Accordo UE Cina tutela DOP IGP

Gli accordi della UE con Cina e Giappone per la tutela di alcune DOP(Accordo UE-Cina tutela DOP IGP)


Nell’anno 2019 l’Unione Europea ha concluso due accordi internazionali – uno con la Cina (Accordo UE-Cina tutela DOP IGP) e l’altro con il Giappone (Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP) – che aggiungono nuovi nodi ad una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di salvaguardare nel mondo le nostre DOP e IGP.

Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai poco efficaci.

Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.

Per farlo è tuttavia necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – avrebbe in misura alquanto limitata.

A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione Europea ha gradatamente concluso molteplici accordi in materia con molti altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud Africa, Cile, Australia, … – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono tutelate in gran parte del mondo con una certa effettività.

Siffatta “rete” presentava però due preoccupanti buchi, adesso in qualche modo tappati: mancavano infatti la Cina ed il Giappone.

Il tema era particolarmente cruciale per i produttori europei, giacché per noi le denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo entrare sempre più nel mondo del commercio internazionale – ha iniziato a riconoscere alcune denominazioni di origine del proprio territorio (la prima riguarda le lingue d’oca).

E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.

Ad esempio, l’Accordo tra UE ed USA verte esclusivamente sul commercio del vino: esso pertanto tutela in modo abbastanza esteso le DOP europee relative a tale settore, ma esclude quelle dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana ed il Cile.

Per contro, il recente Accordo con la Cina concerne anche le DOP alimentari. Tuttavia, le DOP europee che ne beneficiano – vedendo così riservata sia la loro espressione in caratteri latini che la loro traslitterazione in ideogrammi cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.

Ecco quali sono queste ultime: Aceto Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori); Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (DOP alimentari).

Di certo, dette DOP sono tra le nostre più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque modesto, per cui è da augurarsi che l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela numericamente più diffusa. In effetti, nell’Unione Europea sono tutelate ben 573 DOP e 248 IGP italiane (di cui, rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!

Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone, che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive DOP, non rappresenta una misura di loro generale salvaguardia, essendo limitato il numero delle denominazioni di origine che ne beneficiano.

Per quanto concerne le DOP italiane, il Giappone ha accettato di proteggere sul proprio territorio – oltre a tutte quelle oggetto dell’accordo tra UE e Cina – anche i seguenti ulteriori nomi geografici o di prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano di Abruzzo, Campania, Bolgheri / Bolgheri Sassicaia, Bardolino / Bardolino Superiore (con riferimento ai vini); Fontina, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio, Zampone Modena.

Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone – al pari di molti altri accordi internazionali – esplicano i loro effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone ed indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione Europea sull’organizzazione comune dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).

Pure le menzioni tradizionali connesse alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano protezione, ma ciò vale anche per molti altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla UE (fanno eccezione quelli con l’Australia ed il Cile), mentre all’interno della Unione esse sono salvaguardate. Anzi, il relativo livello di protezione è aumentato con l’adozione del regolamento della Commissione 33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le menzioni a quella per le dominazioni (fatta salva la differenza che le prime sono tutelate solo nella versione linguistica con cui sono registrate, mentre per le seconde la tutela copre anche la loro espressione nelle altre lingue dell’Unione).

Insomma, questi due nuovi accordi internazionali – che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! – iniziano forse a connotare una sorta di differenziazione all’interno delle stesse DOP e IGP, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.

Chi realizza quelle attualmente escluse dalla protezione, dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione della situazione, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela di DOP e IGP europee in Cina e Giappone. La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a vedere proprio su tali importanti mercati.


 


Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.

Accordo UE Giappone tutela DOP IGP

Gli accordi della UE con Cina e Giappone per la tutela di alcune DOP(Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP)


Nell’anno 2019 l’Unione Europea ha concluso due accordi internazionali – uno con la Cina (Accordo UE-Cina tutela DOP IGP) e l’altro con il Giappone (Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP) – che aggiungono nuovi nodi ad una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di salvaguardare nel mondo le nostre DOP e IGP.

Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai poco efficaci.

Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.

Per farlo è tuttavia necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – avrebbe in misura alquanto limitata.

A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione Europea ha gradatamente concluso molteplici accordi in materia con molti altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud Africa, Cile, Australia, … – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono tutelate in gran parte del mondo con una certa effettività.

Siffatta “rete” presentava però due preoccupanti buchi, adesso in qualche modo tappati: mancavano infatti la Cina ed il Giappone.

Il tema era particolarmente cruciale per i produttori europei, giacché per noi le denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo entrare sempre più nel mondo del commercio internazionale – ha iniziato a riconoscere alcune denominazioni di origine del proprio territorio (la prima riguarda le lingue d’oca).

E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.

Ad esempio, l’Accordo tra UE ed USA verte esclusivamente sul commercio del vino: esso pertanto tutela in modo abbastanza esteso le DOP europee relative a tale settore, ma esclude quelle dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana ed il Cile.

Per contro, il recente Accordo con la Cina concerne anche le DOP alimentari. Tuttavia, le DOP europee che ne beneficiano – vedendo così riservata sia la loro espressione in caratteri latini che la loro traslitterazione in ideogrammi cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.

Ecco quali sono queste ultime: Aceto Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori); Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (DOP alimentari).

Di certo, dette DOP sono tra le nostre più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque modesto, per cui è da augurarsi che l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela numericamente più diffusa. In effetti, nell’Unione Europea sono tutelate ben 573 DOP e 248 IGP italiane (di cui, rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!

Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone, che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive DOP, non rappresenta una misura di loro generale salvaguardia, essendo limitato il numero delle denominazioni di origine che ne beneficiano.

Per quanto concerne le DOP italiane, il Giappone ha accettato di proteggere sul proprio territorio – oltre a tutte quelle oggetto dell’accordo tra UE e Cina – anche i seguenti ulteriori nomi geografici o di prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano di Abruzzo, Campania, Bolgheri / Bolgheri Sassicaia, Bardolino / Bardolino Superiore (con riferimento ai vini); Fontina, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio, Zampone Modena.

Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone – al pari di molti altri accordi internazionali – esplicano i loro effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone ed indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione Europea sull’organizzazione comune dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).

Pure le menzioni tradizionali connesse alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano protezione, ma ciò vale anche per molti altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla UE (fanno eccezione quelli con l’Australia ed il Cile), mentre all’interno della Unione esse sono salvaguardate. Anzi, il relativo livello di protezione è aumentato con l’adozione del regolamento della Commissione 33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le menzioni a quella per le dominazioni (fatta salva la differenza che le prime sono tutelate solo nella versione linguistica con cui sono registrate, mentre per le seconde la tutela copre anche la loro espressione nelle altre lingue dell’Unione).

Insomma, questi due nuovi accordi internazionali – che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! – iniziano forse a connotare una sorta di differenziazione all’interno delle stesse DOP e IGP, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.

Chi realizza quelle attualmente escluse dalla protezione, dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione della situazione, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela di DOP e IGP europee in Cina e Giappone. La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a vedere proprio su tali importanti mercati.



Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.

Dichiarazione vendemmia produzione

Dichiarazione vendemmia produzione, il decreto MIPAAF 7701/2019 indica le nuove norme.


Mediante il decreto 7701/2019, il MIPAAFT ha dettato le nuove regole applicabili – a partire dalla campagna agricola 2018/2019 – per la dichiarazione vendemmia produzione.

Il decreto – attuativo della normativa comunitaria in materia nonché del Testo Unico Vino (art.58 di quest’ultimo) –  stabilisce che la dichiarazione di vendemmia o produzione va presentata telematicamente e che, a tal fine, il sistema sarà disponibile dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.

La dichiarazione di vendemmia va presentata ogni anno entro il 30 novembre, fatte salve alcune regole particolari per le produzioni tardive (ciò anche per l’ipotesi in cui la vendemmia per la campagna intessata abbia dato una produzione pari a zero).

La dichiarazione di produzione va presentata ogni anno entro il 15 dicembre, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre (che concerne anche chi opera in conto-lavorazione).

Al più tardi della campagna 2020/2021, chi detiene il registro telematico avrà facoltà compilare la dichiarazione di produzione sulla base dei dati contenuti nel registro stesso, che sarano riportati in automatico, ma andranno corretti se necessario.

I coltivatori di uve che conferiscono interamente la propria produzione ad una associazione oppure una cantina sociale sono tenuti ad indicarlo, mediante la compilazione di appositi quadri (F2 e R). Questi ultimi entreranno a far parte della dichiarazione che l’associazione o la cantina dovrà depositare.

La dichiarazione di vendemmia contiene anche l’eventuale rivendicazione delle uve per la trasformazione in vini IGP o DOP, con l’indicazione degli esuberi delle rese delle stesse uve IGP o DOP, che devono essere nei limiti consentiti dai relativi disciplinari.

E’ prevista la possibilità di presentare dichiarazioni preventive per particolari vini IGP o DOP che siano commericializzati prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione.

Il decreto indica anche i soggetti esonerati dal presentare le dichiarazioni.

AGEA ha il compito di indicare le modalità tecnico-operative.

 

Codice enologico comunitario

La Commissione ha adottato il regolamento 934/2019, portante il nuovo codice enologico europeo.


La novità principale del nuovo codice enologico europeo (uno degli atti fondamentali di attuazione della OCM Unica nel settore vitivinicolo) è l’introduzione della distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini.

Tale distinzione è stata introdotta in vista della futura entrata in vigore (al momento nulla è ancora stato deciso al riguardo) dell’obbligo di indicare sull’etichetta dei vini i relativi ingredienti.

Quest’ultimo discende dalla circostanza che anche ai vini – in quanto alimenti – si applica il regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori riguardo ai prodotti alimentari.

Sino ad ora i vini (grazie all’art.41 di detto regolamento) sono stati esentati dall’obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti, poiché mancavano regole specifiche in sede di Unione Europea, ma adesso quest’ultima intende colmare la lacuna.

Le sostanze usate durante le pratiche enologiche potrebbero allora dover essere in futuro indicate nell’etichetta.

 

Codice enologico comunitario etichette

La distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini, adesso introdotta nel nuovo Codice enologico comunitario, cerca di contenere l’obbligo di indicare in etichetta alle sole sostanze – impiegate durante le pratiche enologiche – considerate come veri e propri tra “ingredienti”, mentre potrebbe portare ad escludere dall’indicazione obbligatoria in etichetta quelle qualificate come meri “eccipienti” dei vini.

