Tassa concessione ricerca tartufi

Mentre è costituzionalmente legittimo che le Regioni richiedano una tassa di concessione per autorizzare la ricerca dei tartufi, esse non possono imporre altri tributi (tassa concessione ricerca tartufi).


Corte Costituzionale, sentenza 23 febbraio 2013, n.33


SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

… omissis …

1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art. l, comma 41, lettera o), della legge molisana n. 2 del 2011, che modifica l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).

In particolare, la disposizione censurata prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. La norma prevede, poi, che tale contributo possa essere assolto, da parte dei residenti in Regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

A parere della ricorrente, tale norma si pone in contrasto con l’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalità previste dalla medesima legge.

La difesa dello Stato richiama altresì il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il quale, al numero d’ordine 27, prevede tale tassa di concessione regionale senza fare alcun cenno alla possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, quindi, che il contributo regionale annuale di 3.000 euro vìola: l’art. 3 Cost., perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette all’esclusiva competenza legislativa statale la materia del sistema tributario; l’art. 53 Cost., poiché introduce una forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece imposto da tale precetto costituzionale.

2.- La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

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Motivi della decisione

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1.3.- Il ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, il quale, modificando – a decorrere dal 4 febbraio 2011 – l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro, che può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale. L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma vìola: l’art. 3 Cost., perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa; l’art. 53 Cost., poiché introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; l’art.117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario, il quale è rimesso all’esclusiva competenza legislativa statale.

Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 22 recante «Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi)», entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (e, cioè, il 17 settembre 2011), ha nuovamente sostituito il testo dell’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, il quale ora non prevede più il contributo di 3000 euro, ma solamente la tassa di concessione annuale pari a 100 euro.

2.- Va riservata ad altra pronuncia la decisione sull’ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il presente ricorso.

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5.1.- La questione sollevata in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.

L’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo.

L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 ha previsto che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo che esso può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Così disponendo, la Regione Molise ha ecceduto dai limiti imposti dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l’art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge.

Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l’esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa all’imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) l’individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell’organo amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui, nel modificare l’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

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2) dichiara l’illegittimità dell’articolo 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;

… omissis …

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.