Spese condominiali e separazione tra coniugi

Nei confronti del Condominio, entrambe i coniugi separati sono tenuti a pagare le spese relative all’immobile di cui sono comproprietari, anche se gli accordi in sede di separazione stabiliscono diversamente (spese condominiali e separazione tra coniugi).


Se due coniugi separati sono comproprietari di un immobile in Condominio, essi sono solidalmente tenuti nei confronti del Condominio a pagare le spese per la sua manutenzione, senza che abbia rilevanza nei confronti di quest’ultimo un eventuale accordo concluso in sede di separazione sulla ripartizione tra i coniugi stessi delle spese – ordinarie e/o straordinarie –  per la manutenzione di tale immobile (spese condominiali e separazione tra coniugi).

Di conseguenza, per ottenere il pagamento il Condominio può agire nei confronti di entrambe i coniugi che sono comproprietari.

Se gli accordi, conclusi in sede di separazione, stabiliscono che tali spese vanno ripartite diversamente tra i coniugi (ad esempio ponendo quelle straordinarie solamente a carico di uno di loro), il coniuge – che si è visto constretto a pagare al Condominio quanto competeva invece all’altro per effetto degli accordi in questione – potrà pretendere il rimboso dall’altro coniuge.

In definitiva, l’accordo concluso in sede di separazione tra i coniugi rileva solo tra loro.

Quanto al contenuto di tale accordo, nella sentenza del 4 febbraio 2016, n.2195, la Cassazione ha evidenziato che:

  • una cosa sono le spese straordinarie condominiali, ove può trovarsi l’immobile in comproprietà tra i coniugi separati,
  • altra cosa le spese necessarie alla manutenzione di tale specifica unità immobiliare.

Di conseguenza, se nell’accordo di separazione sono state poste a carico di uno dei coniugi separati solo le spese per la manutenzione straordiaria condominiale (il rifacimento di tetto e facciate, ad esempio) e non si sia regolamentata anche quella per la manutenzione dell’unità immobiliare stessa (si pensi al rifacimento del bagno posto nell’alloggio),  entrambe i coniugi continuano ad essere tenuti a concorrere al pagamenti di queste ultime, in base all’art.1110 del cordice civile.

 


Cassazione, sentenza del 4 febbraio 2016, n.2195.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19915/2011 proposto da:

D.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso l’avvocato MAMMOLA DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso l’avvocato ORLANDO ANGELA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CENTOLA, CARMEN D’INTINO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2011 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

1.- Riformando la decisione del giudice di pace, il Tribunale di Foggia, con la decisione impugnata (depositata in data 6.5.2011) ha condannato D.G. al pagamento in favore di R. C. – coniuge separato del convenuto – della somma di Euro 2.040,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell’appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.

Secondo il tribunale le condizioni di separazione (che limitavano l’obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie) erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e i figli mentre non incidevano sull’applicabilità nella concreta fattispecie dell’art. 1110 c.c., in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Contro la sentenza del tribunale il convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 158, 1102, 1110, 1173 e 1322 c.c..

Lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle condizioni di separazione che prevedevano, a carico del ricorrente, “il pagamento proquota solo delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, nonchè dei tributi e tasse che gravano su detto immobile”. Le parti, dunque, avevano consensualmente e legittimamente convenuto l’esclusione di qualsiasi altro obbligo di contribuzione relativo all’immobile da parte del ricorrente, così come consentito dall’art. 158 c.c., in deroga all’art. 1110 c.c..

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 175 e 208 c.p.c., e art. 104 disp. att. c.p.c..Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe ammesso ed escusso come teste la figlia D.M., posto che l’attrice era decaduta dall’ammissione fatta dal giudice di pace, non avendo notificato (pur in tal senso onerata dal giudice di pace) il provvedimento emesso fuori udienza con il quale era stato integrato il provvedimento di ammissione.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1110 c.c., e art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che erroneamente sia stata ritenuta la sua “trascuranza” sui lavori da eseguire, posto che non era stato tempestivamente avvisato della necessità dei lavori e che i lavori eseguiti nel giardino erano diversi da quelli preventivati.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura di spese conservative di quelle eseguite dall’attrice, trattandosi, in realtà, di “migliorie”.

3.- Osserva la Corte che i motivi di ricorso – là dove non sono inammissibili perchè veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimità – sono infondati perchè il giudice del merito ha correttamente applicato il principio per il quale in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perchè la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale (Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002). Invero, le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 01/08/2003; Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013).

La natura necessaria delle spese è stata accertata dal giudice del merito con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede (sostituzione della serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto e taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture).

Peraltro, come ha ben evidenziato il tribunale – pure alla luce di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato circa l’interpretazione delle condizioni della separazione consensuale – altro sono le spese condominiali straordinarie rispetto a quelle di conservazione ex art. 1110 c.c., di cui il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà dell’immobile.

Quanto alla dedotta decadenza dall’ammissione del teste D. M., correttamente il tribunale ha evidenziato che il giudice di pace non poteva far ricadere sull’attrice le conseguenze della propria precedente omissione (pretermissione della teste tempestivamente indicata e successiva integrazione del provvedimento su istanza dell’attrice).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2016