Mediante la circolare 5852 del 25 ottobre 2016, il MIPAAF ha fissato alcuni principi sul trasferimento delle autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti. Sussistono però dubbi se tali criteri siano compatibili con i prevalenti principi fissati nella OCM Vino (autorizzazione vigneti circolare 2016).
Con tale circolare il Ministero ha essenzialmente legato l’autorizzazione ad impiantare nuovi vigneti al soggetto cui essa viene concessa.
Infatti, la circolare stabilisce che:
in caso di vendita, “la vendita di una particella o azienda non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente, anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche. Il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto è vietato al fine di evitare ogni forma di speculazione. Colui che vende conserva nel proprio portafoglio le autorizzazioni;
in caso di affitto, “non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto (affitto, mezzadria, comodato) al fine di evitare ogni forma di speculazione. Il locatore non può trasferire le autorizzazioni al locatario anche se esse sono state trasferite per particelle specifiche e conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni“.
Tale posizione del Ministero suscita però perplessità, in quanto – pur comprendendo le ragioni che l’hammo indotta, e cioè l’evitare speculazioni – sembra confliggere con il diritto comunitario, secondo il quale l’autorizzazione è piuttosto legata al terreno per il quale essa viene concessa.
Lo stesso concetto di conservazione nel portafoglio appare antitetico rispetto ai principi contenuti nella OCM Unica, secondo i quali il titolare di un’autorizzazione è tenuto – pena l’applicazione di sanzioni – ad impiantare il relativo vigneto entro tre anni dal momento in cui essa è stata concessa.
Versosimilmente il Ministero ha cercato di risolvere, però forse malamente, il problema derivante dalla circostanza che l’Italia non ha ancora adottato alcun criterio di ammissibilità nonché di preferenza nel concedere le autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti, come le norme sulla OCM Unica consentono invece di fare.
Il vero rimedio è poi giunto con il successivo D.M. 935 del 13/2/2018, che – fra l’altro – ha introdotto la seguente disposizione (e cioè un quarto comma all’art.10 del D.M. 12272/2015):
«4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’articolo 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo».
Norma sulla quale non era stato trovato accordo nel contesto della Conferenza tra Stato e Regioni.
Ad ogni modo, ciò è stato fatto sulla scorta del parere conforme dato dalla Commissione UE -Ares(2017)5680223 del 21 novembre 2017 – la quale aveva confermato che:
“l’affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d’affitto è rescisso dopo l’estirpazione“;
A questo punto, dovrebbe verosimilmente venire meno quanto portato dalla circolare citata.