Prelazione agraria

Il diritto prelazione agraria scaturisce dall’art.8 della legge 26 maggio 1965, n.590.


Il diritto di prelazione agraria non spetta sempre all’affittuario di un fondo a destinazione agricola, ma solo quando tale soggetto dimostri – onere che a lui compete ed è bene che il proprietario non dia per cosa scontata – non solo la qualifica di coltivatore diretto, ma anche la coltivazione almeno biennale del terreno stesso, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non avere effettuato vendita di fondi rustici nel biennio precedente (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n.12953/2005).

Di conseguenza, se intende vendere, il proprietario di un fondo agricolo deve inviareapposita comunicazione –  tecnicamente definita con il termine “denunciatio” –  a chi spetta il diritto prelazione agraria, al fine di informarlo della propria intendenzione e renderlo edotto delle relative condizioni economiche.

La “denunciatio” configura una proposta contrattuale, che la Suprema Corte (sentenza 10429/1991) considera per legge irrevocabile, almeno sino a quando non scade il termine concesso al suo destinatario (l’affittuario del fondo) per comunicare l’eventuale accettazione.

Di conseguenza, nel momento in cui l’affittuario riceve detta comunicazione, insorge il suo diritto potestativo a divenire proprietario del fondo agricolo, alle stesse condizioni lì indicate.

Proprio per questo motivo, di recente la Cassazione (sentenza 22/06/2016, n.12883) ha ribadito che la proposta contrattuale, portata dalla “denunciatio”, è temporaneamente irrevocabile. In effetti, se così non fosse, la sua revoca sottrarrebbe all’affittuario coltivatore diretto la possibilità di utilizzare l’intero termine a lui concesso per utilizzare il proprio diritto potestativo e divenire così proprietario del terreno.

La “denunciatio” resta irrevocabile per 30 giorni, decorrenti dal momento in cui essa perviene all’affittuario.

Se interessato ad accettarla, entro detto termine quest’ultimo dovrà far arrivare la propria manifestazione di volontà al proprietario del fondo agricolo (dunque, non rileva la data di invio di tale comunicazione, stante la sua  “ricettizia”, sottolineata dalla Corte ancora nella citata sentenza 12883/2016).