Tutela creditori

A tutela creditori, è stato recentemente introdotta in Italia la possibilità di procedere (per un tempo limitato dalla loro costituzione) alla espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito


Ciò è avvenuto con il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (poi convertito), che ha inserito la seguente norma nel codice civile:

Art. 2929-bis. –  Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Spesso i vincoli di indisponibilità ovvero le alienazioni a titolo gratuito (quale la donazione) vengono eseguire dai debitori per depauperare il loro patrimonio ai danni del creditore, privandolo così della possibilità di aggredire con l’esecuzione forzata i beni oggetto di tali operazioni, distogliendoli prima che il creditore possa pignorarli in base ad una sentenza che ne dichiari l’inefficacia (azione revocatoria ordianria o fallimentare).

Adesso la tutela creditore viene rafforzata, in quanto egli può comunque aggredire i beni in questione, a condizione che trascriva in conservatoria il pignoramento entro un anno dal momento in cui viene lì trascritto l’atto costituitovo del vincolo ovvero l’alienazione a titolo gratuito.

Per contro, la norma citata avvilisce chi – senza voler pregiudicare nessuno – procede a costituire i vincoli di insisponibilità ovvero a donare i propri beni immobili: per un anno, infatti, tali operazioni  (seppure valide ed efficaci) restano sul piano pratico in una sorta di “limbo”, nell’attesa che passi un anno dalla loro trascrizione, senza che nessuno proceda ad iscrivere pignoramento.


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