Arbitro Bancario e Finanziario

Il 29 aprile 2010 l’Arbitro Bancario e Finanziario ha pubblicato un sunto delle sue prime decisioni assunte dal 15 ottobre 2009 al 31 marzo 2010.

Questo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, alternativo alla mediazione, che è stato recentemente creato dalla Banca d’Italia, in virtù di quanto previsto all’art.128 bis del Testo Unico Bancario, e cioè il decreto legislativo 1/9/1993, n. 385).

Il documento contiene alcune indicazioni di notevole importanza anche per chi ha concluso un rapporto con un istituto bancario in relazione a operazioni immobiliari: difatti, i principi sanciti dall’Arbitro Bancario e Finanziario sono vincolanti per le banche, mentre i clienti – in quanto parte debole del rapporto – possono anche non attenervisi, essendo sempre liberi di adire l’autorità giudiziaria, qualora essi non condividano quanto deciso dall’Arbitro.

L’Arbitro Bancario Finanziario è composto da una Segreteria tecnica e un Organo decidente (sotto questo profilo la differenza è netta rispetto alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ove non viene invece adottata decisione alcuna, ma semplicemente agevolato l’insorgere di un eventuale accordo tra le parti con cui definire il contenzioso.

L’Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi (a Milano, Roma e Napoli), ciascuno dei quali è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; il quarto membro è designato dalle associazioni degli intermediari; il quinto è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:

  • ricevere il ricorso
  • attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti
  • ricevere la documentazione fornita dall’intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all’intermediario
  • verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l’intermediario abbia rispettato i tempi per l’invio
  • chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione.

L’attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia. Dunque, un sistema che garantisce l’imparzialità dell’Arbitro stesso, che ha però competenza solo per le liti di valore inferiore a 100.000,00 euro.

L’Arbitro può essere adito direttamente dai clienti della banche, dopo che essi hanno presentato un reclamo formale alla propria controparte e non sono stati soddisfatti dalla risposta ricevuta.

Le controversie vengono dunque decise dall’Arbitro, il quale opera essenzialmente una valutazione documentale del caso e si pronuncia in base alle regole di diritto e ai codici di condotta applicabili alla singola fattispecie.

Finanziamenti

La “portabilità” dei finanziamenti, introdotta dall’art. 8 D.L. 7/2007, è sempre gratuita e non ammette l’addebito di nessun onere, già dalla data di entrata di vigore del medesimo decreto (1 febbraio 2007) e anche prima delle precisazioni offerte successivamente dalle leggi 244/2007 e 2/2009. Inoltre, il comportamento omissivo dell’intermediario che ostacoli il cliente nell’esercizio di tale diritto è fonte di responsabilità, con l’obbligo di risarcire il relativo danno.

In un caso di polizza assicurativa accessoria, l’ABF ha disposto che l’estinzione anticipata del finanziamento comporta la risoluzione del contratto di assicurazione e che le ulteriori rate di premio riscosse dall’intermediario, successivamente all’estinzione del finanziamento, devono essere restituite.

La facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni di contratto (art. 118 TUB) è subordinata all’esistenza di un giustificato motivo (introdotto dal D.L. 223/2006), volto a salvaguardare nel tempo l’equilibrio delle condizioni stesse.

Nel caso di un contratto di finanziamento a tasso variabile, le variazioni dell’indice di riferimento sono fisiologiche e gravano in maniera pienamente equilibrata su entrambe le parti, per cui è esclusa in radice la possibilità per l’intermediario di introdurre modifiche peggiorative al tasso (nel caso concreto era stato aumentato unilateralmente lo spread).

Ai fini dell’art. 13 D.L. 7/2007, secondo cui l’intermediario deve trasmettere entro 30 giorni al conservatore dei registri immobiliari la richiesta di cancellazione dell’ipoteca in caso di estinzione del finanziamento, la semplice dichiarazione della banca resa al cliente di “disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta” non è sufficiente e il ritardo per la cancellazione effettiva dell’ipoteca (nel caso di specie di oltre quattro mesi rispetto al termine di legge) è idoneo presupposto per il risarcimento del danno.

