Tartufi legge italiana

A livello statale, la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi sono disciplinati dalla legge 752/1985, che detta le “norme quadro” cui devono fare riferimento le Regioni (tartufi legge italiana).


Per quanto concerne l’accesso dei raccoglitori sui fondi altrui, la legge (art.3) intende contemperare il diritto di proprietà dei secondi con quello alla ricerca dei primi, sancendo il seguente principio.

La ricerca può essere liberamente effettuata nelle tartufaie naturali che si trovano nei boschi e nei fondi non coltivati.

E’ invece vietata:

  • nei fondi coltivati;
  • nelle tartufaie naturali che sono trasformate in tartufaie contrallate, cosa che avviene quanto il proprietario del fondo vi aggiunge un congruo numero di piante tartufigene;
  • nelle tartufaie coltivate, e cioè impiantate ex novo dal proprietario del fondo.

Il perimetro delle tartufaie controllate e coltivate deve essere adeguatamente segnalato mediante appositi cartelli.

La Corte Costizionale ha avuto più occasioni di pronunciarsi su tale legge,

La Corte ha altresì evidenziato (sentenza 328/1990) che la legge in questione contempera gli interessi dei proprietari dei fondi con quelli delle popolazioni che traggono vantaggio dalla ricerca dei tartufi, così salvaguardando le loro consuetudini e gli eventuali usi civici.


LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Vigente al: 24-10-2016) 

   
                               Art. 1.

  Le  regioni,  in  attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio
1975,  n.  382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
provvedono   a   disciplinare  con  propria  legge  la  raccolta,  la
coltivazione   e   la   commercializzazione  dei  tartufi  freschi  o
conservati  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  e dei criteri
stabiliti dalla presente legge.
  Sono  fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano.
  E'  fatta,  altresi',  salva  la  vigente  normativa  di  carattere
generale  concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita  delle  sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
                               Art. 2.

  I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno
dei  seguenti  generi  e  specie,  rimanendo  vietato il commercio di
qualsiasi altro tipo:
    1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
    2)  Tuber  melanosporum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo nero
pregiato;
    3)  Tuber  brumale  var.  moschatum  De  Ferry, detto volgarmente
tartufo moscato;
    4)  Tuber  aestivum  Vitt.,  detto volgarmente tartufo d'estate o
scorzone;
    5)   Tuber   uncinatum   Chatin,   detto   volgarmente  tartufo
uncinato.
    6)  Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno
o trifola nera;
    7)  Tuber  Borchii  Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente
bianchetto o marzuolo;
    8)  Tuber  macrosporum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo  nero
liscio;
    9)  Tuber  mesentericum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo nero
ordinario.
  Le   caratteristiche   botaniche  ed  organolettiche  delle  specie
commerciali  sopraindicate  sono  riportate  nello  allegato 1 che fa
parte integrante della presente legge.
  L'esame  per  l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista
in  base  alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso
di  dubbio  o  contestazione,  con  esame  microscopico  delle  spore
eseguito   a  cura  del  centro  sperimentale  di  tartuficoltura  di
Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o
del  centro  per  lo studio della micologia del terreno del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  di  Torino o dei laboratori specializzati
delle  facolta'  di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali
dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.
                               Art. 3. 
 
  La raccolta dei tartufi e' libera nei  boschi  e  nei  terreni  non
coltivati. 
  Hanno diritto di proprieta' sui tartufi  prodotti  nelle  tartufaie
coltivate o controllate tutti coloro che le conducano;  tale  diritto
di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie  essi
siano,  purche'  vengano  apposte  apposite  tabelle  delimitanti  le
tartufaie stesse. 
  Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza  dal
suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale  da  essere
visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia
visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello
ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". 
  Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo,  rilasciano
le attestazioni  di  riconoscimento  delle  tartufaie  controllate  o
coltivate. 
  Per  tartufaie  controllate  si  intendono  le  tartufaie  naturali
migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero
di piante tartufigene; si intendono invece  per  tartufaie  coltivate
quelle impiantate ex novo. 
  Nulla e' innovato in merito a  quanto  disposto  dagli  articoli  4
della legge 16 giugno 1927,  n.  1766,  e  9  del  regio  decreto  26
febbraio 1928, n. 332. 
                               Art. 4. 
 
