Condominio

Mediante la legge 11 dicembre 2012, n.220, il Parlamento ha approvato una modesta riforma delle principali norme sul condominio, che ha perlopiù introdotto nel testo di legge alcuni principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

 Inoltre, la riforma ha:

  • modificato le maggioranze assembleari,
  • dettato alcuni basilari basilari contabili sulla redazione del rendiconto annuale,
  • facilitato gli interventi per il risparmio energetico e l’installazione degli impianti centralizzati televisivi e per qualunque altro flusso informativo;
  • imposto il conto corrente condominiale (cosa di per sè molto opportuna nell’interesse dei condomini, siccome facilita la trasparenza)
  • imposto all’amministratore di agire in giudizio avverso i condomini morosi nonché di comunicare i loro nominativi ai fornitori,
  • previste nuove cause di revoca e di decadenza dalla carica per l’amministratore,
  • introdotto l’anagrafe condominiale
  • previsto che le associazioni dei proprietari tengano un registro degli amministratori di condominio,
  • riconosciuto la funzione dei consiglieri, che opereranno nell’ambito di un consiglio, cui l’assemblea può attribuire funzione consultive e di controllo sull’amministratore,
  • vietato il conferimento di deleghe assembleari all’amministratore,
  • limitato il numero di deleghe conferibili ad un condomino,
  • previsto che, assumendosene il costo, l’assemblea possa chiedere all’amministratore di attivare un sito internet, su cui pubblicare i documenti individuati dalla medesima assemblea,
  • adeguato l’importo, rendendolo significativo delle sanzioni pecuniarie che l’amministratore può infliggere ai singoli condòmini per per le violazioni al regolamento condominiale,
  • imposto all’amministratore di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per gli atti compiuti in esecuzione del mandato