 

In effetti, l’art. 20 del citato regolamento UE 1169/2011 dispone:


“Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti.

Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a) ..

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) …

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici“;


Nonostante la distinzione adesso introdotta nel Codice enologico comunitario, quale sarà la futura disciplina dipende da cosa verrà deciso in sede europea circa la portata dell’obbligo di etichettatura dei vini.

Oltre al problema di “cosa” si dovrà scrivere in etichetta in merito agli ingredienti, sussiste anche la questione di “dove” tali indicazioni debbano comparire.

La questione è delicata, giacché tale elenco potrebbe sottrarre molto spazio dalla superficie delle etichette dei vini (che, sopratutto per le bottiglie sino a 0,75 l.) non è notoriamente ampio.

Le industrie del settore (riunite in sede di CEEV) hanno proposto di inserire sull’etichetta dei Q-Code, che rinviino ad appositi siti internet, ma tale proposta è ancora lungi dall’essere accolta.


Proposta del CEEV su etichettatura ingredienti vini


 

La nuova formulazione del Codice enologico comunitario – sopratutto nel suo allegato I – sovverte quindi la struttura del precedente analogo codice, portato dal regolamento 606/2008 (adesso abrogato), che invece manteneva una certa continuità con quello ancora precedenti (regolamento 423/2008 e regolamento 1622/2000).

Quest’ultimo rappresenta il riferimento normativo recepito dall’Accordo UE/USA del 2006 sul commercio del vino.

Di conseguenza, potrebbe generarsi qualche incertezza al riguardo, per quanto concerne le pratiche di cantina della UE riconosciute ed ammesse dagli USA.

 

esami analitici organolettici commissioni degustazione

Con decreto del 12 marzo 2019 il MIPAAFT ha emanato il nuovo regolamento su esami analitici organolettici commissioni degustazione


Il nuovo regolamento su esami analitici organolettici commissioni degustazione (che abroga quello precedente del 2011) costuituisce un importante tassello nel sistema dei controlli sui vini a denominazione ed indicazione geografica, oggetto di altro regolamento.

Il decreto su esami analitici organolettici commissioni degustazione disciplina altresì (suo art.19) le modalità di campionamento e di esecuzione di tali esami per i controlli effettuati sui vini a denominazione ed indicazione geografica dopo l’immissione in commercio.


DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 2019

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2019, n. 102.

 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’art. 90 concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 novembre 2011 recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari n. 9276 del 12 giugno 2014, recante Approvazione del tariffario di analisi ICQRF;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giungo 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visti in particolare i commi 5, 6 e 8 dell’art. 65 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati commi 5, 6 e 8 dell’art. 65 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOCG, DOC e IGT, degli esami organolettici per i vini DOCG e DOC e dell’attività delle commissioni di degustazione;

Acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 19238 dell’8 ottobre 2018, ai fini del concerto;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2018;

Decreta:


Art. 1. Definizioni

1. Allorché non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:
a) «legge»: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
c) «regioni»: le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
d) «Autorità di controllo»: il Ministero, quale Autorità nazionale competente incaricata di effettuare i controlli dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90, par. 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, e di controllare, ai sensi dell’art. 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’osservanza delle norme dell’Unione europea nel settore vitivinicolo;
e) «ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero, attraverso il quale si esercitano le funzioni dell’Autorità di controllo;
f) «organismo di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l’Autorità di controllo ha delegato le funzioni di controllo di cui agli articoli 64 e 65 della legge, relativamente alla verifica annuale del rispetto del disciplinare dei vini DOP e IGP, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009;
g) «DOP», «DO», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;
h) «IGP», «IG» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;
i) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e i sistemi informativi regionali ove presenti;
l) «detentore»: l’operatore della filiera vitivinicola che detiene la partita di vino oggetto degli esami analitici e/o organolettici;
m) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
n) «vigilanza»: complesso delle attività, diverse dalle funzioni di controllo di cui alla lettera f), svolte dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge;
o) «Laboratorio»: i laboratori autorizzati di cui all’art. 6 ed i laboratori pubblici che operano in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura», effettuando i controlli sulla base di determinazioni analitiche accreditate dall’Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA.


Art. 2. Art. 65 della legge – Esami analitici ed organolettici – Attività commissioni di degustazione – Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative dell’art. 65, commi 5, 6 e 8, della legge, per quanto concerne:
a) l’esecuzione degli esami analitici per i vini DOP e IGP;
b) l’esecuzione degli esami organolettici e i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP;
c) le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami analitici e organolettici;
d) la comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte di un laboratorio autorizzato;
e) le modalità per la determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti;
f) l’attività ed il finanziamento della commissione di degustazione di appello dei vini DOP;
g) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera d) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di vigilanza da parte dell’Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge;
h) l’esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati nella fase di vigilanza dall’Autorità di controllo o dagli organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge, di vini designati con la DOP o l’IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, e il relativo finanziamento.


Art. 3. Art. 65 della legge – Esami analitici ed organolettici – Attività commissioni di degustazione – Disposizioni generali

1. Ai fini della commercializzazione, dell’etichettatura e della presentazione con la DO, le relative partite di vino devono essere preventivamente sottoposte, a cura dell’organismo di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all’art. 25 del reg. CE n. 607/2009, con le modalità ed i criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all’art. 64 della legge e nel presente decreto.

2. Per le partite di vini IGT, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 25 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica annuale è limitata all’esame analitico ed è effettuata, a cura dell’organismo di controllo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all’art. 64 della legge e nel presente decreto.

3. L’esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall’art. 26 del reg. CE n. 607/2009 e quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DOCG, DOC e IGT ed è effettuato nel rispetto delle seguenti modalità e principi:
a) mediante controlli sistematici per vini DOCG;
b) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o controlli sistematici per vini DOC, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all’art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio;
c) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica IGT di cui all’art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.

4. L’esame organolettico delle partite di vini DO, previo esame analitico di cui al comma 3, è effettuato da apposite commissioni di degustazione, nel rispetto delle seguenti modalità e principi:
a) mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri nell’anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli;
b) mediante controlli a campione o controlli sistematici per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri nell’anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all’art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.

5. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera c), può essere riferita:
– ad una percentuale minima del numero totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT;
– ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell’anno cui si riferisce la verifica;
– a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell’anno cui si riferisce la verifica.

Ciascuna delle opzioni di cui ai trattini precedenti deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell’anno cui si riferisce la verifica.

6. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4, lettera b), deve essere riferita:
ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, o
a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell’anno cui si riferisce la verifica.

Ciascuna delle opzioni deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 30% della produzione della intera DOC rivendicata nell’anno cui si riferisce la verifica.

7. Allorché prevista in conformità ai commi 3, 4 e 6, la positiva certificazione analitica e organolettica è condizione per l’utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi, per le partite allo stato sfuso. Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:
a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;
b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

8. Conformemente all’art. 59, comma 2, e all’art. 65, comma 5, della legge, i detentori delle partite di vino immessi nel sistema di controllo dei vini DOP e IGP di cui all’art. 64 della legge, gli enti ed organismi preposti alla gestione, alla vigilanza ed ai controlli dei vini in questione, espletano le attività e le procedure stabilite nel presente decreto tramite i servizi del SIAN, sulla base degli elementi contenuti nel «registro telematico».


Art. 4. Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica

1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare alla verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DO e IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:
in un unico o più recipienti;
in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie,
collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformità alle disposizioni di cui al Capo IV del regolamento UE n. 274/2018 e di cui all’art. 17 del decreto ministeriale 13 agosto 2012, così come inseriti nel «registro telematico».


Art. 5. Presentazione richiesta prelievo campione – Prelievo campione dalla relativa partita

1. Per le DOCG e per le DOC per le quali sono previsti esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione presenta preventivamente apposita richiesta per via telematica, in conformità all’allegato 1, all’organismo di controllo, indicando gli elementi identificativi della stessa partita di cui all’art. 4, comma 1, come presenti nel «registro telematico». La richiesta è presentata non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata.

Fatto salvo il rispetto del termine previsto per l’immissione al consumo dallo specifico disciplinare di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata antecedentemente all’imbottigliamento della stessa partita. Detta possibilità è esclusa per vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia.

2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT e degli esami analitici e organolettici dei vini DOC per i quali sono previsti controlli a campione, il prelievo è disposto dall’organismo di controllo, conformemente alle condizioni e con le modalità operative stabilite nello specifico piano dei controlli.

Limitatamente ai vini atti a diventare DOC, qualora la partita non abbia raggiunto le caratteristiche organolettiche minime al consumo previste dal disciplinare, il detentore chiede all’organismo di controllo un nuovo prelievo ai soli fini dell’esame organolettico, antecedentemente alla commercializzazione ai fini dell’immissione al consumo, avvalendosi della procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo è presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. L’organismo di controllo, una volta verificata la regolare presa in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad effettuare gli opportuni controlli.

4. Il prelievo dei campioni è programmato ed effettuato a cura dell’organismo di controllo.

5. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal personale ispettivo incaricato dall’organismo di controllo, di seguito denominato «prelevatore», nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.

6. Il prelevamento del campione dalla partita, così come identificata all’art. 4, comma 1, per la quale è stata dichiarata dal detentore l’uniformità qualitativa, è effettuato a sondaggio sull’intera partita, assicurando che il campione stesso sia rappresentativo dell’intera partita.

7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, qualora la porzione di prodotto da aggiungere successivamente alla sboccatura non sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo di cui all’allegato XIV, parte A, del regolamento CE n. 607/2009, il prelievo può essere effettuato precedentemente all’operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all’uopo sboccati.

8. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell’imbottigliamento, direttamente dall’autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l’operazione avvenga senza perdita di pressione.

9. Per l’espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove è conservata la partita di vino e preliminarmente al prelievo provvede ad identificare la partita, così come individuata all’art. 4, comma 1. A tal fine, mediante apposito riscontro con gli elementi inseriti nel «registro telematico», accerta la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l’ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo.

10. Qualora il prelevatore, nell’espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli elementi inseriti nel «registro telematico» sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato.

11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il prelevatore, in caso di vini DO provvede al prelevamento del campione in sei esemplari. Tali esemplari sono così utilizzati:
a) uno è affidato al detentore della partita;
b) uno è destinato all’esame chimico-fisico;
c) uno è destinato all’esame organolettico;
d) uno è conservato per l’eventuale esame da parte della commissione di appello;
e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte dell’organismo di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici.