  I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi
titolo le conducano possono  costituire  consorzi  volontari  per  la
difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche'  per
l'impianto di nuove tartufaie. 
  Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo'  essere
limitata alla periferia del comprensorio consorziato. 
  I consorzi possono usufruire dei contributi e  dei  mutui  previsti
per i singoli conduttori di  tartufaie.  Le  tabelle  sia  nei  fondi
singoli che in quelli consorziati non  sono  sottoposte  a  tassa  di
registro. 
                               Art. 5.

  Per  praticare  la  raccolta  del  tartufo,  il  raccoglitore  deve
sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneita'.
  Sono  esentati  dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del
tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  regioni  sono  pertanto  tenute  ad  emanare norme in merito al
rilascio,  a  seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di
idoneita'  con  cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta
del tartufo.
  Sul   tesserino   devono  essere  riportate  le  generalita'  e  la
fotografia.
  L'eta'  minima  dei  raccoglitori  non  deve essere inferiore ai 14
anni.
  Le  autorizzazioni  di raccolta hanno valore sull'intero territorio
nazionale.
  La  ricerca,  da  chiunque  eseguita,  deve  essere  effettuata con
l'ausilio  del  cane  a  cio'  addestrato  e lo scavo, con l'apposito
attrezzo  (vanghetto  o vanghella), deve essere limitato al punto ove
il cane lo abbia iniziato.
  Non  sono  soggetti  agli  obblighi  di  cui  ai precedenti commi i
raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta'.
  E' in ogni caso vietato:
    a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei
tartufi;
    b) la raccolta dei tartufi immaturi;
    c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
    d)  la  ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne
da  un'ora  dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse
disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.
                               Art. 6.

  Le  regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione
del patrimonio tartufigeno pubblico.
  Le  regioni  provvedono,  inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli
orari,  dei  calendari  e  delle  modalita'  di  raccolta  e  per  la
vigilanza.
  La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
    1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
    3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
    4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
    5) Tuber uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
    7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
    8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
    9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
  Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il
calendario  di  raccolta  sentito  il  parere  di  centri  di ricerca
specializzati di cui all'articolo 2.
  E'  comunque  vietata ogni forma di commercio delle varie specie di
tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.
                               Art. 7.

  I  tartufi  freschi,  per  essere  posti in vendita al consumatore,
devono  essere  distinti  per  specie  e varieta', ben maturi e sani,
liberi da corpi estranei e impurita'.
  I   tartufi  interi  devono  essere  tenuti  separati  dai  tartufi
spezzati.
  I  "pezzi"  ed  il  "tritume"  di  tartufo  devono  essere  venduti
separatamente,  senza terra e materie estranee, distinti per specie e
varieta'.
  Sono  considerate  "pezzi"  le  porzioni  di  tartufo di dimensione
superiore  a  centimetri  0,5  di  diametro  e  "tritume"  quelle  di
dimensione inferiore.
  Sui  tartufi  freschi  interi,  in  pezzi  o in tritume, esposti al
pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino
a  stampa,  il  nome latino e italiano di ciascuna specie e varieta',
secondo  la  denominazione  ufficiale riportata nell'articolo 2, e la
zona  geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere
stabilita,  con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite
le amministrazioni provinciali.
                               Art. 8.

  La  lavorazione  del  tartufo, per la conservazione e la successiva
vendita, puo' essere effettuata:
    1)  dalle  ditte  iscritte  alla  camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di
conserve  alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato
2;
    2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
    3)  da  cooperative  di  conservazione  e commercializzazione del
tartufo.
                               Art. 9.

  I   tartufi   conservati   sono  posti  in  vendita  in  recipienti
ermeticamente  chiusi,  muniti  di  etichetta  portante il nome della
ditta   che   li  ha  confezionati,  la  localita'  ove  ha  sede  lo
stabilimento,  il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la
denominazione   indicata   nello   articolo  2  ed  attenendosi  alla
specificazione   contenuta  nell'ultimo  comma  dell'articolo  7,  la
classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonche'
l'indicazione  di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla
scorza.
                              Art. 10.

