Autorizzazioni impianto vitigni trasferimento fra regioni

Introdotte con il D.M. 935/2018 nuove norme per limitare che le autorizzazioni all’impianto di nuovi vitigni vengano trasferite in Regione diversa rispetto a quella concedente (Autorizzazioni impianto vitigni trasferimento fra Regioni).



In base alle vigenti norme della OCM Unica (art.62 e 63 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013), la concessione di nuove autorizzazioni all’impianto di vitigni avviene una volta l’anno ed è soggetta a precisi limiti massimi di superficie.

Le autorizzazioni sono gratuite.

Il relativo regolamento attuativo (Regolamento della Commissione 561/2015, art. 10) disponeva:

“In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l’autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l’autorizzazione sia ancora valida a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all’ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione”.

 

Tale norma è poi stata sostituita dall’art.11 del regolamento di esecuzione della Commissione 274/2018/UE, che così dispone:

 

“In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l’autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l’autorizzazione sia ancora valida a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all’ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.”

Quindi, a livello comunitario, nulla cambia.


Le regole italiane sulla concessione di autorizzazioni all’impianto di nuovi vitigni sono contenute nel D.M. 12272/2015.

Il suo art.10 stabiliva originariamente:

“1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione è concessa alla stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata i cultura pura, ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

2. Le autorizzazioni al reimpianto hanno una validità di tre anni a partire dala data di rilascio.

3. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati”.

 

Al fine di evitare abusi, mediante il successivo D.M. 935 del 13 febbraio 2018, è stato introdotto un quarto comma a detta norma, che così dispone:

«4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’articolo 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo».

 

Inoltre, sempre per evitare fenomeni elusivi, già con il D.M. 537 del 30 gennaio 2017 era stato imposto (introducendo l’art.5 bis al testo del D.M. 12272/2015) che:

“a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.

L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto”.

 

Prima di detto D.M. 537/2016 era intervenuta la  circolare MIPAAF 5852 del 25/10/2016, mediante la quale viene legata l’autorizzazione al soggetto cui essa è stata conferita, cosa che tuttavia fa insorgere notevoli dubbi di compatibilità con i principi fissati nella OCM Unica al riguardo.

Con tale circolare   il Ministero aveva essenzialmente legato l’autorizzazione ad impiantare nuovi vigneti al soggetto cui essa viene concessa.

Infatti, la circolare ministeriale stabilisce che:

in caso di vendita, “la vendita di una particella o azienda non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente, anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche. Il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto è vietato al fine di evitare ogni forma di speculazione. Colui che vende conserva nel proprio portafoglio le autorizzazioni;

in caso di affitto, “non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto (affitto, mezzadria, comodato) al fine di evitare ogni forma di speculazione. Il locatore non può trasferire le autorizzazioni al locatario anche se esse sono state trasferite per particelle specifiche e conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni“.

Tale posizione del Ministero suscita però perplessità, in quanto – pur comprendendo le ragioni che l’hammo indotta, e cioè l’evitare speculazioni – sembra confliggere con il diritto comunitario, secondo il quale l’autorizzazione è piuttosto legata al terreno per il quale essa viene concessa (a meno che discenda dall’applicazione di criteri di priorità di natura essenzialmente soggettiva).

Lo stesso concetto di conservazione nel portafoglio appare antitetico rispetto ai principi contenuti nella OCM Unica, secondo i quali il titolare di un’autorizzazione è tenuto – pena l’applicazione di sanzioni – ad impiantare il relativo vigneto entro tre anni dal momento in cui essa è stata concessa.

 

La materia è stata poi trattata in tre circolari AGEA, succedutesi nel tempo:

 

La circolare AGEA 11517 del 13 febbraio 2020 individua i seguenti principi:

3) Modifica della superficie per cui è concessa l’autorizzazione

Dal 2018 la modifica di una superficie rilasciata sulla base di un criterio di priorità individuato dalla Regione secondo l’articolo 7bis del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, è da intendersi analoga alla fattispecie riportata nell’articolo 7 paragrafo 3 per la quale trova applicazione l’articolo 14del medesimo decreto, ovvero, su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l’autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti i medesimi criteri di priorità di cui all’articolo 7bis per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

4) Modifica della Regione/P.A. di riferimento

Il titolare dell’autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l’autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l’autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è permessa se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità e gli eventuali criteri di priorità previsti alla presentazione della domanda e che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni deve essere inoltrata alla regione dove si vuole effettuare l’impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuole effettuare l’impianto, sia da parte della regione di origine.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio2018 ….  Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni  in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.

 

Ribadendo un principio già fissato dalla precedente circolare del 2019, la circolare che AGEA emessa per l’anno 2020 (circolare 11517 del 13 febbraio 2020) ha altresì sancito:

 

“A.Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni annola superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioniper nuovi impianti nell’annualità successiva(da qui in avanti“superficie nazionale autorizzabile”).

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell’ambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, dal2017 sono state introdottele seguenti prescrizioni:

1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibilida una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/omotivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.”