatosi insensibile al continuo, straziante latrare dell’animale.

Tutti tali elementi hanno logicamente indotto il Tribunale a ritenere sussistente una situazione di sofferenza ingiustificata del cane, idonea ad integrare, a carico del padrone di esso, gli estremi della contravvenzione di cui in rubrica.

Le testimonianze del e del sono state legittimamente valutate alla luce degli altri elementi di prova in atti acquisiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale, in composizione monocratica, di Forlì il 20 Febbraio ’01 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 Gennaio 2002.