  I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa
parte integrante della presente legge.
                              Art. 11.

  I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale
o  soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore
o  acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta,
e  debbono  essere  sottoposti  a  sterilizzazione  a circa 120 gradi
centigradi  per  il  tempo  necessario  in  rapporto  al  formato dei
contenitori.
  L'impiego  di altre sostanze, purche' non nocive alla salute, oltre
quelle  citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione,
deve  essere  indicato  sulla  etichetta  con  termini  appropriati e
comprensibili.
  E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
                              Art. 12.

  Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello
dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
                              Art. 13.

  Il  contenuto  dei  barattoli e flaconi deve presentare le seguenti
caratteristiche:
    a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro
nel  Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno
scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
    b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
    c)  assenza  di  terra,  di  sabbia,  di vermi e di altre materie
estranee;
    d)  esatta  corrispondenza  con  la  specie e classifica indicate
nell'etichetta.
                              Art. 14.

  E'  vietato  porre  in  commercio  tartufi conservati in recipienti
senza  etichetta,  o  immaturi,  o  non  sani, o non ben puliti, o di
specie  diversa  da  quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o
caratteristiche  diverse  da  quelle  indicate nell'etichetta o nella
corrispondente  classifica  riportata  nell'allegato  2, annesso alla
presente legge.
                              Art. 15.

  La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente legge e' affidata
agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
  Sono  inoltre  incaricati  di  far  rispettare la presente legge le
guardie  venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e
rurale,  le  guardie  giurate  volontarie  designate  da cooperative,
consorzi,  enti  e associazioni che abbiano per fine istituzionale la
protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
  Gli  agenti  giurati  debbono  possedere  i  requisiti  determinati
dall'articolo  138  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e prestare
giuramento davanti al prefetto.
                              Art. 16.

  Per  le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con
effetto  liberatorio  per  tutti gli obbligati di una somma in misura
ridotta  pari  alla  terza parte del massimo della sanzione prevista,
entro  il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o,
se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
  Detta  oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle
norme penali.
  Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente
legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
                              Art. 17.

  Le  regioni,  per  conseguire  i  mezzi  finanziari  necessari  per
realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali
in  materia,  sono  autorizzate ad istituire una tassa di concessione
regionale  annuale,  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970,  n.  281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo
5.  Il  versamento  sara'  effettuato  in  modo  ordinario  sul conto
corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
  La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori
di tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque, da essi condotti,
ne'  ai  raccoglitori  che,  consorziati  ai  sensi  dell'articolo 4,
esercitino  la  raccolta  sui fondi di altri appartenenti al medesimo
consorzio.
                              Art. 18.

  Ogni  violazione  delle  norme della presente legge, fermo restando
l'obbligo  della  denunzia  all'autorita'  giudiziaria  per  i  reati
previsti  dal  codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi,
comporta   la  confisca  del  prodotto  ed  e'  punita  con  sanzione
amministrativa e pecuniaria.
  La  legge  regionale  determina  misure  e modalita' delle sanzioni
amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
    a)  la  raccolta  in  periodo di divieto o senza ausilio del cane
addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
    b)  la  lavorazione  andante del terreno e l'apertura di buche in
soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di
terreno  lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte
e non riempite a regola d'arte;
    c)  la  raccolta  nelle  aree  rimboschite per un periodo di anni
quindici;
    d)  la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza
delle norme prescritte;
    e) la raccolta di tartufi immaturi;
    f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
    g)  il  commercio  dei  tartufi  freschi  fuori  dal  periodo  di
raccolta;
    h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza
delle  norme  prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a
norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
    i)  la  raccolta  di  tartufi nelle zone riservate ai sensi degli
articoli 3 e 4.
  Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia
del   verbale  e'  trasmessa  dall'amministrazione  provinciale  alla
pretura competente per territorio.
                              Art. 19.

  Le  regioni,  entro  un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.
                              Art. 20.