12. Per il prelievo del campione ai fini dell’esame analitico dei vini IGT ed ai fini della ripetizione dell’esame organolettico dei vini DOCG e dell’espletamento del solo esame analitico o del solo esame organolettico dei vini DO, il campione è prelevato in quattro esemplari.

13. La capacità dei recipienti per i singoli esemplari del campione è compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti.

14. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: «vino DOC o DOCG o IGT – campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa», completato da un’ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell’incaricato dell’azienda che assiste al prelievo. Può essere utilizzato altro dispositivo alternativo al sigillo cartaceo, a condizione che ciascun esemplare di campione sia sigillato e munito di contrassegno indelebile riportante i seguenti dati identificativi, in maniera tale da essere collegato inequivocabilmente al verbale di campionamento corrispondente: numero e data del verbale di prelievo, entità della relativa partita, eventuale codice aggiuntivo.

15. Al momento del prelievo è redatto, in duplice copia, un verbale conforme al modello di cui all’allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento;
c) nominativo del prelevatore;
d) denominazione dell’azienda e relativo indirizzo;
e) nominativo del titolare dell’azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;
f) modalità di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l’uniformità qualitativa di cui al comma 6;
g) descrizione della partita di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;
h) dichiarazione attestante che tutti gli esemplari di campione asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l’apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell’azienda o che sono stati sigillati, contrassegnati ed identificati con un sistema alternativo in conformità al comma 14;
i) indicazione relativa al numero d’ordine del prelievo della stessa partita, indicando «primo prelievo» o «prelievo per la ripetizione dell’esame organolettico di partita DOCG» o «prelievo per partita già giudicata non idonea all’esame chimico-fisico» o «prelievo per partita già giudicata rivedibile all’esame organolettico».

16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall’incaricato dell’azienda.

17. Delle due copie del verbale, una copia è consegnata all’azienda e la seconda copia rimane all’organismo di controllo, unitamente agli esemplari di campione.

18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura dell’organismo di controllo.

19. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell’esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell’ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati all’organismo di controllo ed i relativi elementi identificativi sono inseriti nel «registro telematico».


Art. 6. Esami analitici per i vini DOP e IGP e relativo procedimento – Comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte del laboratorio autorizzato – Determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti

1. L’esame analitico dei campioni prelevati è effettuato presso il laboratorio scelto dall’organismo di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, art. 146, previo accertamento della conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma ISO/IEC 17025. Detta scelta, tra i vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il laboratorio autorizzato comunica all’organismo di controllo, per i relativi campioni, l’attestazione dei parametri chimico-fisici riscontrati, con riferimento agli elementi stabiliti dall’art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 ed a quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DO e IGT. L’organismo di controllo provvede ad inserire detta attestazione nel «registro telematico».

3. Fatto salvo che all’atto dell’immissione al consumo i vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) nel rispetto dei limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente alla normativa di riferimento dell’Unione europea, al fine di tener conto delle eventuali fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare in fase di confezionamento, per quanto concerne l’esito della determinazione analitica complementare di cui all’art. 26, lettera a) ii), del regolamento CE n. 607/2009, le relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il tenore di anidride carbonica, determinato sull’apposito campione, differisce entro un limite del 10% rispetto ai predetti limiti. Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 può essere rilevato direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato, corretto a 20 °C; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza.

4. L’esito negativo dell’analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DO. In tal caso l’organismo di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell’attestazione dell’analisi di cui al comma 2, oltre ad inserire detta attestazione nel registro telematico, ne informa l’azienda interessata, tramite posta elettronica certificata.

5. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito negativo di cui al precedente comma 4, l’azienda interessata può richiedere all’organismo di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell’esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e dell’Unione europea vigente in materia di vini DOP e IGP.

6. Eventuali ricorsi contro l’esito negativo dell’esame analitico di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5, devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l’organismo di controllo comunica la non idoneità del prodotto alla azienda interessata che provvede alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.

7. In caso di presentazione del ricorso, l’ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione di cui all’art. 5, comma 11, lettera e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di esito positivo dell’analisi l’organismo di controllo provvede ad inserire la relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di conferma dell’esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, l’organismo di controllo ne dà comunicazione all’azienda interessata.


Art. 7. Esame organolettico per i vini DOP – Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione

1. Sono ammessi all’esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico ai sensi dell’art. 6.

2. L’esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.

3. L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione nominate dal competente organismo di controllo per le relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all’art. 8, con i criteri di cui ai seguenti commi.

4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal presidente o dal relativo supplente e da quattro membri. Il presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori.

5. Il presidente e il relativo supplente, il segretario e il relativo supplente sono nominati per un triennio.

6. Per ciascuna seduta di degustazione il segretario, sentito il presidente, costituisce la commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i ed assicurando comunque la rotazione dei componenti tra gli iscritti nei predetti elenchi.

7. Qualora i campioni da esaminare di una o più DO siano in numero esiguo, può essere nominata un’unica commissione di degustazione per due o più vini DO.

8. Qualora il livello delle produzioni dei vini DO esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 8, tali da non consentire l’istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l’espletamento degli esami organolettici può essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.


Art. 8. Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti

1. Presso le regioni interessate alla produzione di vini DO sono istituiti l’«Elenco dei tecnici degustatori» e l’«Elenco degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per una o più DO ricadente sul territorio della relativa regione o, in caso di DO interregionali, delle relative regioni.

2. Le regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio.

3. Per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:
diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
diploma di enologo;
diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;
titoli equipollenti conseguiti all’estero;
b) esercizio dell’attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e. Con l’espressione «… in modo continuativo, …» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

4. Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano:
a) autodichiarazione relativa ai titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, con l’esatta indicazione della data e dell’istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti;
b) attestazione comprovante l’esercizio dell’attività di degustatore nei modi di cui al comma 3, lettera b), rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l’attività.

5. Per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;
b) esercizio dell’attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni di cui alla lettera a). Con l’espressione «… in modo continuativo, …» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

6. Per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui al comma 4, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 5.


Art. 9. Attività commissioni degustazione – Criteri e procedure

1. Il segretario della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, d’intesa col presidente, il piano di attività della commissione e cura lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione.

2. Il segretario della commissione di degustazione esplica le seguenti funzioni:
a) cura, nell’ambito del competente organismo di controllo, la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonché la conservazione dei campioni stessi;
b) convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale;
c) predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l’anonimato degli stessi;
d) assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali, comunica le risultanze all’organismo di controllo.

3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione.

4. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal relativo supplente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all’art. 7, comma 6. Il giudizio è espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione può funzionare con quattro componenti compreso il presidente. In tale fattispecie, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame più di venti campioni. La stessa commissione può effettuare, nell’arco di una giornata, non più di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.

6. Per ogni campione degustato è compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all’allegato 3 al presente decreto. Dalla scheda risulta:
a) la data della riunione della commissione;
b) il giudizio espresso, che può essere di «idoneità», di «rivedibilità», o di «non idoneità»;
c) in caso di giudizio di «rivedibilità» o di «non idoneità», l’indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o più difetti e la relativa natura;
d) la firma del presidente e del commissario.

In caso di giudizio di «rivedibilità» o di «non idoneità» è compilata una scheda riepilogativa, conforme all’allegato 3-bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

7. Nel caso di giudizio di «idoneità» l’organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico.

8. Nei casi di giudizio di «rivedibilità» e di «non idoneità», la comunicazione all’interessato è effettuata dall’organismo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall’emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.

9. Qualora il campione risulti «rivedibile», l’interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l’analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l’espletamento dell’analisi chimico-fisica e dell’esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di «rivedibilità», il medesimo è da considerare di «non idoneità».

10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, la partita per la quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerare «non idonea» e l’organismo di controllo effettua entro cinque giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata e inserisce detta attestazione di «non idoneità» nel registro telematico.

11. Qualora il campione sia giudicato «non idoneo», l’interessato può presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo art. 13, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di «non idoneità» da parte della commissione di appello, l’interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.


Art. 10. Termini del procedimento dell’esame analitico e dell’esame organolettico

1. Il procedimento relativo all’esame analitico del campione si conclude, con il rilascio dell’idoneità chimico-fisica, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.

2. L’intero procedimento dell’esame analitico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte dell’organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:
a) entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli;
b) entro quindici giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

3. Il procedimento relativo al solo esame organolettico dei vini DO, nei casi previsti dal presente decreto, si conclude con la certificazione della corrispondente partita da parte dell’organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:
a) entro sette giorni lavorativi per i vini novelli;
b) entro dieci giorni lavorativi per tutti gli altri vini.


Art. 11. Procedimento di appello – disposizioni generali

1. Il ricorso avverso il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall’interessato alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – PEC saq4@pec. politicheagricole.it

2. Il ricorso, da redigere in conformità al modello di cui all’allegato 4, è depositato presso l’organismo di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell’interessato, alla Commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato «non idoneo», all’uopo accantonato e custodito presso il predetto organismo di controllo, trasmettendo altresì, per via telematica, copia del ricorso e la relativa documentazione di «non idoneità» e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di posta elettronica certificata dell’istante ai fini della comunicazione di cui all’art. 13, comma 3.


Art. 12. Composizione e durata della Commissione di appello

1. La Commissione è composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni.

2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell’ambito di un elenco di dodici tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 3, depositato presso la segreteria del Comitato di cui all’art. 40 della legge. Detti tecnici degustatori sono designati come segue dai rispettivi enti ed organismi:
tre componenti dalla Conferenza delle regioni e province autonome;
tre componenti dal Comitato di cui all’art. 40 della legge;
tre componenti dall’Associazione enologi enotecnici italiani;
tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.

3. Il presidente ed i membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado. Detto incarico è incompatibile con il ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli «organismi di controllo» delle DOP o IGP dei vini.


Art. 13. Compiti e funzionamento della Commissione di appello

1. La Commissione di appello esplica la propria attività con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione può funzionare con quattro componenti compreso il presidente; in tal caso, ai fini dell’espressione del giudizio di cui al comma 2, in caso di parità prevale il giudizio del presidente.

