Esecuzione rilascio nel rent to buy

Il Tribunale di Verona (Sez. Fallimentare – Ordinanza 12 dicembre 2014, n. 95 – Est. Platania) ha reso la prima pronuncia giurisprudenziale italiana in materia di  esecuzione rilascio nel rent to buy.


 

Secondo tale giudice, per valere come titolo esecutivo per il rilascio, il contratto di “rent to buy” deve essere stipulato per mezzo di notaio, con l’indicazione espressa che l’immobile oggetto dell’atto sia da rilasciarsi libero da persone e cose alla scadenza stabilita.

Ciò consentirebbe di impostare l’esecuzione di rilascio sulla base dell’art.474 c.p.c. , secondo cui l’esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo costituito da un atto ricevuto da notaio (il contratto di “rent to buy” concluso mediante scrittura privata autenticata) che verrebbe poi spedito in forma esecutiva ai sensi del successivo art.475 c.p.c. in caso di inadempimento dell’acquirente/conduttore dal notaio stesso (… se quest’ultimo sarà disposto a fare anche questo passo, ritenendosi competente).


Svolgimento del processo e motivi della decisione

(… omissis)

Il giudice delegato:

letta l’istanza, ritenuto che il contratto di rent to buy come disciplinato dall’art.23 del dl 133/14 rappresenta un nuovo contratto non assimilabile al contratto di locazione;

che dunque ad esso non è applicabile la disciplina del contratto di locazione con particolare riferimento alla durata minima;

che le parti possono quindi determinare il contenuto in modo autonomo;

che è possibile prevedere una durata non superiore a tre anni;

che pertanto è autorizzabile la stipula del contratto nei termini indicati nella proposta in ragione della durata ipotizzata, tre anni, compatibile con la durata ragionevole della procedura;

che deve però essere integrata la proposta contrattuale con la espressa previsione che l’immobile deve essere rilasciato immediatamente alla scadenza della durata di tre anni qualora il conduttore non intenda esercitare l’opzione di acquisto;

che ai fini di ottenere il titolo esecutivo, l’atto dovrà essere stipulato per mezzo di notaio (a spese del conduttore) nel quale sia indicato espressamente che l’immobile dovrà essere rilasciato libero da persone o cose (di proprietà del conduttore) alla scadenza;

autorizza la stipula del contratto alle condizioni indicate nello schema contrattuale proposto ed alle sopraindicate precisazioni. (… omissis)