Procedura civile

 

Il mio back-ground di avvocato, abituato alla pratica forense, e la voglia di innovare mi hanno spinto a combattere contro un ostacolo procedurale che, negli anni scorsi, rendeva ancora più difficile la vita di chi tentava il recupero di un credito all’estero.

In effetti, il nostro codice di procedura civile vietava ai nostri giudici di concedere ingiunzioni di pagamento avverso debitori residenti o aventi sede all’estero.

Si trattava di una norma desueta, che trovava giustificazione nel contesto storico del 1942, e cioè l’epoca in cui detto codice venne adottato. Ai nostri tempi, però, ciò era orami superato.

L’ostacolo era percepito anche dal legislatore dell’Unione Europea, ma nemmo quest’ultimo si era ancora attivato nel momento in cui ho iniziato la mia opera, che si è svolta su due fronti.

 

Da un canto, ho ottenuto un’ingiunzione di pagamento contro un debitore che risiedeva in Spagna, motivando la mia istanza in modo approfondito ed innovativo;

Il testo della mia istanza al Pretore di Torino che ha concesso l’ingiunzione (con cui è stato ribaltato un orientamento quarantennale seguito dalla giurisprudenza italiana) è stato pubblicato su Giurisprudenza Italiana, 1996, I, 2, p. 821.

 

Dall’altro, ho diffuso a livello scientifico le mie idee su tale questione con questi scritti:

 

Presto una realtà il decreto ingiuntivo avverso debitori siti all’estero” – Contratto e Impresa / Europa, 1, 2002, pag. 663

 

Tutela monitoria di crediti nei confronti di debitori siti all’estero: vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, non resta che confidare nel Legislatore italiano” – Contratto e Impresa/Europa, 1999, p. 686.

 

Nuove prospettive per la tutela monitoria dei crediti derivanti da contratti verso debitori siti all’estero” – Contratto e Impresa/Europa, 1996, p. 457.