2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, conforme al modello riportato nell’allegato 5, sottoscritta dal presidente e dal commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare il giudizio di «idoneità» o di «non idoneità»; in tale ultimo caso deve risultare l’indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o più difetti e la relativa natura. Il giudizio definitivo della Commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di giudizio di «non idoneità» è compilata una scheda riepilogativa, conforme al modello riportato nell’allegato 5-bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

3. L’esito del giudizio definitivo della Commissione di appello è comunicato, a cura del segretario, entro tre giorni a mezzo di posta elettronica certificata alla ditta interessata e all’organismo di controllo.

In caso di giudizio di «non idoneità», alla predetta comunicazione è allegata la scheda riepilogativa di cui al comma 2. In caso di giudizio di «idoneità» l’organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico.

4. Nel caso di conferma del giudizio di «non idoneità», l’interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.

Art. 14. Funzioni del presidente e del segretario della Commissione di appello

1. Salvo quanto stabilito agli articoli 15 e 16, il presidente ed il segretario della Commissione di appello esercitano le analoghe funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all’art. 9.


Art. 15. Registro e verbali della Commissione di appello

1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni è tenuto dal competente Ufficio del Ministero ove opera la Commissione tramite i servizi del SIAN.

2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l’individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di «non idoneità», il relativo motivo, nonché il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente.


Art. 16. Costi per gli esami analitici e per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della Commissione di appello

1. I costi per il prelievo dei campioni, per l’espletamento dell’esame analitico e per il funzionamento delle commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite. L’ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all’art. 64 della legge.

2. Ai sensi dell’art. 65, comma 7, della legge, i costi per il funzionamento della commissione di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l’operato e fissati, per singola riunione della commissione, o per due riunioni nella stessa giornata, in 1.300.00 euro.

3. La commissione si riunisce con cadenza mensile, in presenza di almeno cinque richiedenti ed al massimo dieci richiedenti per seduta di degustazione. Nella stesso giorno possono tenersi due sedute di degustazione con un intervallo di almeno un’ora tra ciascuna seduta. Il calendario annuale delle riunioni è preventivamente pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it

In base alle domande pervenute, il segretario della commissione convoca la riunione. Qualora non si raggiunga il numero di cinque domande, la riunione viene posticipata al mese successivo.

4. Le domande di appello devono pervenire al Ministero, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell’entrata del bilancio dello Stato.

Le richieste eventualmente eccedenti al numero di venti sono esaminate nella successiva riunione.

5. La tariffa è aggiornata almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.

6. La partecipazione dei commissari alle riunioni della commissione di appello non dà luogo a compensi ed i rimborsi per i fuori sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.


Art. 17. Ripetizione degli esami analitici e/o organolettici in caso di assemblaggio e dolcificazione di partite DO

1. Fatte salve le limitazioni connesse all’indicazione in etichetta della menzione «riserva», della menzione «gran selezione» e dell’annata di produzione delle uve di cui all’art. 31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere prodotta, a cura del detentore entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’assemblaggio, per via telematica, all’organismo di controllo apposita autocertificazione, corredata dall’attestazione dell’enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico abilitato, responsabile del processo di assemblaggio, sulla conformità della partita assemblata ai parametri chimico – fisici stabiliti dall’art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, per le partite di vini DO che successivamente alla certificazione sono state oggetto della pratica di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la partita ottenuta dalla dolcificazione deve rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare;
b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico; a tal fine può essere seguita l’analoga procedura di autocertificazione prevista al comma 1;
c) nel caso in cui l’entità della dolcificazione della partita sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, la stessa partita, oltre ad essere sottoposta ad un nuovo esame analitico con le modalità di cui alla lettera b), deve essere sottoposta ad un nuovo esame organolettico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili soltanto nei casi in cui non sia scaduta la validità della certificazione, così come stabilita all’art. 3, comma 7, delle singole partite DO destinate all’assemblaggio o alla dolcificazione; altrimenti sono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di esami analitici ed organolettici previste dal presente decreto.


Art. 18. Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell’Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge – Riscontro con precedente certificazione analitica e definizione dei limiti di tolleranza dei parametri chimico-fisici, ai sensi dell’art. 65, comma 5, lettera f, della legge

1. Al fine di assicurare il riscontro fra i parametri chimico-fisici dei campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti o posti in commercio, prelevati da parte dell’Autorità di controllo o di altri Organi di controllo nel settore agro-alimentare, nell’ambito della loro attività istituzionale, con i parametri della precedente certificazione analitica della relativa partita, rilasciata in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti criteri e tolleranze:
a) il riscontro è effettuato con la certificazione analitica inserita nel «registro telematico»;
b) in conformità alla disposizione di etichettatura di cui all’art. 54, par. 1, comma 3, del regolamento CE n. 607/2009, sono consentite le seguenti tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo:
– nella misura di ± 0,5% vol per i vini diversi da quelli di cui al successivo trattino;
– nella misura di ± 0,8% vol per i vini immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni;
– nella misura di ± 0,8 % vol per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i vini di uve stramature;
c) per le finalità del presente decreto, le tolleranze di cui al primo e terzo trattino della lettera b) sono applicabili anche nei riguardi dei campioni prelevati, dalle predette Autorità di controllo, dalle partite di vino non confezionate.

2. Per i campioni di vini DOP o IGP prelevati nella fase di vigilanza da parte dei Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 41 della legge, i parametri chimico-fisici accertati sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera b) e fermi restando gli adempimenti connessi alla collaborazione con l’Autorità di controllo.

3. Per le partite di vini DOP o IGP che, in conformità al relativo piano dei controlli, non sono state sottoposte ad esami analitici, i parametri chimico-fisici accertati sui campioni prelevati da parte dell’Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge, sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera b).


Art. 19. Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell’Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all’art. 41 della legge – Esecuzione degli esami organolettici e relativo finanziamento, ai sensi dell’art. 65, comma 8, della legge

1. Fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono le modalità con le quali effettuare il prelevamento dei vini, anche in relazione a specifiche finalità, ciascun singolo campione di vini denominati con il nome di una DOP o di una IGP, comprende, almeno, in vista dell’esecuzione dell’esame organolettico, tre esemplari, ciascuno di volume compreso tra 0,375 e 1 litro, il primo dei quali è riservato all’esame di prima istanza, il secondo alla revisione dell’esame stesso, se richiesta dall’interessato, ed il terzo è riservato all’eventuale perizia disposta dall’Autorità giudiziaria.

2. Ai fini del comma 1, è consentito che, nel caso del prelevamento di vini confezionati, l’esemplare sia costituito da più recipienti in confezioni originali di volume nominale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, fino al raggiungimento del volume minimo.

3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono rispettivamente contrassegnati con la dicitura «esemplare per l’esecuzione dell’esame organolettico di prima istanza», «esemplare a disposizione per l’eventuale esecuzione dell’esame organolettico di revisione» ed «esemplare a disposizione per l’esecuzione dell’esame organolettico eventualmente disposto dall’Autorità giudiziaria» e ne è fatta menzione nel verbale di prelevamento.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l’esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, dei campioni per i quali l’esito dell’esame chimico-fisico è conforme ai parametri del disciplinare, è effettuato dalle commissioni di degustazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché dell’art. 9 esclusi i commi da 7 a 12.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche per i campioni di vini IGP, fatto salvo che per l’espletamento dell’esame organolettico di detti campioni sono da ritenersi autorizzate le commissioni di degustazione nominate per le DOP presenti sul medesimo territorio, in ambito regionale o interregionale.

6. Il responsabile del Laboratorio cui sono stati consegnati i campioni, prelevati dall’Autorità di controllo o di altri organi di controllo o dai consorzi di tutela, invia i campioni medesimi, se richiesto dalle stesse autorità o consorzi, alle competenti commissioni di degustazione, che li prendono in carico, curando le necessarie annotazioni sull’apposito registro previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a).

7. E’ consentito, nel corso di una stessa seduta di degustazione, l’esame congiunto di campioni di vini DOP e di vini IGP, purché i campioni dei vini IGP siano tutti esaminati all’inizio oppure alla fine della riunione in modo consecutivo, senza che sia alternato l’esame di campioni di vini DOP.

8. Dalla scheda di valutazione dei vini IGP risulta il giudizio della commissione di degustazione, che può essere di «idoneità» oppure di «non idoneità». Ai fini del presente articolo, nel caso dei vini DOP, il giudizio di «rivedibilità» equivale al giudizio di «non idoneità».

9. L’esito dell’esame organolettico è comunicato dalla commissione di degustazione al responsabile del Laboratorio richiedente, per il seguito di competenza.

10. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accertamenti tramite analisi di campioni, nel caso in cui l’esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, si concluda con un giudizio di «non idoneità», le spese di funzionamento della commissione di degustazione sono poste a carico del soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o dell’imbottigliatore, nel caso dei prodotti confezionati, nella misura determinata dal decreto n. 9276 del 12 giugno 2014, citato in premessa.

11. Il responsabile del Laboratorio, nel comunicare l’esito delle analisi al soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o all’imbottigliatore, indica che le spese di cui al comma 10 sono versate direttamente agli organismi di controllo di cui all’art. 64 della legge, previa emissione della relativa fattura.


Art. 20. Disposizioni particolari e transitorie

1. Fatta salva la possibilità di accreditarsi al SIAN per l’utilizzo del registro telematico, per i detentori esonerati dall’obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell’art. 58, comma 2 della legge, le informazioni utili per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono acquisite dall’organismo di controllo attraverso la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di produzione, la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa.

2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite l’inserimento nel registro telematico, delle richieste, dichiarazioni e attestazioni di cui al presente decreto, nei tempi ivi previsti, possono essere assolti dal detentore mediante la trasmissione all’organismo di controllo della predetta documentazione, nonché delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento, della comunicazione di avvenuto imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque fermi gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.

3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull’implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare la funzionalità e l’efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere. Da detta verifica e relativo provvedimento ministeriale sono escluse le disposizioni relative al finanziamento della commissione di appello di cui all’art. 16.


Art. 21. Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 22. Entrata in vigore. Abrogazione precedente norma

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2019.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 11 novembre 2011 richiamato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


ALLEGATI

Pratiche commerciali sleali filiera agricola alimentare

L’Unione Europea ha adottato la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (pratiche commerciali sleali filiera agricola alimentare)


Parlamento Europeo e Consiglio hanno emanato la direttiva del 17 aprile 2019, n.633, sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Spetta adesso agli Stati mebri attuare entro il 10 maggio 2021 la direttiva UE/2019/633 sulle pratiche commerciali sleali filiera agricola alimentare, in modo da tutelare in modo adeguato le imprese agricole

Ecco il testo della direttiva:

25.4.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 111/59


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. È probabile che tali squilibri nel potere contrattuale comportino pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un’operazione di vendita. Tali pratiche possono ad esempio: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. Alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. È opportuno introdurre, nell’Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola. L’approccio di armonizzazione minima della presente direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nella presente direttiva.

