Tartufi Legge Regione Umbria

Nella Regione Umbria, la legge 12/2015 (Testo unico in materia di agricoltura, al Titolo VII, capo I) regola la raccolta, la conservazione, la commercializzazione dei tartufi  (tartufi legge Regione Umbria).


TITOLO VII

Tartufi e funghi

 

Capo I

Raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi

 

Articolo 99  Disposizioni generali.

1.  La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

a)  la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
b)  lo sviluppo della tartuficoltura;
c)  la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2.  La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

a)  la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell’Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
b)  l’adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell’Umbria.

3.  La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell’articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l’esodo demografico.


Articolo 100  Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera.

1.  La raccolta dei tartufi è libera:

a)  nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici dalla normativa.


Articolo 101  Delimitazione delle tartufaie.

1.  Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2.  Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all’articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3.  Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra “Raccolta dei tartufi riservata”. Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.


Articolo 102  Tartufaie controllate.

1.  Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2.  La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d’acqua pubblici.

3.  Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all’articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.


Articolo 103  Miglioramenti alle tartufaie controllate.

1.  Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

a)  decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b)  trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c)  sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d)  potatura delle piante simbionti;
e)  pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f)  inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
g)  drenaggio e governo delle acque superficiali;
h)  irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
i)  ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2.  I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d’arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all’atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3.  Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all’articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell’attestato di riconoscimento.

4.  Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5.  È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all’articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.


Articolo 104  Commissioni.

1.  Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

a)  un rappresentante dell’unione di comuni che la presiede;
b)  un rappresentante della Regione indicato dall’Assessore con delega all’agricoltura e alle foreste;
c)  un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d)  un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
e)  un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2.  L’unione di comuni provvede all’erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3.  Ai componenti della commissione esterni all’Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.


Articolo 105  Parere della commissione.

1.  Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all’articolo 104, tramite affissione all’Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all’unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L’unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all’interessato.


Articolo 106  Tartufaie coltivate.

1.  Per tartufaia coltivata s’intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2.  Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3.  Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all’articolo 116.

4.  La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell’intervento.

5.  Ai fini dell’attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all’articolo 104.


Articolo 107  Riconoscimento tartufaie.

1.  L’unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all’articolo 104.

2.  A tal fine l’interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a)  planimetria catastale 1:2.000 con l’indicazione dell’area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
b)  piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3.  A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l’unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all’articolo 3, terzo comma della L. 752/1985, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell’apposito conto corrente.

4.  La Giunta regionale determina, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5.  Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all’articolo 104.

6.  L’inadempimento alle prescrizioni previste dall’articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l’applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell’articolo 118.

7.  È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell’interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8.  In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l’interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.


Articolo 108  Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.

1.  In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2.  Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all’articolo 104.


Articolo 109  Delimitazione dei comprensori consorziati.

1.  L’unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all’articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall’articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell’articolo 4 della stessa legge.

2.  La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.


Articolo 110  Ricerca e raccolta dei tartufi.

1.  La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2.  La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “vanghella” o dello “zappetto” aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a)  dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b)  dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
c)  dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
d)  dall’ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d’estate o scorsone;
e)  dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
f)  dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
g)  dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h)  dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
i)  dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3.  È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4.  La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima della levata del sole.

5.  La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella (15):

orario-raccolta-tartufi-umbria

6.  Nel periodo di vigenza dell’ora legale gli orari indicati sono posticipati di un’ora.

7.  Le buche o le forate aperte per l’estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8.  È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 108.

9.  Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10.  In relazione all’andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11.  L’unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

(15) La tabella che segue è stata così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 29 aprile 2015, n. 24.


Articolo 111  Idoneità per la raccolta.

1.  Per ottenere l’autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l’unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all’articolo 104.

2.  Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3.  Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.

4.  Il rilascio dell’autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

5.  Il tesserino è rilasciato dall’unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l’apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

6.  Sono esenti dalla prova d’esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.

7.  Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.


Articolo 112  Autorizzazione alla raccolta.

1.  A seguito dell’esito positivo dell’esame di cui all’articolo 111, l’unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2.  Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall’unione di comuni più vicina a detti Comuni.


Articolo 113  Iniziative finanziarie.

1.  La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l’approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2.  Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

a)  attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b)  centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c)  centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d)  iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
e)  realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
f)  impianto di tartufaie coltivate;
g)  la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

3.  Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all’articolo 116, con l’obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4.  La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5.  L’azienda costituita ai sensi dell’articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.


Articolo 114  Modalità di finanziamento.

1.  I finanziamenti previsti dall’articolo 113 vengono concessi in conto capitale:

a)  per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell’articolo 112 fino ad un massimo dell’ottanta per cento della spesa ammessa;
b)  per la voce f) del comma 2 dell’articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

2.  La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3.  L’erogazione del contributo, relativo all’articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell’unione di comuni.


Articolo 115  Albi regionali.

1.  Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2.  Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l’eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3.  Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.


Articolo 116  Zone vocate.

1.  Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2.  Fino all’adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3.  I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4.  Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d’acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d’acqua.


Articolo 117  Vigilanza.

1.  La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell’articolo 15 della L. 752/1985.

2.  La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.


Articolo 118  Sanzioni amministrative.

1.  Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla l. 752/1985, dalla L.R. 15/1983.

2.  Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a)  ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
b)  scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
c)  sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
d)  lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
e)  apertura di buche senza l’ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
f)  ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempre ché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell’infrazione all’autorità regionale preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
g)  raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
h)  raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
i)  raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
l)  raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
m)  raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
n)  commercio di tartufi freschi oltre l’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall’articolo 7 della L. 752/1985: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
o)  lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 8 della L. 752/1985: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
p)  commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
q)  tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l’obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
r)  inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 103: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
s)  ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
t)  commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 113: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
u)  danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
v)  per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3.  Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4.  Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5.  Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell’autorizzazione.

6.  I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall’unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.


Articolo 119  Norme di abrogazione.

1.  Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: “Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi”).

2.  Sono soppresse le parole “dei tartufi” alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.


Articolo 120  Tassa di concessione.

1.  La tassa di concessione regionale, prevista per l’abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d’ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni ed è versata all’unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2.  La tassa annuale non è dovuta se l’attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell’anno di riferimento.

3.  Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

4.  A decorrere dall’anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all’attività delle Associazioni tartufai.

5.  Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l’applicazione della L.R. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6.  Le istanze di rimborso devono essere presentate all’unione di comuni competente per territorio, che provvede all’istruttoria e ai relativi adempimenti.


Articolo 121  Norme regolamentari.

1.  La Giunta regionale emana norme regolamentari per l’attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.


Articolo 122  Norme finali.

1.  La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l’osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l’osservanza di quelle previste dalla l. 752/1985.