Locazione edifici storici

Per effetto dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), avvenuta il 1 maggio 2004, vanno comunicate all’Amministrazione dei Beni Culturali le locazioni concernenti unità immobiliari collocate in palazzi sottoposti al relativo vincolo (locazione edifici storici).


 

In effetti, ciò è disposto all’art.59 di detto Codice, il quale fa carico a chi cede la detenzione di un bene culturale – ivi compreso un immobile – di denunciare il fatto al Ministero entro trenta giorni dal trasferimento.

Tale è anche l’ipotesi della locazione edifici storici.

Di conseguenza, il locatore è tenuto a presentare al competente soprintendente (e cioè quello del luogo ove si trovano i beni) una dichiarazione contenente:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  • i dati identificativi dei beni;
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni dal Codice stesso.