(2)

Dal 2009 tre pubblicazioni della Commissione (la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2014 per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, e la relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese) si sono incentrate sul funzionamento della filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali che vi sono attuate. La Commissione ha suggerito gli elementi specifici da includere preferibilmente in eventuali quadri di gestione, su base nazionale e volontaria, riguardanti le pratiche commerciali sleali attuate nella filiera alimentare. Non essendo tali elementi entrati tutti a far parte del quadro giuridico o dei regimi di gestione volontaria degli Stati membri, il verificarsi di tali pratiche è rimasto al centro del dibattito politico nell’Unione.

(3)

Nel 2011, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, guidato dalla Commissione, ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare, concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Tali principi sono diventati la base per l’iniziativa della filiera avviata nel 2013.

(4)

Nella sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (4) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell’Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2016 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare tempestivamente una valutazione d’impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell’Unione o misure non legislative per affrontare le pratiche commerciali sleali. La Commissione ha preparato una valutazione d’impatto, preceduta da una consultazione pubblica aperta e da consultazioni mirate. Inoltre, durante il processo legislativo la Commissione ha fornito informazioni che dimostrano come i grandi operatori rappresentino una percentuale considerevole del valore complessivo della produzione.

(5)

Nella filiera agricola e alimentare operano diversi soggetti, a livelli diversi delle fasi di produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari. Per questi prodotti, tale filiera è di gran lunga il più importante canale di transito «dal produttore al consumatore». Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli e alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell’acquacoltura, elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e i prodotti non elencati in tale allegato ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.

(6)

Che il rischio commerciale sia implicito in qualunque attività economica è un dato di fatto, ma la produzione agricola è caratterizzata anche da un’estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all’esposizione ai fattori meteorologici. Tale incertezza è aggravata dal fatto che i prodotti agricoli e alimentari sono più o meno deperibili e stagionali. In un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più importante per gli operatori presenti nella filiera agricola e alimentare.

(7)

In particolare è probabile che tali pratiche commerciali sleali abbiano un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola. Tale impatto è ritenuto sia diretto, in quanto riguarda i produttori agricoli e le loro organizzazioni in qualità di fornitori, che indiretto, poiché le conseguenze delle pratiche commerciali sleali che avvengono nella filiera agricola e alimentare si ripercuotono «a cascata» con effetti negativi sui produttori primari in tale filiera.

(8)

Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare. Anche quando è possibile fare affidamento sul diritto contrattuale o su iniziative di autoregolamentazione, il timore di ritorsioni commerciali nei confronti di un denunciante, così come i rischi finanziari associati al contrasto di tali pratiche, limitano di fatto l’utilità tali mezzi di ricorso previsti. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano l’applicazione di tali norme alle autorità amministrative. Laddove esistono, tuttavia, le norme degli Stati membri contro le pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l’altro.

(9)

Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l’altra della filiera agricola e alimentare. È probabile che le differenze nel potere contrattuale, che corrispondono alla dipendenza economica del fornitore dall’acquirente, portino gli operatori più grandi a imporre agli operatori più piccoli pratiche commerciali sleali. Un approccio dinamico, basato sulle dimensioni relative del fornitore e dell’acquirente in termini di fatturato, dovrebbe fornire agli operatori che ne hanno maggiormente bisogno una maggiore tutela contro le pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per le imprese di dimensioni medio-piccole (PMI) presenti nella filiera agricola e alimentare. Anche le imprese più grandi delle PMI ma con un fatturato annuale non superiore a 350 000 000 EUR dovrebbero essere tutelate dalle pratiche commerciali sleali, onde evitare che il costo di tali pratiche sia trasferito ai produttori agricoli. L’effetto a cascata sui produttori agricoli sembra essere particolarmente significativo per le imprese il cui fatturato annuale arriva a un massimo di 350 000 000 EUR. La tutela dei fornitori intermedi di prodotti agricoli ed alimentari, inclusi i prodotti trasformati, può servire anche a evitare una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

(10)

Della tutela garantita dalla presente direttiva dovrebbero beneficiare i produttori agricoli e le persone fisiche e giuridiche che forniscono prodotti agricoli e alimentari, comprese le organizzazioni di produttori, riconosciute o meno, e le associazioni di organizzazioni di produttori, riconosciute o meno, in funzione del loro potere contrattuale relativo. Tali organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori comprendono le cooperative. Tali produttori e persone sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo sulla loro sostenibilità economica. Per quanto riguarda le categorie di fornitori che dovrebbero essere tutelati ai sensi della presente direttiva, va rilevato che parte rilevante delle cooperative composte da agricoltori sono imprese più grandi delle PMI ma con un fatturato annuale non superiore a 350 000 000 EUR.

(11)

Nella presente direttiva dovrebbero rientrare le transazioni commerciali indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese oppure tra imprese e autorità pubbliche, dato che queste ultime dovrebbero essere vincolate al rispetto delle stesse norme quando acquistano prodotti agricoli e alimentari. La presente direttiva si dovrebbe applicare a tutte le autorità pubbliche che agiscono quali acquirenti.

(12)

È opportuno tutelare i fornitori nell’Unione non solo dalle pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione. Tale tutela potrebbe evitare eventuali conseguenze indesiderate, quali la scelta del luogo di stabilimento sulla base delle norme applicabili. Anche i fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione dovrebbero beneficiare della tutela da pratiche commerciali sleali qualora vendano prodotti agricoli e alimentari nell’Unione. Non solo tali fornitori sono probabilmente altrettanto vulnerabili rispetto a pratiche commerciali sleali, ma un ambito di applicazione più ampio potrebbe evitare la diversione indesiderata degli scambi verso fornitori non tutelati, che vanificherebbe la tutela dei fornitori nell’Unione.

(13)

L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere alcuni servizi accessori alla vendita di prodotti agricoli e alimentari.

(14)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi al comportamento commerciale degli operatori più grandi rispetto agli operatori con un minor potere contrattuale. Un’approssimazione adeguata del potere contrattuale relativo è il fatturato annuale dei diversi operatori. Pur essendo un’approssimazione, questo criterio consente agli operatori di poter prevedere i propri diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva. Un limite massimo dovrebbe impedire che la tutela sia accordata a operatori che non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno rispetto alle controparti o ai concorrenti più piccoli. La presente direttiva stabilisce pertanto categorie di operatori della filiera definite sulla base del fatturato, in base alle quali è accordata la tutela.

(15)

Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto agricolo o alimentare, prima, durante o dopo un’operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che la presente direttiva si applichi a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

(16)

Nel decidere se una particolare pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura o in accordi successivi fra le parti e pratiche messe in atto dopo l’inizio dell’operazione, senza essere state preventivamente concordate, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni chiare ed univoche pertinenti dell’accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti.

(17)

I ritardi di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i ritardi di pagamenti per prodotti deperibili, e gli annullamenti di ordini di prodotti deperibili con un breve preavviso incidono negativamente sulla sostenibilità economica del fornitore, senza fornire alcuna forma di beneficio compensativo. Tali pratiche dovrebbero pertanto essere vietate. In tale contesto, ai fini della presente direttiva è opportuno prevedere una definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili. Le definizioni utilizzate negli atti dell’Unione connessi alla legislazione alimentare hanno obiettivi diversi, ad esempio la salute e la sicurezza alimentare, e pertanto non sono appropriate ai fini della presente direttiva. Un prodotto dovrebbe essere considerato deperibile se si può presumere che diventerà inadatto alla vendita entro 30 giorni dall’ultima fase della raccolta, produzione o trasformazione da parte del fornitore, indipendentemente dall’ulteriore trasformazione del prodotto dopo la vendita e dal fatto che esso sia trattato dopo la vendita conformemente ad altre norme, in particolare quelle in materia di sicurezza alimentare. I prodotti deperibili sono generalmente utilizzati o venduti rapidamente. Non sono compatibili con la correttezza delle transazioni commerciali i pagamenti per prodotti deperibili effettuati a oltre 30 giorni dalla consegna, oppure oltre 30 giorni dopo il termine di un periodo di consegna convenuto in cui i prodotti sono consegnati periodicamente, oppure oltre 30 giorni dopo la data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere. Al fine di garantire una maggiore tutela agli agricoltori e alla loro liquidità, i fornitori di altri prodotti agricoli e alimentari non dovrebbero dover aspettare i pagamenti oltre 60 giorni dalla consegna, oppure oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui i prodotti sono consegnati periodicamente, oppure oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere.

Tali limiti dovrebbero applicarsi solo ai pagamenti connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari e non ad altri pagamenti, quali i pagamenti supplementari versati da una cooperativa ai propri membri. Conformemente alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe anche essere possibile considerare la data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per un periodo di consegna concordato, ai fini della presente direttiva, la data di emissione della fattura, oppure la data della sua ricezione da parte dell’acquirente.

(18)

Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento costituiscono norme specifiche per il settore agricolo e alimentare in relazione alle disposizioni sui periodi di pagamento definite nella direttiva 2011/7/UE. Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento non dovrebbero ripercuotersi su accordi relativi a clausole di ripartizione del valore ai sensi dell’articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Al fine di salvaguardare lo svolgimento regolare del programma destinato alle scuole di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento non dovrebbero applicarsi a pagamenti effettuati da un acquirente (ossia richiedente dell’aiuto) a un fornitore nel quadro del programma destinato alle scuole. Tenendo conto del fatto che per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria dare priorità all’assistenza sanitaria in modo da trovare un equilibrio tra le esigenze dei singoli pazienti e le risorse finanziarie rappresenta una sfida, queste disposizioni non dovrebbero applicarsi nemmeno agli enti pubblici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE.