Conti correnti

Gli obblighi di trasparenza in materia di contratti bancari sono posti a tutela del contraente debole, per cui, nel caso non sia più disponibile il contratto a suo tempo stipulato, non possono essere opposte al cliente le condizioni generali a suo tempo vigenti. Al contrario, invece, il recesso inequivocabilmente espresso dal cliente non richiede particolari formalità, da momento che la forma scritta per i contratti bancari è mezzo di tutela del contraente più debole, cioè del cliente, al quale soltanto è riservata la facoltà di invocare la nullità per mancanza di forma.

È stato altresì ritenuto illegittimo, con relativo obbligo di restituzione, l’addebito al cliente di spese non previste nell’ultimo documento di sintesi trasmesso alla data cui si riferisce l’operazione, costituendo tale documento la fonte più aggiornata degli impegni di natura economica che il cliente stesso doveva adempiere nei confronti della banca.

L’esercizio da parte dell’intermediario di scelte consentite o addirittura imposte dalla legge, non esonera dall’obbligo, ricorrendone i presupposti, di tenere indenne il cliente dagli eventuali maggiori costi. In un caso di cessione di ramo d’azienda e conseguente trasferimento in blocco dei relativi rapporti di conto corrente da un intermediario ad un altro, l’ABF ha deciso che le conseguenze pregiudizievoli per il cliente devono ricadere sugli intermediari quale costo intrinseco delle vicende societarie.

Nel caso concreto, la (legittima) impossibilità di rilasciare la certificazione fiscale richiesta dal cliente e il relativo danno sono stati riconosciuti come un onere che deve essere sopportato dall’intermediario. In tal caso, entrambi gli operatori condividono solidalmente la responsabilità nei confronti del cliente.

L’ABF si è pronunciato in merito alle disposizioni in materia di commissione di massimo scoperto (CMS) e nuovi oneri sostitutivi della stessa. In particolare, è legittima la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli intermediari, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 2-bis del D.L. 185/2008. Tuttavia, nel caso in cui le nuove commissioni sostitutive della CMS non rispettino i nuovi e più rigorosi criteri previsti dalla legge, le commissioni introdotte sono nulle e i relativi addebiti devono essere restituiti al cliente. In particolare, è stata dichiarata la nullità di una commissione sostitutiva della CMS che non permetteva di quantificare ex ante l’onere a carico del cliente (non solo in termini di tasso, ma anche di importo netto complessivo).

Segnalazione in sistemi di informazione creditizia

Nel caso di segnalazione erronea del nominativo del cliente in un sistema di informazione creditizia per ritardato o mancato pagamento, sussiste una responsabilità dell’intermediario, dal momento che quest’ultimo – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l’accesso al credito.

In proposito, è risarcibile il danno patrimoniale, anche nella forma delle mancate occasioni di guadagno (nel caso concreto, un cliente non aveva potuto ottenere la portabilità del finanziamento presso un altro intermediario a condizioni di maggiore favore a motivo dell’erronea segnalazione quale cattivo pagatore).

Inoltre, è stato riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante cioè dalla lesione della reputazione sia personale che commerciale, che è stato liquidato equitativamente. In tali casi, oltre al risarcimento del danno, l’intermediario è stato condannato ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di ottenere la rettifica o la cancellazione dell’erronea segnalazione.

Con riferimento alle modalità attraverso le quali può essere legittimamente effettuata una segnalazione in un sistema di informazione creditizia, è stato precisato che l’art. 117 del d.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy) e l’art. 12 del relativo Codice di deontologia e buona condotta prevedono che l’intermediario avverta l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

Le modalità attraverso le quali deve avvenire l’avvertimento all’interessato deve rispettare i principi generali in materia di atti unilaterali recettizi. La semplice allegazione da parte dell’intermediario della copia della lettera asseritamente inviata all’interessato non è prova sufficiente, dovendosi invece richiedere, sulla base delle disposizioni generali del codice civile, una prova più rigorosa, come la produzione in giudizio della lettera raccomandata e della relativa ricevuta di spedizione.