  La legge 17 luglio 1970, n. 568, e' abrogata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Roma, addi' 16 dicembre 1985

                                                      

ALLEGATO 1 
 
CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIABILI 
 
  1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco  (o  anche
tartufo  bianco  del  Piemonte  o  di  Alba  e  tartufo   bianco   di
Acqualagna). 
  Ha peridio o scorza non  verrucosa  ma  liscia,  di  colore  giallo
chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola  piu'  o
meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare  fini
e numerose che scompaiono con la cottura. 
  Ha  spore  ellittiche  o  arrotondate,  largamente   reticolate   o
alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. 
  Emana un forte profumo gradevole. 
  Matura da ottobre a fine dicembre.

  2)  Tuber  melanosporum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo   nero
pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto). 
  Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali,  e
gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche  fini
che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura. 
  Ha spore  ovali  bruno  scure  opache  a  maturita',  aculeate  non
alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta  anche  solo
di 2-3. 
  Emana un delicato profumo molto gradevole. 
  Matura da meta' novembre a meta' marzo.

  3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo
moscato. 
  Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o
polpa scura con larghe vene bianche; e' di grossezza mai superiore ad
un uovo. 
  Ha spore aculeate non alveolate spesso  in  numero  di  cinque  per
asco. 
  Emana un forte profumo e ha sapore piccante. 
  Matura da febbraio a marzo.

  4) Tuber aestivum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo  d'estate  o
scorzone. 
  Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore  nero,  con
verruche grandi  piramidate,  e  gleba  o  polpa  dal  giallastro  al
bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono
nella cottura. 
  Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate,  scure,  riunite  in
1-2 per asco presso a poco sferico. 
  Emana debole profumo. 
  Matura da giugno a novembre

  5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo  uncinato  o
tartufo nero di Fragno. Ha  peridio  o  scorza  verrucosa  di  colore
nero,con verruche  poco  sviluppate,  e  gleba  o  polpa  dal  colore
nocciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. 
  Ha spore  ellittiche,  con  reticolo  ben  pronunciato,  ampiamente
alveolate riunite in asco in numero fino  a  cinque,  che  presentano
papille lunghe e ricurve ad uncino. 
  Emana un profumo gradevole. 
  Matura da settembre a dicembre.

  6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno  o
trifola nera. 
  Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con
verruche  piramidate  e  gleba  o  polpa  grigio-nerastra  debolmente
violacea, con venature bianche ben  marcate  che  scompaiono  con  la
cottura assumendo tutta la polpa un colore  cioccolata  piu'  o  meno
scuro. 
  Ha  spore  ovali  brune,  traslucide  a  maturita',  aculeate   non
alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche  meno,
piu' piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure. 
  Emana poco profumo. 
  Matura da gennaio a tutto marzo.

  7) Tuber Borchii Vitt. o  Tuber  albidum  Pico,  detto  volgarmente
bianchetto o marzuolo. 
  Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e
gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino  al  violaceo  bruno  con
venature numerose e ramose. 
  Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate
a piccole maglie riunite in aschi fino a 4. 
  Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio. 
  Matura da meta' gennaio a meta' aprile.

  8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio. 
  Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse,  di  colore
bruno rossastro e gleba  bruna  tendente  al  porpureo  con  venature
larghe numerose e chiare brunescenti all'aria. 
  Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate  riunite
in aschi peduncolati in numero di 1-3. 
  Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. 
  Matura da agosto ad ottobre.

  9)  Tuber  mesentericum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo   nero
ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli). 
  Ha peridio o scorza nera con  verruche  piu'  piccole  del  tartufo
d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con  vene
chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura. 
  Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3
per asco. 
  Emana un debole profumo. 
  Matura da settembre ai primi di maggio. 
                                                           ALLEGATO 2 
 
               CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI 
 

              
                                                           
 
------------- 
 
AGGIORNAMENTO (1) 
 
  La L. 17 maggio 1991, n. 162 ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che
"Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
 
    a) a fianco della classifica: "Terza scelta  (lavati  o  pelati)"
sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt.,tuber uncinatum
Chatin e tuber macrosporum Vitt."; 
 
    b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume  di
tartufo", dopo la voce:  "tuber  aestivum  Vitt."  sono  inserite  le
seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.""