(19)

Le uve e il mosto per la produzione di vino hanno specifiche caratteristiche in quanto le uve sono raccolte solo nel corso di un periodo dell’anno molto limitato, ma sono utilizzate per produrre vino che in alcuni casi sarà venduto solo molti anni dopo. Al fine di rispondere a tale situazione specifica, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali hanno tradizionalmente sviluppato per la fornitura di tali prodotti contratti tipo. Tali contratti tipo prevedono specifici termini di pagamento a rate. Poiché sono utilizzati dai fornitori e dagli acquirenti nell’ambito di accordi pluriennali, tali contratti tipo non si limitano pertanto a fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, ma contribuiscono anche alla stabilità della filiera. Qualora detti contratti tipo siano stati elaborati da parte di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e siano stati resi vincolanti da uno Stato membro entro il 1o gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («estensione») oppure qualora l’estensione dei contratti tipo sia rinnovata da uno Stato membro senza che ai termini di pagamento siano apportate modifiche significative svantaggiose per i fornitori di uve e mosto, le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento non dovrebbero applicarsi ai contratti tra fornitori di uve e mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti. Gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione i relativi accordi di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(20)

Un preavviso di annullamento per prodotti deperibili inferiore a 30 giorni dovrebbe essere considerato sleale in quanto il fornitore non sarebbe in grado di trovare uno sbocco alternativo per tali prodotti. Tuttavia, nel caso di prodotti in determinati settori, anche un preavviso di annullamento più breve potrebbe comunque lasciare ai fornitori tempo sufficiente per vendere i prodotti altrove oppure utilizzarli essi stessi. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di prevedere, per questi settori, preavvisi di annullamento più brevi in casi debitamente giustificati.

(21)

Gli acquirenti più forti non dovrebbero modificare unilateralmente condizioni contrattuali concordate, ad esempio eliminando dal listino prodotti coperti da un accordo di fornitura. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi a situazioni in cui tra il fornitore e l’acquirente esiste un accordo che stipuli espressamente la possibilità che l’acquirente specifichi in un momento successivo un elemento specifico della transazione relativamente a ordini futuri. Ciò potrebbe riguardare ad esempio le quantità ordinate. Un accordo non è necessariamente concluso in un momento preciso per tutti gli aspetti della transazione tra il fornitore e l’acquirente.

(22)

Fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari dovrebbero poter negoziare liberamente operazioni di vendita, compresi i prezzi. Tali negoziati comprendono anche pagamenti per servizi forniti dall’acquirente al fornitore, quali l’inserimento in listino, il marketing e la promozione. Qualora tuttavia un acquirente imponga al fornitore pagamenti non connessi a una specifica operazione di vendita, tale pratica dovrebbe essere ritenuta sleale ed essere vietata dalla presente direttiva.

(23)

Anche se non dovrebbe sussistere alcun obbligo di ricorrere a contratti scritti, il loro uso nella filiera agricola e alimentare può contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Pertanto, e al fine di tutelare i fornitori da tali pratiche sleali, è opportuno che i fornitori o le loro associazioni abbiano il diritto di richiedere una conferma scritta delle condizioni di un accordo di fornitura quando tali condizioni siano già state concordate. In questi casi il rifiuto di un acquirente di confermare per iscritto le condizioni dell’accordo di fornitura dovrebbe essere ritenuta una pratica commerciale sleale e dovrebbe essere vietata. Inoltre gli Stati membri potrebbero individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di conclusione di contratti a lungo termine, al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori nella filiera agricola e alimentare.

(24)

La presente direttiva non armonizza le norme relative all’onere della prova applicabili nei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali di contrasto, né la definizione di accordi di fornitura. Le norme relative all’onere della prova e la definizione di accordi di fornitura sono pertanto quelle stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.

(25)

A norma della presente direttiva, i fornitori dovrebbero poter denunciare determinate pratiche commerciali sleali. Le ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti contro i fornitori che esercitano i propri diritti, o la minaccia di ricorrervi, ad esempio eliminando prodotti dal listino, riducendo le quantità dei prodotti ordinati oppure interrompendo determinati servizi forniti dall’acquirente al fornitore, quali il marketing o le promozioni sui prodotti del fornitore, dovrebbero essere vietate e considerate come pratiche commerciali sleali.

(26)

Normalmente è l’acquirente a farsi carico dei costi dell’immagazzinamento, dell’esposizione, dell’inserimento in listino di prodotti agricoli e alimentari, o della messa a disposizione sul mercato. La presente direttiva dovrebbe pertanto vietare che a un fornitore sia imposto un pagamento a favore dell’acquirente o di una terza parte per tali servizi, a meno che il pagamento sia stato concordato in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura o in eventuali accordi successivi tra l’acquirente e il fornitore. Qualora tale pagamento sia stato concordato, dovrebbe fondarsi su stime oggettive e ragionevoli.

(27)

Affinché i contributi di un fornitore ai costi della promozione, del marketing o della pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari, comprese l’esposizione promozionale nei punti vendita e le campagne di vendita, siano considerati equi, è opportuno che siano concordati in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura o in eventuali accordi successivi tra l’acquirente e il fornitore. In caso contrario, dovrebbero essere vietati dalla presente direttiva. Qualora tale contributo sia stato concordato, dovrebbe fondarsi su stime oggettive e ragionevoli.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero designare autorità di contrasto al fine di garantire l’efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, di denunce provenienti da informatori, o sulla base di denunce anonime. Un’autorità di contrasto potrebbe ritenere che non vi siano motivi sufficienti per dare seguito a una denuncia. Tale conclusione potrebbe essere dovuta anche a priorità amministrative. Nel caso in cui l’autorità di contrasto ritenga di non essere in grado di dare priorità a una denuncia, dovrebbe informarne il denunciante indicandone le motivazioni. Quando un denunciante chiede che la sua identità rimanga riservata per paura di ritorsioni commerciali, le autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbero adottare opportuni provvedimenti.

(29)

Se uno Stato membro dispone di più di un’autorità di contrasto, dovrebbe designare un unico punto di contatto al fine di facilitare una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto e la cooperazione con la Commissione.

(30)

I fornitori potrebbero avere più facilità a presentare denunce all’autorità di contrasto del proprio Stato membro, ad esempio per motivi linguistici. Ciononostante, in termini di esecuzione, potrebbe risultare più efficace presentare una denuncia all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente. Ai fornitori dovrebbe essere lasciata la scelta dell’autorità a cui desiderano rivolgere le denunce.

(31)

Le denunce da parte di organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e associazioni di tali organizzazioni, organizzazioni rappresentative comprese, possono servire a tutelare le identità dei singoli membri dell’organizzazione che si ritengono colpiti da pratiche commerciali sleali. Altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori dovrebbero anche avere il diritto di presentare denunce, su richiesta di un fornitore e nel suo interesse, a condizione che dette organizzazioni siano persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti processuali dell’acquirente.

(32)

Al fine di garantire l’efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto designate dovrebbero disporre di tutte le risorse e le competenze necessari.

(33)

Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri e delle competenze necessari a condurre indagini. Il conferimento di tali poteri alle autorità non comporta l’obbligo di utilizzarli in ciascuna indagine che esse effettuano. I poteri delle autorità di contrasto dovrebbero ad esempio consentire loro di raccogliere efficacemente informazioni fattuali; esse dovrebbero altresì avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata.

(34)

Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di imporre o avviare procedimenti, per esempio procedimenti giurisdizionali per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni altrettanto efficaci, e la pubblicazione dei risultati delle indagini, compresa la pubblicazione di informazioni relative all’acquirente che ha commesso la violazione, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. Le sanzioni pecuniarie possono essere particolarmente effettive e dissuasive. Tuttavia, dovrebbe spettare all’autorità di contrasto decidere quali dei suoi poteri eserciterà in ciascuna indagine e se imporrà o avvierà un procedimento per l’imposizione di una sanzione pecuniaria o un’altra sanzione altrettanto efficace.

(35)

L’esercizio dei poteri conferiti alle autorità di contrasto ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere soggetto a opportune salvaguardie, che soddisfino gli standard dei principi generali del diritto dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tra cui il rispetto dei diritti della difesa dell’acquirente.

(36)

La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.

(37)

Per favorire un contrasto efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all’organizzazione di riunioni periodiche tra le autorità di contrasto degli Stati membri in cui sia possibile scambiarsi informazioni pertinenti, migliori pratiche, nuovi sviluppi, pratiche di contrasto e raccomandazioni relative all’applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.

(38)

Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare sito Internet pubblico che contenga riferimenti alle autorità nazionali di contrasto, comprese informazioni sulle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

(39)

Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell’Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da rendere possibile l’istituzione di regimi coerenti. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre nel loro territorio norme nazionali più rigorose che prevedano un livello più alto di tutela dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare, rispettando i limiti imposti dal diritto dell’Unione applicabile al funzionamento del mercato interno, a condizione che tali norme siano proporzionate.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero anche poter mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, rispettando i limiti imposti dal diritto dell’Unione applicabile al funzionamento del mercato interno, a condizione che tali norme siano proporzionate. Tali norme nazionali potrebbero andare al di là della presente direttiva, ad esempio per quanto riguarda le dimensioni di acquirenti e fornitori, la tutela degli acquirenti, il ventaglio di prodotti interessati nonché il ventaglio di servizi. Esse potrebbero altresì andare al di là del numero e del tipo di pratiche commerciali sleali vietate elencate nella presente direttiva.

(41)

Tali norme nazionali si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie, quali i codici di condotta nazionali o l’iniziativa sulla catena di approvvigionamento. Il ricorso a volontario a risoluzioni alternative delle controversie tra acquirenti e fornitori è espressamente incoraggiato, fatto salvo il diritto del fornitore di presentare una denuncia o di rivolgersi a giudici competenti in materia civile.

(42)

È opportuno che la Commissione abbia una visione d’insieme dell’attuazione della presente direttiva negli Stati membri. Essa, inoltre, dovrebbe essere in grado di valutare l’efficacia della presente direttiva. A tal fine, le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero presentarle relazioni annuali. Tali relazioni dovrebbero, se del caso, fornire informazioni quantitative e qualitative in merito a denunce, indagini e decisioni adottate. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in modo da garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’obbligo di presentare relazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(43)

Ai fini di un’efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l’applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale riesame dovrebbe valutare, in particolare, l’efficacia delle misure nazionali tese a combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare nonché l’efficacia della cooperazione tra le autorità di contrasto. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un’eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori, anche degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari lungo la filiera. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, delle proposte legislative.

(44)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire un livello minimo di tutela da parte dell’Unione armonizzando le misure divergenti in materia di pratiche commerciali sleali degli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, la presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari:

a)

da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2 000 000 EUR;

b)

da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2 000 000 EUR e 10 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10 000 000 EUR;

c)

da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10 000 000 EUR e 50 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50 000 000 EUR;

d)

da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50 000 000 EUR e 150 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150 000 000 EUR;

e)

da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150 000 000 EUR e 350 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350 000 000 EUR.

Il fatturato annuale dei fornitori e degli acquirenti di cui al primo comma, lettere da a) a e) è da intendersi in conformità delle parti pertinenti dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8), in particolare degli articoli 3, 4 e 6, comprese le definizioni di «impresa autonoma», «impresa associata», «impresa collegata», e altre questioni relative al fatturato annuale.

In deroga al primo comma, la presente direttiva si applica in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 350 000 000 EUR ad acquirenti che siano autorità pubbliche.

La presente direttiva si applica alle vendite in cui il fornitore o l’acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell’Unione.

Nella misura in cui vi è fatto esplicito riferimento all’articolo 3, la presente direttiva si applica anche ai servizi forniti dall’acquirente al fornitore.

La presente direttiva non si applica agli accordi tra fornitori e consumatori.

3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicazione delle misure di recepimento della presente direttiva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma.

4. Gli accordi di fornitura conclusi prima della data di pubblicazione delle misure che recepiscono la presente direttiva in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, sono resi conformi alla presente direttiva entro 12 mesi da tale data di pubblicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;

2) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica nell’Unione che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

3) «autorità pubblica»: autorità nazionali, regionali o locali, organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

4) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti agricoli e alimentari. Il termine «fornitore» può includere un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;

5) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

Articolo 3

Divieto di pratiche commerciali sleali

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate:

a)

l’acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante,

i)

se l’accordo di fornitura comporta la consegna dei prodotti su base regolare:

per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

ai fini dei periodi di pagamento di cui al presente punto, si considera che i periodi di consegna convenuti non superino comunque un mese;

ii)

se l’accordo di fornitura non comporta la consegna dei prodotti su base regolare:

per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere a seconda di quale delle due date sia successiva;

per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

Fatti salvi i punti i) e ii) della presente la lettera, se l’acquirente stabilisce l’importo da corrispondere:

i periodi di pagamento di cui al punto i) decorrono a partire dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate; e

i periodi di pagamento di cui al punto ii) decorrono a partire dalla data di consegna;

b)

l’acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni; in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni;

c)

l’acquirente modifica unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi nella misura in cui vi è fatto esplicito riferimento al paragrafo 2;

d)

l’acquirente richiede al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;

e)

l’acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell’acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;

f)

l’acquirente rifiuta di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l’acquirente e il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta; ciò non si applica quando l’accordo di fornitura riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio di un’organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, all’organizzazione di produttori della quale il fornitore è socio, se lo statuto di tale organizzazione di produttori o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni dell’accordo di fornitura;

g)

l’acquirente acquisisce, utilizza o divulga illecitamente segreti commerciali del fornitore ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

h)

l’acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un’indagine;

i)

l’acquirente chiede al fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore;

Il divieto di cui al primo comma, lettera a), è fatto salvo:

le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7/UE, che si applicano, in deroga ai periodi di pagamento stabiliti nella suddetta direttiva, sulla base dei periodi di pagamento di cui alla presente direttiva;

la possibilità che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi dell’articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il divieto di cui al primo comma, lettera a) non si applica ai pagamenti:

effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro del programma destinato alle scuole a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE;

nell’ambito di contratti di fornitura tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:

i)

i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi nei contratti tipo resi vincolanti dallo Stato membro a norma dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1o gennaio 2019 e che tale estensione dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto; e

ii)

che i contratti di fornitura tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.

2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali siano vietate, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente:

a)

l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;

b)

al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;

c)

l’acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione;

d)

l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

e)

l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

f)

l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Gli Stati membri provvedono affinché la pratica commerciale di cui al primo comma, lettera c) sia vietata a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato.

3. Se l’acquirente richiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b), c), d), e) o f), l’acquirente fornisce al fornitore, qualora questi ne faccia richiesta, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b), d), e) e f), fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie, applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali divieti, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti.

Articolo 4

Autorità di contrasto designate

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate di applicare i divieti di cui all’articolo 3 a livello nazionale («autorità di contrasto») e informa la Commissione di tale designazione.

2. Se uno Stato membro designa più di una autorità di contrasto nel suo territorio, designa un unico punto di contatto sia per la cooperazione tra autorità di contrasto sia per la cooperazione con la Commissione.

Articolo 5

Denunce e riservatezza

1. I fornitori possono presentare denunce all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui essi sono stabiliti oppure all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. L’autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per applicare i divieti di cui all’articolo 3.

2. Le organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare una denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata. Altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori hanno il diritto di presentare denunce su richiesta di un fornitore, e nell’interesse di tale fornitore, a condizione che dette organizzazioni siano persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il denunciante lo richieda, l’autorità di contrasto adotti le misure necessarie per tutelare adeguatamente l’identità del denunciante o dei membri o fornitori di cui al paragrafo 2 e per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o di quei membri o fornitori. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di contrasto che riceve la denuncia informi il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l’autorità di contrasto informi il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l’autorità di contrasto avvii, conduca e concluda un’indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.

7. Gli Stati membri fanno in modo che, una volta accertata la violazione dei divieti di cui all’articolo 3, l’autorità di contrasto imponga all’acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata.

Articolo 6

Poteri dell’autorità di contrasto

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e conferiscono loro i poteri seguenti:

a)

il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;

b)

il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate;

c)

il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini, in conformità delle norme e delle procedure nazionali;

d)

il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all’articolo 3 e impone all’acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; l’autorità può astenersi dall’adottare una siffatta decisione qualora tale decisione rischi di rivelare l’identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi, e a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3;

e)

il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell’autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali;

f)

il potere di pubblicare regolarmente le decisioni adottate ai sensi delle lettere d) ed e).

Le sanzioni di cui al primo comma, lettera e), sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sia soggetto a opportune tutele riguardo ai diritti della difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso nei casi in cui il denunciante chiede il trattamento riservato delle informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 7

Risoluzione alternativa delle controversie

Fatto salvo il diritto dei fornitori di presentare denunce a norma dell’articolo 5, e fatti salvi i poteri delle autorità di contrasto di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie efficaci e indipendenti, quali la mediazione, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all’attuazione di pratiche commerciali sleali.

Articolo 8

Cooperazione tra autorità di contrasto

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

2. Le autorità di contrasto si riuniscono almeno una volta all’anno per discutere dell’applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità di contrasto discutono delle migliori pratiche, dei nuovi casi e degli ultimi sviluppi nell’ambito delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare e scambiano informazioni, in particolare sulle misure di attuazione che hanno adottato ai sensi della presente direttiva e sulle rispettive pratiche di contrasto. Le autorità di contrasto possono adottare raccomandazioni volte a promuovere l’applicazione coerente della presente direttiva e a potenziare il contrasto. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni.

3. La Commissione istituisce e gestisce un sito web che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali. La Commissione crea un sito web pubblico che riporta i recapiti delle autorità di contrasto designate e i link ai siti web delle autorità di contrasto nazionali o di altre autorità degli Stati membri che a loro volta contengono informazioni sulle misure di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 9

Norme nazionali

1. Per garantire un più alto livello di tutela, gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Articolo 10

Relazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto pubblichino una relazione annuale sulle loro attività che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che, tra l’altro, indichi il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini da esse aperte o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso, l’esito dell’indagine e, se del caso, la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

2. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti il contrasto e l’applicazione delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell’anno precedente.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a)

le norme relative alle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del paragrafo 2;

b)

le disposizioni riguardanti la gestione delle informazioni da inviare dagli Stati membri alla Commissione e le norme sul contenuto e sulla forma di tali informazioni;

c)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e i legittimi interessi dei produttori agricoli e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Valutazione

1. Entro il 1o novembre 2025, la Commissione procede a una prima valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le principali conclusioni di tale valutazione. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative.

2. Tale valutazione esamina almeno i seguenti aspetti:

a)

l’efficacia delle misure attuate a livello nazionale volte a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

b)

l’efficacia della cooperazione tra le autorità di contrasto competenti e, se del caso, i modi in cui è possibile migliorare tale cooperazione.

3. Per la relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione si basa anzitutto sulle relazioni annuali di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Se necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni aggiuntive, comprese informazioni sull’efficacia delle misure attuate a livello nazionale e sull’efficacia della cooperazione e dell’assistenza reciproca.

4. Entro il 1o novembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sullo stato del recepimento e dell’attuazione.

Articolo 13

Recepimento

1. Entro il 1o maggio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Gli Stati membri applicano le suddette misure entro il 1o novembre 2021.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 165.

(2) GU C 387 del 25.10.2018, pag. 48.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(4) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 40.

(5) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).



 


 

eAmbrosia

eAmbrosia è la banca dati delle indicazioni geografiche protette nell’Unione Europea per i vini originari degli Stati membri e dei paesi terzi.


eAmbrosia sostituisce la precedente banca dati eBaccus, che tuttavia resta al momento in essere per quanto concerne la raccolta delle menzioni protette.

eAmbrosia consente quindi di ricercare le DOP (per Italia: DOC e DOCG) e IGP (per Italia IGT) che godono protezione sul territorio dell’Unione Europea, siano esse europee ovvero di Stati terzi.

La protezione nell’Unione Europea in favore di denominazioni appartenenti a Stati terzi consegue solitamente alla conclusione di accordi internazionali, che consentono di proteggere le denominazioni europee sul territorio dello Stato terzo contraente (ad esempio, gli Stati Uniti d’America, il Cile, il Sud-Africa, l’Australia, …)

 

La banca dati è realizzata in adempimento a quanto disposto dall’art.32 del regolamento di esecuzione 34/2019 della Commissione UE:

 

Informazioni da rendere pubbliche

Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e del presente regolamento sono rese pubbliche tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

 

Legislazione vitivinicola

Produzione e commercio vino sono oggetto di minuziosa regolamentazione già a livello comunitario (legislazione vitivinicola), sulla quale si fonda poi tutta la copiosa normativa nazionale.

Tutto ciò discende dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il vino, che sussiste nel più ampio contesto della Politica Comune Agricola (una delle competenze originarie della Comunità Europea).


I miei scritti sul diritto vitivinicolo


DIRITTO UNIONE EUROPEA (legislazione vitivinicola)

Normativa principale (regolamento “base”):

Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica” (all’interno del testo, bisogna individuare le norme applicabili ai prodotti vitivinicoli).

.
Le loro disposizioni sono state integrate mediante il regolamento delegato della Commissione 273/2018 .
.

Varie modificazioni sono in ultimo intervenute per effetto della riforma della PAC avvenuta nel 2013, che ha interessato anche la OCM Vino, nonché per effetto del “Regolamento Omnibus – Parte Agricola”.

 


*  Norme di attuazione per la nuova OCM Vino:

Regolamento UE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo

Regolamento delegato UE 273/2018, concernente (anche) lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Tale regolamento fra l’altro abroga il previgente regolamento UE n. 436/2009 della Commissione.

Regolamento 934/2019 della Commissione, recante il  Codice Enologico (che abroga il precedente regolamento UE n.606/2009)

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. Tale regolamento abroga il regolamento UE n.607/2009 della Commissione.

Si tenga conto che detti regolamenti subiscono modificazioni con una certa frequenza, per cui ne va preso in considerazione il testo consolidato, vigente nel momento che interessa.


Per effetto dei poteri che le sono stati delegati mediante la riforma della PAC nel 2013, la Commissione ha quindi adottato i regolamenti delegati ed esecutivi per l’attuazione delle norme previste dal regolamento sulla OCM Unica.

 

Cronologicamente, ciò è avvenuto nel seguente modo:

 

Nel 2015 sono  stati pubblicati i due regolamenti concernenti il regime delle autorizzazioni agli impianti viticoli: il 560/2015 (regolamento delegato) ed il 561/2015 (regolamento esecutivo). Essi sono poi stati abrogati a fine 2017, venendo rispettivamente sostituiti dal regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

Nel 2016 ha invece fatto seguito l’emanazione di altri due regolamenti, aventi ad oggetto i programmi di sostegno al settore vitivinicolo:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
  • il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

 

A fine 2017 sono intervenute nuove modificazioni alla legislazione attuativa del regolamento base, portate dai già citati regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

 

Agli inizi del 2019 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.

 

Norme apposite vigono per il vino biologico (regolamento della Commissione n.203/2012) ed  i vini aromatizzati (regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n.251/2014).

 


Legislazione UE in vigore (testi consolidati)


The future of alcohol labelling in the EU


 

DIRITTO ITALIANO (Legislazione vitivinicola)
 
* Leggi ed atti equivalenti

Testo Unico Vino“, nel quale sono confluiti i seguenti provvedimenti, ora abrogati di conseguenza:

 


* Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

 

Per orientarsi, è bene distinguere tra:

 

 

  • quelli attuativi di altre disposizioni o su cui il Testo Unico Vino non ha influito (in appresso indicati i principali):

 

30 novembre 2011, Approvazione dei  disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati e dei relativi fascicoli tecnici

13 agosto 2012, Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

7 novembre 2012 – Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (Gazz. Uff. 24 novembre 2012, n.275).

26 ottobre 2015, Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) della Commissione n.436/2009, inerenti la dichiarazione vendemmia e produzione vinicola.

19 febbraio 2015, n.1213, Conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto.

15 dicembre 2015, n.12272,  Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli,  poi modificato dal D.M. 935 del 13 febbraio 2018 (che, fra l’altro, ha introdotto un quantro comma all’art.10, per evitare speculazioni nell’uso delle autorizzazioni stesse, in particolare i trasferimenti tra Regioni)

23 dicembre 2015, Aspetti procedurali per il rilascio dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP.

18 aprile 2016, Attuazione della misura “promozione in mercati di Stati terzi”


Per quanto concerne i prelievi dei campioni da analizzare, la disciplina è quella portata dal DPR del 26 marzo 1989, n.327


Norme italiane su produzione e commercio vino



Beverage Alcohol Labeling Requirements in the World



"Cantina Italia" - Inventario su detenzione vini, mosti e denominazioni




diritto vitivinicolo

Autorizzazioni impianto vigneti 2019

Autorizzazioni impianto vigneti 2019:  pubblicata una nuova guida di AGEA (circolare AGEA  12599 del 14 febbraio 2019).


La guida (circolare AGEA n.12599 del  14 febbraio 2019) fa il punto sulla legislazione nazionale nonché sulle posizioni adottate dalle Regioni in merito ai criteri di priorità nell’assegnazione delle nuove Autorizzazioni impianto vigneti 2019.

Il quadro normativo italiano di riferimento resta quello portato dal D.M. 12272 del 15 dicembre 2015, come in ultimo modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018.

Il tutto in applicazione delle regole portate dalla OCM Unica (Regolamento UE 1308/2013, articoli 62 e seguenti, che a sua volta è stato oggetto di successive modificazioni).

La guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019) appare particolarmente interessante, poiché affronta il tema del trasferimento delle autorizzazioni fra Regioni, che è stato oggetto di apposita regolamentazione negli ultimi anni, al fine di evitare abusi, tali da depauperare il potenziale viticolo delle Regioni da cui “emigrano” le autorizzazioni.

Gia nelle premesse, la guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019)  richiama il parere della Commissione europea (ARES 2017-5680223), secondo cui:

“l’affitto di superfici vitate, al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione ed al reimpianto in località differente e molto distante, non può essere considerato una normale attività agricola, sopratutto se la superficie vitata oggetto di estirpazione non è gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto di affitto è rescisso dopo l’estirpazione”.

Alla luce di ciò e delle disposizioni contenute nelle citate norme comunitarie ed italiane, AGEA conclude (pag.11):

” NON è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo 2018, data della registrazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente. Per tale finalità, nelle sole Regioni che hanno una procedura che prevede una “comunicazione di intenzione di estirpo” a cui segue – dopo verifica regionale – l’estirpo effettivo, la “comunicazione d’intenzione di estirpo”, o la data nel successivo Nulla Osta regionale se previsto, è da ritenersi equivalente all’estirpo effettivo.

Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente”.

Quest’ultimo requisito (necessità che il terreno nella Regione di “importazione” sia in locazione da almeno sei anni prima del trasferimento della autorizzazioni da usare su di esso) non trova però corrispondenza in una norma di legge, il che pare discutibile.

Sempre in tale ottica, AGEA aggiunge (pag.12):

“Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione  proporzionale, anche neirambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfìci oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto“.

Quest’ultima restrizione vale anche se il trasferimento dovesse avvenire su fondi in altra Regione che siano di proprietà dell’azienda che procede all’espianto.

 

La guida (Autorizzazioni impianto vigneti 2019)  non menziona però la  circolare MIPAAF 5852 del 25/10/2016, mediante la quale il Ministero aveva anche  stabilito che:

“in caso di vendita,la vendita di una particella o azienda non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente, anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche. Il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto è vietato al fine di evitare ogni forma di speculazione. Colui che vende conserva nel proprio portafoglio le autorizzazioni”.

Fermo quindi l’obbligo di mantenere i nuovi impianti per almeno 5 anni sul fondo ove il vigneto è stato messo a dimora, sussistono ulteriori elementi per ritenere che tale obbligo – sulla cui legitttimità già si dubitava, perlomeno nei casi in cui le autorizzazioni non siano state assegnate in base a criteri di priorità – non sia più in essere. Quanto meno, la situazione non è chiara.

 

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

L’indebolimento della tutela di DOP e IGP nel Regno Unito nel caso di “Hard Brexit” (Brexit tutela denominazioni Regno Unito)


L’ipotesi – ormai sempre più concreta – che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due ordinamenti giuridici (la cosiddetta “Hard Brexit”), conseguente al rifiuto del Parlamento del Regno Unito a ratificare l’accordo di “divorzio” negoziato dal suo Primo Ministro (Theresa May) con la Commissione Europea, comporterà verosimilmente un grande caos, che colpirà un po’ tutti i settori economici (Brexit tutela denominazioni Regno Unito).

Ciò avverrà principalmente nel Regno Unito, ma le relative conseguenze potranno esplicare effetti più estesi, anche a carico di chi abbia sede ed operi nell’Unione Europea (come i produttori di alimenti e vini DOP e IGP italiani), ma necessiti di vedere tutelate anche nel Regno Unito “post-Brexit” situazioni che attualmente sono protette per effetto di norme comunitarie, attualmente ancora applicabili anche nel Paese d’oltre Manica.

Questo è (anche) il caso della protezione nel territorio del Regno Unito in favore delle denominazioni di origine ed indicazione geografiche relative agli Stati che resteranno nell’Unione. Ovviamente, ciò interessa soprattutto gli Stati che, mediante DOP e IGP, proteggono le loro eccellenze alimentari ed enoiche: dunque l’Italia.

Cerchiamo allora di capire il perché.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono poco efficaci. Al punto che negli ultimi venti anni l’Unione Europea ha concluso una rete di appositi accordi internazionali con molti altri Stati – fra cui: U.S.A, Canada, Sud Africa, Cile, Australia, Giappone, … manca però la Cina) – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP.

Per stringere simili accordi, peraltro, è necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – ha in misura molto limitata.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono protette in buona parte del mondo con una certa effettività.

Ecco allora il nocciolo della questione: venendo meno l’applicazione del diritto comunitario nel Regno Unito, per effetto della sua uscita dall’Unione, per tutelare del sole DOP europee su tale territorio – in caso di “Hard Brexit” – saranno invocabili unicamente gli Accordi TRIPS, dall’efficacia però molto limitata.

Il problema nemmeno è superabile per effetto dell’Accordo di Lisbona concluso in sede WIPO (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito. Oltre al fatto che tale accordo estende sì la tutela a denominazioni ed indicazioni, ma – con riferimento a queste ultime – contiene una definizione più rigorosa rispetto a quella accolta dalla legislazione comunitaria.

Insomma: oltre a non essere certo se nel Regno Unito verranno allora protetti tutti i nomi geografici attualmente costituenti denominazioni di origine europee (escluse quindi le IGP), pure dubbia sarà l’estensione dell’eventuale protezione loro accordata: quest’ultima, infatti, potrebbe risultare molto più limitata rispetto a quella riconosciuta loro dal diritto comunitario e – forse – molto più costoso ottenerla in sede giudiziaria (Brexit tutela denominazioni Regno Unito).

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Brexit tutela denominazioni Regno Unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito